13 giugno 2019

Esportare in Arabia Saudita: imballaggi e plastica monouso

di lettura

A settembre 2019 inizierà la seconda fase del regolamento che l’Arabia Saudita ha introdotto nel dicembre 2017 per contrastare i rischi ambientali e sanitari. Tale regolamento riguarda le materie plastiche tra cui è incluso anche il materiale da imballaggio.

Esportare in Arabia Saudita: novità per imballaggi e plastica monouso

La nuova normativa, il regolamento tecnico n. MA-156-16-03-03, interessa diverse tipologie di prodotti e stabilisce i requisiti a cui tali prodotti devono essere conformi per poter recare il logo oxo-biodegradabile. I prodotti non conformi non potranno più essere importati.

Prodotti interessati e procedura

In particolare il regolamento suddetto è applicato a tutti i prodotti in plastica, che vengono spesso utilizzati per breve tempo (c.d. prodotti “usa e getta”). Sono inclusi nel regolamento sia articoli in polietilene o polipropilene destinati alla vendita (con uno spessore fino a 250 micron), sia materiali da imballaggio che non sono normalmente destinati alla vendita in quanto tali, ma servono per avvolgere o confezionare altri beni, ad esempio la pellicola di plastica. Nell’elenco si possono trovare, a titolo di esempio, articoli per la tavola in plastica monouso, prodotti per la cura personale, fogli di polietilene, diversi tipi di film plastico e tutti i tipi di sacchetti di plastica, compresi i sacchetti e fogli a bolle destinati alla protezione dagli urti e le buste dei corrieri.
Una panoramica completa, con indicazione della classificazione tariffaria del Sistema Armonizzato e della data di applicazione per ogni prodotto, è riportata nell’allegato 1 del regolamento.

Per poter recare il logo oxo-biodegradabile i prodotti devono essere conformi al regolamento e devono essere registrati presso la SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) dal produttore o dal suo agente/importatore saudita. La normativa è di esclusiva competenza delle Autorità Saudite e la domanda deve essere presentata online, in inglese o arabo, attraverso il sito web della SASO.
E’ richiesta una registrazione per ogni prodotto.
L’OXO logo potrà essere utilizzato da produttori e importatori solo per i prodotti che soddisfano tutti i requisiti e hanno ottenuto la licenza da parte della SASO. Al contempo, le imprese devono allegare una lettera d’impegno da parte dell’importatore che attesti di seguire le disposizioni in materia di prodotti in plastica biodegradabili anche per le spedizioni future. Senza il relativo logo, i prodotti non potranno essere esportati in Arabia Saudita.
Le autorità governative e la dogana possono fare i controlli necessari per verificare il rispetto della normativa provvedendo, eventualmente, ad inviare dei campioni da analizzare presso laboratori specializzati. 

Qui di seguito si riporta il logo oxo-biodegradabile, di esclusiva proprietà della SASO, contenuto nell’allegato 6 del regolamento:

Il logo deve essere inserito in una posizione chiara nella parte inferiore del prodotto. In caso di buste o sacchetti, il logo deve essere fissato su entrambi i lati della busta in modo indelebile e occupare il 10-15% dello spazio totale di entrambi i lati. In caso di prodotti di piccole dimensioni su cui è difficile stampare il logo, questo potrà essere fissato sul pacchetto solo dopo l'approvazione della SASO.
Prodotti e imballaggi fabbricati in polietilene o polipropilene dovranno inoltre contenere un masterbatch oxo-biodegradabile di un fornitore autorizzato dal governo saudita. Qui è possibile trovare la lista dei fornitori accreditati.

Il regolamento sulla plastica sarà attuato in Arabia Saudita a fasi. Dopo l’entrata in vigore della prima fase avvenuta a dicembre 2017, la seconda fase sarebbe dovuta seguire nel febbraio 2019. Tuttavia, l’avvio di questa fase è stato posticipato a settembre 2019. Nel contempo, le categorie di prodotti interessati sono state trasferite dalla fase 1 alla fase 2. La terza fase del regolamento dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla seconda, vale a dire da settembre 2019.

La tariffa di elaborazione della domanda è di 500 SAR, oltre ai costi di licenza di 600 SAR per prodotto per poter utilizzare il logo SASO. Eventuali costi, se necessari, sono addebitati per giorno lavorativo, ad es. per l'ispezione in loco dei locali (3000 SAR per giorno lavorativo) o per la valutazione dei dati tecnici (2500 SAR per giorno lavorativo).
Il periodo di validità della licenza rilasciata, dopo la registrazione con esito positivo, è di un anno e può essere rinnovata su richiesta, a condizione che il produttore o importatore richieda tale rinnovo almeno un mese prima della sua data di scadenza.

Conclusioni

E’ evidente che tale normativa richieda una certa attenzione per tutti gli esportatori che vogliono avere o già hanno rapporti con l’Arabia Saudita a prescindere dal prodotto che producono e/o esportano. Infatti, anche coloro che non producono articoli in plastica potranno trovare nel regolamento suddetto un ostacolo nel caso in cui vadano ad utilizzare del materiale di imballaggio in plastica (ad esempio il “film termoretraibile” utilizzato da molte imprese per avvolgere le merci sui pallet); anche tale materiale, infatti, dovrà rispondere ai requisiti richiesti ed essere certificato se non si vuole incorrere in un blocco all’importazione. 
Si consiglia, quindi, di consultare regolarmente il sito web della SASO al fine di verificare preventivamente se i prodotti in plastica che si vogliono esportare in Arabia Saudita e/o che viaggiano insieme alla merce per altri motivi (ad esempio imballaggio) siano tra quelli sottoposti alla disciplina qui descritta e, in caso affermativo, verificare che siano conformi alla stessa chiedendo anche informazioni ai propri fornitori sul possesso della licenza per l’utilizzo dell’OXO logo. Una tale informazione è infatti necessaria se, come sopra detto, non si vuole incorrere in un blocco delle merci in dogana che, a seconda degli accordi contrattuali con il cliente saudita, potrebbe anche ricadere sull’esportatore/fornitore della merce con sicuro aggravio dei costi.


Avv. Dagoberto Pierluca Esposito
 

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