16 aprile 2020

Emergenza covid 19 - Agenzia delle dogane soggetto attuatore

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Con l’ordinanza n. 1/2020 il commissario straordinario per l’emergenza covid-19 ha nominato adm (agenzia delle dogane e dei monopoli) “soggetto attuatore” delle requisizioni dei presidi sanitari e medico-chirurgici nonché dei beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare la situazione emergenziale in corso.

Emergenza covid 19 - Agenzia delle dogane  soggetto attuatore

Con successiva ordinanza n. 06/2020 si è provveduto a velocizzare il più possibile le operazioni doganali relative a dpi (dispositivi di protezione individuale) e altri beni occorrenti per fronteggiare l’emergenza

Infine con determinazione direttoriale prot.102131 del 30 marzo 2020 sono stati definiti i presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con “svincolo diretto” e con “svincolo celere”.

La procedura di sdoganamento diretto è riservato alle importazioni di dpi destinati a enti pubblici, strutture sanitarie, strutture esercenti servizi pubblici essenziali e strutture esercenti servizi di pubblica utilità.

Tale procedura di sdoganamento prevede la presentazione della bolletta doganale di import (DAU – Documento Amministrativo Unico) unitamente ad una autocertificazione (ai sensi dell’art.47 dpr 445/2000) resa da persona autorizzata direttamente dal destinatario della merce: in tale dichiarazione dovrà essere indicata chiaramente la destinazione ad un soggetto tra quelli sopra indicati.

Nel caso in cui i beni siano destinati a soggetti diversi da quanto sopra indicato saranno sempre oggetto di segnalazione al Commissario Straordinario.

L’alternativa della procedura di sdoganamento con svincolo celere è stata prevista per le importazioni di altri beni mobili utili a fronteggiare l’emergenza (beni diversi da dpi) destinati a soggetti diversi da quelli sopra elencati. Anche in questo caso, oltre alla bolletta doganale di import, dovrà essere presentata un’autocertificazione ai sensi dell’art 47 dpr 445/2000 da persona autorizzata dall’effettivo destinatario della merce che dichiari che i beni servono per fronteggiare l’emergenza attuale.

Con ordinanza n.6 del 28 marzo 2020 l’Agenzia delle Dogane ha l’onere di comunicare via PEC al Commissario Straordinario tutti i dati relativi alle importazioni di dpi. Nei casi in cui i dpi siano destinati a soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati, è facoltà del Commissario Straordinario ottenere la requisizione dei beni per fini di pubblica utilità.

Sempre in capo alla Dogana risiede l’obbligo di procedere con il controllo della correttezza della documentazione (CD) presentata alla Dogana stessa a corredo della dichiarazione doganale di import. Il controllo documentale prevede l’individuazione del destinatario effettivo e l’individuazione dell’esatta quantità di ciascuna categoria merceologica (espressa in singoli pezzi).

Nei casi in cui la voce doganale non preveda già di per sé l’obbligo dell’indicazione dell’unità supplementare, il dichiarante dovrà inserire all’interno della casella 44 del DAU il numero dichiarato dall’importatore.

Le categorie merceologiche interessate sono le seguenti:

  1. mascherine chirurgiche (6307 9098)
  2. mascherine ffp1, ffp2, ffp3 (9020 0000)
  3. occhiali (9004 9010), visiere (9004 9090), schermi protettivi (3926 9097)
  4. tute (3926 2000), camici (6210 10)
  5. guanti (4015 1100, 4015 1900, 6116 1020, 6116 1080, 6216 0000)
  6. apparati di supporto per la terapia respiratoria (9019 2000)

Le soglie massime di quantitativi oltre le quali scatta il controllo sono:

  1. mascherine chirurgiche: sopra i 50 kg
  2. mascherine ffp2 e fpp3: sopra 1 kg
  3. occhiali, visiere, schermi protettivi, tute e camici: sopra i 5 kg
  4. guanti: sopra i 10 kg

Per tutti gli apparati di supporto alla terapia respiratoria il controllo documentale sarà automatico.

Allo scopo di poter conteggiare il quantitativo di materiale sanitario importato per fronteggiare tale emergenza, la TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) è stata integrata con nuove misure nazionali che prevedono l’indicazione, in casella 44 del DAU, i seguenti nuovi codici documento:

  • “19yy” per le mascherine chirurgiche, mascherine ffp1, e mascherine ffp2 e ffp3 se dotate di filtro non sostituibile;
  • “20yy” per le mascherine ffp2 e ffp3 se dotate di filtro sostituibile (come da chiarimento ADM del 08/04/2020)
  • “21yy” per occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • “22yy” per tute e camici;
  • “23yy” per dispositivi di ventilazione.

In corrispondenza di ciascun documento occorre indicare la quantità importata nell’apposito sottocampo “quantità riferita al documento” della casella 44 del DAU. Nel caso il quantitativo non fosse noto, è comunque possibile valorizzare tale sottocampo indicando “0”.

I soggetti che esercitano attività produttive, industriali e commerciali sono tenuti all’assolvimento del dazio e dell’iva, l’eventuale sgravio sarà concesso a questi ultimi solo se presentano autocertificazione prodotta dal destinatario finale (ente di diritto pubblico).

Con Determinazione prot. n. 101115 del 27 marzo 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sospensione dal pagamento dei diritti doganali per le importazioni di merci destinate a fronteggiare l’emergenza effettuate da e per conto degli Enti ed Organizzazioni richiamate all’art. 74 del Regolamento (CE) n. 1186/2009. Con successiva Determinazione prot. n. 107042/RU del 3 aprile 2020, l’Agenzia ha poi definito le procedure operative per l’accesso alla esenzione da dazio e IVA da parte degli Enti e Organizzazioni.

Con nota prot. 11048 dell’08/04/2020, l’ADM ha ulteriormente chiarito che sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali.

Allo stesso beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento. Stesso trattamento per le merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche nei casi in cui le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono a disposizione in modo gratuito. Tali merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

Simone Del Nevo & Rosanna Perna

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