Il nuovo sistema ha sostituito l’esemplare n° 3 del DAU (copia per l’esportatore della bolletta doganale) con una traccia informatica costituita dai messaggi scambiati fra l’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione doganale e l’ufficio doganale di uscita della merce dalla Comunità.
In estrema sintesi l’operazione consta di quattro fasi.
- Presentazione della dichiarazione doganale presso la dogana di esportazione e assegnazione di un codice di tracciamento definito MRN presente nel documento di accompagnamento all’esportazione (DAE)
- Trasporto dei beni verso la dogana di uscita accompagnati dal documento DAE
- Appuramento dell’operazione da parte della dogana di uscita e invio del messaggio alla dogana di esportazione contenente i risultati di uscita. Tale messaggio viene registrato nel database informatico nazionale.
- Verifica da parte dell’esportatore dell’uscita della merce con la consultazione della sezione e-customs nel sito www.agenziadogane.it. La verifica con esito positivo dell’uscita della merce costituisce valida prova dell’avvenuta esportazione.
Per diverse ragioni, principalmente imputabili a un fisiologico adattamento degli uffici doganali alle nuove procedure nel primo periodo di operatività, una parte delle operazioni, stimata attorno al quattro per cento, non ha visto appuramento. Per tali operazioni non concluse gli esportatori rimangono scoperti della prova fiscalmente rilevante di avvenuta esportazione esponendosi alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 471 del 18 dicembre 1997 comprese fra il cento e il duecento per cento dell’imposta non addebitata.
Per far fronte a questa situazione l’Agenzia delle Dogane, di comune accordo con le amministrazioni degli altri stati membri, ha deciso di procedere alle chiusura sistematica delle operazioni in due fasi.
- Richiesta di appuramento agli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari. In questa prima fase, non è richiesta la collaborazione dell’esportatore.
- Se gli uffici di uscita non dispongono di informazioni sufficienti per procedere a chiudere le operazioni sarà richiesto agli esportatori di fornire evidenza documentale dell’avvenuta uscita delle merci.
Tale evidenza dovrà essere data presentando un elenco di prove alternative reso noto dall’Agenzia nel comunicato n° prot 72094 del 20 maggio 2009.
Le prove alternative
- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dall’interessato(esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari:
- i) la regolare uscita della merce di cui all’MRN…, dal territorio comunitario
- ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN…
- iii) la data dell’uscita (certa o presunta)
- iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita
- v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.
Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.
Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 445/2000.
Alla dichiarazione di cui sopra, devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia o fotocopia del documento di trasporto, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario
- b) copia o fotocopia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale
- c) per le merci agricole soggette a restituzione all'esportazione FEAGA oltre ai documenti previsti dalle lettera a) e b), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all'articolo 16 del reg. CE 800/99 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall’articolo 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l’utilizzo del documenti d’importazione in quanto tali
- d) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con l’indicazione della piattaforma di destinazione nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c).
La dichiarazione di cui alla lettera a) nonché i documenti a corredo devono consentire all’ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità.
Pare quindi opportuno segnalare agli operatori di:
- preparasi a ricevere tali richieste da parte degli uffici doganali di esportazione
- attivarsi per ricercare le prove alternative per quelle operazioni di esportazione i cui MRN risultino privi di appuramento.
Pier Paolo Ghetti