Conseguentemente, se le merci già esportate, per qualsiasi ragione, dovessero rientrare nel territorio doganale europeo, esse vengono considerate merci estere a tutti gli effetti con l’applicazione dei dovuti diritti doganali, nonché, di tutte le norme extra tributarie ai fini dei divieti.
Questa norma non si applica qualora le merci escano dal territorio unionale con i seguenti regimi:
- Transito unionale interno (T2)
- Perfezionamento attivo, ovvero temporanea esportazione per lavorazioni, riparazioni o sostituzioni
- Carnet ATA, per merci in temporanea esportazione per fiere, show room ecc.
- Temporanea esportazione per tentata vendita.
Al fine di mitigare l’effetto negativo della norma, il CDU (Reg. 952/2013) ha previsto, all’art. 203, l’istituto della reintroduzione in franchigia. Rispettando determinate condizioni, è quindi possibile importare in totale esenzione dai diritti doganali, le merci già precedentemente esportate. E’ possibile fare un rientro totale come anche parziale delle merci esportate.
Detta norma viene incontro alle esigenze del commercio internazionale soprattutto quando si verifica il rientro di merci causa annullamenti ordini, oppure rientro di merci invendute, difettose o non corrispondenti all’ordine.
Quali condizioni per godere dell’esenzione?
Le condizioni per godere dell’esenzione dai diritti sono:
- Rientro entro tre anni dall’esportazione, salvo eccezioni in casi particolari.
- L’esenzione è accordata dietro richiesta del dichiarante.
- Deve esserci corrispondenza di identità tra esportatore e importatore.
- Le merci devono rientrare nello stato originario, in pratica non devono aver subito alcuna lavorazione o trasformazione, se non azioni atte alla loro conservazione o mantenimento.
- Identità tra merci esportate con quelle in reimportazione, tramite documentazione commerciale.
Come ottenere la franchigia dagli oneri doganali, per merci di rientro?
Sino a settembre 2020, la normale procedura consisteva nel fare una preventiva istanza, prima del rientro delle merci, presso la dogana d’importazione. Nell’istanza occorreva precisare le motivazioni del rientro esibendo la relativa documentazione commerciale, nonché copia della bolla doganale di esportazione. Ottenuta l’autorizzazione, si procedeva all’importazione definitiva con esenzione dazio, nonché IVA, in base all’art. 68 del DPR 633/72. La merce, prima dello svincolo, era sottoposta al controllo fisico per accertare l’identità tra la merce esportata con quella reimportata.
In considerazione del notevole incremento delle transazioni commerciali tramite piattaforme di vendita digitali per transazioni B2C e B2B, considerato altresì il crescente volume di resi di dette merci, l’Agenzia delle Dogane ha ravvisato la necessità di snellire la procedura della reintroduzione in franchigia, per venire incontro alle mutate esigenze del commercio internazionale.
Con Determinazione Direttoriale Nr. 329619/RU del 24.09.2020 e Circolare Nr. 37/2020, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto semplificazioni procedurali per la gestione dei resi in franchigia per tutti i soggetti che effettuano almeno 50 transazioni di resi al mese.
Dette facilitazioni sono state ora estese, con la Determinazione Direttoriale Nr. 419205 del 19.11.2020 e Circolare 46/2020 anche a tutti gli operatori che effettuano operazioni di rientro di merci anche al di sotto delle 50 transazioni di resi al mese.
Vantaggi della procedura semplificata per la “reintroduzione in franchigia”
La procedura semplificata consente di avere, dietro specifica istanza da parte dell’operatore, una autorizzazione preventiva, senza doverla chiedere di volta in volta. Inoltre i dovuti controlli doganali avvengono, in base all’analisi dei rischi, a posteriori e su base documentale, accedendo anche al sistema informatico del gestore del marketplace per i resi e-commerce. Questo nuovo iter procedurale permetterà di effettuare le operazioni di reso in franchigia con rapidità e sicurezza.
Per ottenere detto beneficio, l’operatore deve essere iscritto nell’elenco del:
- E-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty), per operazioni di reso con un minimo di 50 al mese, o
- RETRELIEF, senza alcun vincolo per numeri di resi.
Tali elenchi vengono tenuti dalla Direzione delle Dogane di Roma.
Tutti gli operatori interessati devono fare istanza di iscrizione a detti elenchi, alla Direzione dell’ADM di Roma, per il tramite dell’Ufficio Doganale competente per territorio.
Requisiti per ottenere l’iscrizione agli elenchi E-commerce RETRELIEF / RETRELIEF
Le citate Determinazioni Direttoriali dell’Agenzia delle Dogane del 19 e 30 novembre 2020 prevedono requisiti oggettivi e soggettivi, ovvero:
- Possesso da parte dell’istante o dell’operatore doganale intermediario, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato”, nonché la qualifica di “destinatario autorizzato a ricevere merci in transito T1”.
- Identità e mantenimento dello stato originale, tra la merce in esportazione con quella in reintroduzione.
- Identità tra l’esportatore ed il soggetto che effettua la reintroduzione.
- Utilizzo del codice EORI.
- Soddisfacimento dei criteri di cui all’art. 39, lettera a) e b) del CDU
- Tracciabilità dei prodotti in reimportazione con codici univoci identificativi.
- Possibilità per l’Ufficio doganale di accedere, ai fini del controllo, alle scritture contabili dell’operatore o alla piattaforma del marketplace.
L’autorizzazione alla procedura semplificata ha validità annuale ed è soggetta a valutazione ogni 6 mesi.
Il formulario dell’istanza è allegato alla Circolare 37/2020 dell’ADM – Direzione Generale.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà per l’economia italiana e non solo, sta adottando una politica di facilitazioni volta a favorire gli scambi internazionali. La reintroduzione in franchigia semplificata, va proprio in questa direzione.
Mariaester Venturini