Al contempo, è introdotto prospetto di riepilogo ai fini contabili, il quale sarà messo a disposizione dell’importatore e del rappresentante doganale per l’esercizio della detrazione IVA tramite l’iscrizione di un documento che, in precedenza, era la bolletta doganale (ora non più in essere).
A livello attuativo, con la circolare n. 22/D del 6 giugno 2022, Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha offerto indicazioni applicative sulla nuova procedura di digitalizzazione dei dati relativi alle dichiarazioni doganali, per il regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito. In tal modo, si è data esecuzione al principio, stabilito dal Codice doganale, in virtù del quale tutti gli scambi di informazioni, tra Autorità doganali e, parimenti, tra Autorità doganali ed operatori economici, nonché l’archiviazione delle informazioni, siano effettuati mediante procedimenti informatici.
Con questa nuova operatività si abbandona il modello DAU (dichiarazione amministrativa unica) a favore di un complesso di dati (data set), che ha l’effetto indiretto di sostanziale modifica delle procedure di gestione dell’IVA, dovendosi considerare l’avvenuta soppressione di qualunque formulario cartaceo per la presentazione e per la stampa della dichiarazione, quale abitudine ormai consolidata per le imprese.
Principali novità
Alla luce del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione (AIDA 2.0), la presentazione delle dichiarazioni doganali avviene, ora, mediante trasmissione al Sistema informatico di ADM. La dichiarazione si presenta, dunque, nella veste di dataset immateriale, che però ha contenuto, data e fonte certa, immodificabile e conservata per ogni finalità, con dati gestibili anche singolarmente.
Per assicurare l’adempimento degli obblighi fiscali IVA, ADM ha predisposto, di concerto con l’Agenzia delle Entrate tramite la Determinazione Direttoriale n. 234367 del 3 giugno 2022, il Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, funzionale all’esercizio della detrazione IVA, assolta all’importazione, operazione per la quale sussistevano dubbi dovuti appunto all’assenza, in concreto, di una bolla doganale.
Il prospetto è stato strutturato in modo da contenere i dati necessari per la registrazione di cui all’art. 25 DPR n. 633/1972, ed è messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante, per ciascuna dichiarazione doganale presentata mediante l’utilizzo dei nuovi tracciati, nell’area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM).
I nuovi tracciati (H1-H5) si applicano alle importazioni ordinarie, alle importazioni con vincolo a regimi speciali (deposito, ammissione temporanea, perfezionamento attivo), nonché alle operazioni di introduzione da territori fiscali speciali, mentre il tracciato H7 – Super Reduced Data Set – è già in vigore da un anno.
Le dichiarazioni sono identificate univocamente dal riferimento MRN, che permarrà anche in caso di rettifiche o revisioni; questo dovrà stimolare le imprese a nuovi criteri e sistemi di ricerca e archiviazione.
Nel merito, le novità riguardano anche e soprattutto le modalità compilative dei nuovi tracciati “H”. Innanzitutto, sotto un profilo soggettivo, è possibile distinguere tre soggetti:
- importatore
- dichiarante, soggetto che presenta la dichiarazione e che coincide con l’importatore se agisce direttamente, ovvero con un intermediario agente in rappresentanza dell’importatore
- rappresentante doganale (diretto o indiretto), nominato affinché rappresenti un altro soggetto per la presentazione della dichiarazione doganale.
In secondo luogo, si è dato spazio a molte semplificazioni, tra le quali ricordiamo:
- i riferimenti relativi ai “dati di scarico” ora agganciati alla massa lorda, indicata in dichiarazione
- l’eliminazione del documento DV1
- modifiche alle modalità di svincolo delle dichiarazioni
- novità circa liquidazione e pagamento dei diritti doganali e dei tributi
- la creazione di un “cassetto doganale”, che consentirà la gestione full digital del sistema dichiarativo.
Prospetto di riepilogo ai fini contabili, prospetto sintetico della dichiarazione doganale e prospetto di svincolo
In aggiunta al Prospetto di riepilogo ai fini contabili sopra descritto e necessario per la detrazione dell’IVA d’importazione, le imprese potranno richiedere ai propri rappresentanti doganali due ulteriori documenti:
- il Prospetto sintetico della dichiarazione doganale, “per ogni possibile utilità pratica”, elaborato dal Sistema Informatico a decorrere dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, che riepiloga i dati principali, consentendo comunque di avere un controllo di merito sulla dichiarazione
- il Prospetto di svincolo, volto a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza, finalizzate all’apposizione del “visto uscire” (c.d. Messaggio QA).
Entrambi i documenti sono disponibili presso l’area “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” sul PUDM.
Tuttavia, alla luce delle novità in vigore dal 9 giugno 2022, permangono criticità relative alle modalità di accesso al PUDM, in particolare i sistemi operativi non consentono alle imprese di ottenere la documentazione utile agli adempimenti contabili di cui sono oberate, nonché risulta impossibile all’importatore scaricare “massivamente” tutte le dichiarazioni necessarie ma, al contrario, il sistema pare presentare criteri di ricerca limitati.
Si ritiene tuttavia che queste prime disfunzioni saranno presto risolte dai servizi informatici ADM, per arrivare alla piena funzionalità, davvero a breve, del cassetto doganale quale piattaforma di dialogo costante, sicura ed immediata tra autorità e imprese.
Ettore Sbandi - Ludovica Clara Milani