A prevederlo è il d.lgs.n. 156/2015 che introduce l’articolo 17 bis al d.lgs. n. 546/92; insieme al reclamo il decreto inserisce anche l’istituto della mediazione per gli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane.
Ma la precisazione dell’Agenzia delle Dogane non si fa attendere e la recente circolare n. 21 del 23.12.2015 chiarisce che la mediazione come la conciliazione giudiziale sono istituti non applicabili alle risorse dell’Unione europea.
Per le questioni inerenti dazi e IVA all’importazione rimane, dunque, applicabile, tra i nuovi strumenti deflattivi, solo l’istituto del reclamo, concernente esclusivamente le controversie di valore entro i ventimila euro.
La nuova disciplina prevede che il ricorso alla Commissione Tributaria produce gli effetti del reclamo; il ricorso sarà improcedibile sino allo scadere dei 90 giorni, periodo entro il quale la direzione regionale delle dogane dovrà dare esito al reclamo avverso gli atti impositivi o i dinieghi di rimborso degli uffici doganali locali.
Il reclamo si inserisce così accanto agli altri istituti già presenti in ambito amministrativo, quali l’istanza di autotutela e la controversia doganale di cui al dpr n. 43/73.
È certo da considerare con favore l’entrata del nuovo istituto per costituire sempre un’ulteriore possibilità per il contribuente di sostenere il proprio accertamento doganale senza incorrere nelle spese e nei tempi di un giudizio tributario.
Aspetti positivi dello strumento del reclamo
A dispetto dell’autotutela il reclamo ha gli aspetti positivi:
- di un obbligo di riscontro da parte dell’amministrazione fiscale
- di una definita parentesi temporale
- della valutazione da parte di un organo sovraordinato a quello che ha contestato l’accertamento
- l’inserimento nella tempistica del ricorso giudiziario, evitando dunque di perdere il diritto all’impugnazione giudiziale in attesa dell’esito amministrativo.
Criticità del nuovo strumento
Tuttavia, non mancano alcuni elementi di criticità.
- Il reclamo resta all’interno della procedura amministrativa; a decidere non vi sarà un soggetto terzo, come il mediatore in ambito civile, ma sempre l’amministrazione doganale, sebbene rappresentata da un diverso organo; non lo stesso ufficio emanatore dell’avviso di accertamento bensì la direzione doganale regionale. Questa carenza di terzietà e dunque neutralità nel giudizio costituisce un primo elemento grigio del neo istituto del reclamo.
- Analizzando nel dettaglio la procedura, si nota altresì l’insorgenza con il reclamo di una conseguenza negativa in capo al contribuente, in merito al rigido aspetto della riscossione dei maggiori dazio e IVA all’importazione contestati dalla dogana in sede di revisione di accertamento.
- Il reclamo diventa obbligatorio per controversie di valore entro i ventimila euro. Il contribuente, dunque in tali casi, deve esercitare tale istituto non potendo rivolgersi direttamente al giudice tributario.
- In tema di riscossione, la normativa in materia è particolarmente stringente, prevendendo un termine breve di dieci giorni per il pagamento di diritti doganali rilevati da un avviso di accertamento e di rettifica con l’immediata esecutività, in caso di non adempimento.
L’unica possibilità per un contribuente, che non concordi con l’accertamento subito, di non dover assolvere il pagamento senza prestare una garanzia nell’immediato in attesa di un giudizio sul merito è di richiedere, dopo aver depositato nel brevissimo tempo un ricorso alla competente Commissione Tributaria, la sospensione giudiziaria ai sensi dell’art.47, dlgs n. 546/92.
Il giudice valuta in base alle norme del processo tributario, che consentono di ottenere una sospensione anche senza la prestazione di una garanzia.
Diversamente, qualora la sospensione fosse richiesta all’amministrazione doganale, ai sensi dell’art.244 del codice doganale – reg.to UE 2913/92 – essa valuterebbe in base a tale normativa, andando a subordinare la sospensione del pagamento alla prestazione da parte del contribuente della garanzia per l’importo dei diritti doganali, salvo l’eccezione che tale assicurazione non possa essere ottenuta dal contribuente per gravi difficoltà economiche.
Con l’introduzione del reclamo il contribuente perde in pratica la possibilità di ottenere una sospensione del pagamento senza dover stipulare una polizza assicurativa per il maggiore importo erariale contestato; infatti il ricorso giudiziario è improcedibile sino ad esaurimento della procedura del reclamo nei suoi 90 giorni e nelle more di tale periodo, per evitare di anticipare l’importo contestato ovvero di subire un’esecuzione forzata da parte di Equitalia, il contribuente può richiedere la sospensione della riscossione di dazio e IVA all’importazione esclusivamente all’ufficio doganale e dunque dovrà obbligatoriamente offrire una polizza assicurativa, con i relativi costi e talvolta anche difficoltà all’ottenimento in caso di ingenti somme.
Conclusioni
Il nuovo istituto costituisce in sé una buona novità per la difesa del contribuente; gli aspetti problematici che si determinano sono provocati dal connesso sistema di riscossione, recentemente ri-disciplinato, che prevede un eccessivo rigore in capo al contribuente, andando a intaccare il suo diritto di difesa e i propri diritti patrimoniali.
Elena Bozza
Avvocato e Doganalista