Dichiarazioni di origine preferenziale: tra presente e futuro

di lettura

Per dichiarare il carattere preferenziale delle merci oggetto di esportazione (verso i Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale con l’UE) i fornitori devono fornire indicazioni di origine preferenziale agli esportatori in merito alla materie prime, semilavorati o prodotti finiti che vengono a loro ceduti.

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Articolo 61 Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale unionale)

Se un fornitore fornisce all'esportatore o all'operatore economico le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali tra l'Unione e taluni paesi o territori (carattere originario preferenziale), lo fa mediante una dichiarazione.

Dichiarazione fornitura per fornitura

In caso di fornitura occasionale, per ogni spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore. Il fornitore può aggiungere la dichiarazione nella fattura commerciale, o su un documento separato relativo a tale spedizione, con una bolla di consegna, o con qualsiasi altro documento commerciale (packing list o altro) che descriva le merci in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

Il fornitore può fornire la dichiarazione in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Dichiarazione a lungo termine

Se un fornitore rifornisce regolarmente un esportatore o un commerciante di spedizioni di merci e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore lo menziona nella dichiarazione del fornitore relativa a spedizioni multiple di tali merci.

Validità temporale della dichiarazione

La dichiarazione del fornitore per le cessioni regolari di beni è compilata per le spedizioni effettuate durante un periodo di tempo e indica tre date:

  • la data in cui è compilata la dichiarazione (data di rilascio)
  • la data di inizio del periodo, che non può essere superiore a 12 mesi prima o superiore a 6 mesi dopo la data di rilascio
  • la data di fine del periodo, che non può essere superiore a 24 mesi dopo la data di inizio.

L’impegno del fornitore

Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore commerciale interessato se la dichiarazione del fornitore non è valida in relazione ad alcune, o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

Il format della dichiarazione e la trasmissione

La dichiarazione del fornitore indica una serie minima di dati, così come previsto nei format delle dichiarazioni predisposti a livello unionale. Le dichiarazioni di origine preferenziale possono essere scambiate per via elettronica, qualora l'esportatore e il suo fornitore lo ritengano opportuno.

Controllo delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle dogane

Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere l'assistenza delle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore per confermare le informazioni contenute nella dichiarazione, ai fini delle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali tra l'Unione e taluni paesi.

Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione comunicano alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore tutte le informazioni e i documenti disponibili e indicano i motivi della loro richiesta.

Le autorità doganali dello Stato membro in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore possono chiedere al fornitore prove o effettuare le opportune verifiche di tale dichiarazione.

Le autorità doganali che richiedono il controllo sono informate quanto prima dei risultati.

In mancanza di risposta entro 60 giorni dalla data della richiesta di controllo, o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione dichiarano invalida la dichiarazione del fornitore.

Il futuro delle dichiarazioni di origine

La Commissione   prevede di semplificare la dichiarazione del fornitore mantenendo il suo aspetto obbligatorio, ma lasciando agli operatori economici la scelta della sua forma. Resteranno tuttavia una serie di elementi imprescindibili.

Verranno probabilmente rivisitati i format delle dichiarazioni previste oggi negli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 dei regolamenti unionali.  

La Commissione ha individuato una prima opzione riguardante la responsabilità degli operatori economici coinvolti nella dichiarazione del fornitore. La responsabilità potrebbe essere attribuita all'esportatore e, in questo caso, le dogane non sarebbero coinvolte nel controllo della dichiarazione resa dai fornitori.

L'esportatore dovrebbe ottenere dai propri fornitori tutte le informazioni coerenti al fine di raccogliere gli elementi a lui  necessari per la compilazione dei suoi documenti sull'origine preferenziale in esportazione (facendosi comunicare ad esempio una sintesi del processo produttivo da parte dei propri fornitori). In questo caso, la “classica” dichiarazione del fornitore secondo i format del Codice Doganale potrebbe non essere più richiesta ai fornitori.

L'altra opzione prevede che il  fornitore rimanga coinvolto nel processo doganale e mantenga una responsabilità con la conseguenza che la dogana dovrebbe continuare a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai fornitori.

Per il momento, la Commissione propone di mantenere la verifica delle dichiarazioni dei fornitori, sulla base di una cooperazione amministrativa tra i servizi doganali degli Stati membri

Simone Del Nevo

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