14 feb 2011 15:42 14 febbraio 2011

Dogane: dichiarazione di sicurezza obbligatoria (ENS) per le merci importate

di lettura

Dal 1° gennaio 2011 sono operative in Italia e in tutti i Paesi comunitari nuove disposizioni previste dalla normativa comunitaria doganale in materia di sicurezza e garanzia (Regg. CE nn. 1875/2006 e 273/2009).

Dogane: dichiarazione di sicurezza obbligatoria (ENS) per le merci importate

Queste le novità introdotte nell’ambito del progetto Import Control System (I.C.S.):

  1. obbligo di presentare la dichiarazione doganale di importazione in via telematica
  2. invio telematico dei dati relativi alla sicurezza delle merci all’importazione (ENS – ENtry Summary declaration o dichiarazione sommaria di entrata)
  3. invio telematico dei Manifesti Arrivo Merci (MMA) .

Con Circolare n. 19/D del 30/12/2010, l’Agenzia delle Dogane ha emanato istruzioni operative in merito ai nuovi adempimenti. In particolare, si prevede che ogni importazione di merce da un Paese Terzo deve essere preceduta/accompagnata da una Dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e della notifica di arrivo, che deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

  • soggetto che introduce le merci
  • soggetto che assume la responsabilità del trasporto
  • soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti
  • soggetto per presenta le merci alla dogana
  • rappresentante dei soggetti di cui sopra.

I termini entro i quali occorre inviare la ENSsono diversi in base alla tipologia della spedizione.

Trasporto marittimo

  • Per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza.
  • Per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità.
  • Per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le Isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda, o i porti del Mar Mediterraneo, del Mare del Nord, del Mar Baltico, del Mar Nero, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità  ad eccezione dei dipartimenti francesi di oltremare, delle Azzorre, di Madeira e delle Isole Canarie, e quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

Traffico aereo

La ENS deve essere presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

  • per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile
  • per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità.

Il volo a corto raggio è un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l’ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l’arrivo al primo aeroporto nella Comunità.

Trasporto su strada

La ENS deve essere presentata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

Nel momento in cui le merci raggiungono l'effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l'operatore dovrà presentare una notifica di arrivo, per la quale in Italia viene utilizzato il Manifesto delle merci in Arrivo (MMA).

La notifica di arrivo (MMA) contiene tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione delle ENS presentate, in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto e viene inviata prima dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di primo ingresso dichiarato nella ENS dal gestore del mezzo di trasporto attivo (il vettore) o dal suo rappresentante. Nel trasporto combinato essa viene inviata dal gestore del mezzo che trasporta altri mezzi (ad es. nave che trasporta i camion).

L’ENS può essere modificata da parte del soggetto che la presenta, sempre ché l’autorità doganale non abbia già informato la persona che presenta la ENSche intende esaminare la merce, o abbia già stabilito che le indicazioni date non sono corrette o qualora abbia concesso lo svincolo delle merci.

Non possono essere modificatii seguenti dati:

  • le informazioni relative alla persona che presenta la ENS
  • il rappresentante
  • l’ufficio doganale di primo ingresso dichiarato.

Gli esiti della ENS possono essere i seguenti:

  • merci non dichiarabili (do not load)
  • merce dichiarabile ma non svincolabile (è previsto un controllo fisico alla dogana di entrata)
  • merce in attesa di esito (è ancora in corso l’analisi dei rischi)
  • merce svincolabile

La ENS non è richiesta per le seguenti merci:

  • energia elettrica e merci importate mediante conduttura
  • lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico
  • merci trasportate in conformità delle norme della convenzione dell'Unione postale universale
  • merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori
  • merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, con qualche eccezione
  • merci scortate da un carnet ATA
  • merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari, o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali
  • armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità da parte delle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari
  • merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema utilizzato dall’ operatore economico
  • merci provenienti dai territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le seguenti Direttive: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio o Direttiva 2008/118/CE del Consiglio e merci introdotte nel territorio doganale comunitario provenienti dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano
  • altre merci previste nella circolare 19/D del 30/12/20010.

Lo scopo dei nuovi obblighi previsti a livello comunitario è quello di evitare l’introduzione nel territorio doganale comunitario dimerci che possono costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l’ambiente e per i consumatori, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri dell’UE un congruo termine per eseguire analisi dei rischi in anticipo rispetto all’arrivo delle merci nel territorio comunitario, quando le merci sono ancora in viaggio o addirittura prima della loro partenza dal Paese di esportazione, come nel caso di merci viaggianti in container via mare, con la possibilità di bloccarne il caricamento sulla nave, se la spedizione viene considerata ad alto rischio.

Le novità sopra evidenziate incomberanno principalmente sui vettori (siano essi compagnie marittime, aeree o vettori terrestri) e sugli spedizionieri, che potranno ricavare i dati necessari dalla documentazione commerciale che accompagna le merci.

Gli operatori economici, tuttavia, avranno l’onere di fornire ai propri spedizionieri o vettori o ai propri fornitori esteri, qualora non desumibili dalla documentazione commerciale, il proprio codice EORI, generalmente corrispondente alla PI dell’Azienda preceduto da IT, e la classificazione doganale delle merci o una descrizione non generica (ad es, non semplicemente calzature, ma calzature da donna in pelle e fondo gomma).

Per le aziende che si renderanno inadempienti all’obbligo di fornire le informazioni richieste, sono previste, oltre ai possibili ritardi nello sdoganamento delle merci, anche sanzioni a carattere pecuniario. Se le informazioni fornite sono incomplete e la merce arriva comunque nel territorio doganale comunitario, le dogane potranno bloccare la merce per eseguire controlli più approfonditi, con notevoli ritardi nello svincolo delle merci.

Dal momento che molte dogane comunitarie sono in ritardo con la predisposizione del software informatico per gestire le ENS, si è scelto di non applicare le sanzioni monetarie per un periodo di sei mesi a partire dal 1° gennaio 2011, inmodo da dare tempo agli importatori di conformarsi agli obblighi introdotti dal nuovo sistema.

Durante questo “periodo di grazia” comunque, le dogane procederanno con i controlli e, se del caso, con il blocco delle merci per le opportune verifiche, per cui si consiglia di adeguarsi quanto prima agli obblighi richiesti onde evitare eventuali ritardi negli sdoganamenti delle merci in importazione.

Cristina Piangatello

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