La Commissione europea ha censurato l’intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali. Tale procedura, infatti, deve essere improntata alla massima celerità in quanto trattasi di crediti immediatamente applicabili in virtù dell’art. 7 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992.
Novella legislativa
Il legislatore, per porre rimedio alla censura mossa, con l’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha stabilito che:
- gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione costituiscono titolo esecutivo, decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente
- decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, venga affidata in carico agli agenti della riscossione con modalità da determinarsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
Eliminazione della cartella di pagamento – Effetti
In forza della modifica legislativa, dal 28 marzo 2013, decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente i suddetti avvisi di accertamento diventano immediatamente eseguibili e legittimano l’esecuzione coattiva del credito tributario da parte dell’agente della riscossione.
Modalità di attuazione
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, Prot. n. 3204 del 21 gennaio 2013, pubblicato il 24 gennaio 2013 sul sito dell’Agenzia delle Dogane, ed entrato in vigore il 28 gennaio 2013, è stata data attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
Il Provvedimento ha definito:
- le modalità di affidamento del carico e il contenuto dei flussi telematici di trasmissione agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi S.p.a.
- le modalità di formazione e consegna dei carichi
- la definizione del momento in cui si intende effettuata la consegna del carico all’agente della riscossione
- gli obblighi di natura contabile a carico degli agenti della riscossione.
Decorrenza delle nuove procedure
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota Prot. n. 12035 R.U. del 1 febbraio 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle nuove procedure applicative precisando che, poiché le disposizioni in argomento comportano alcune modifiche a carico dei contribuenti, l’effettiva applicazione è rinviata al 28 marzo 2013 – sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento- ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
Simone Del Nevo Avv. Massimo Albertelli