26 ott 2020 17:48 26 ottobre 2020

Corretto utilizzo dei termini Cuoio, Pelle e Pelliccia

di lettura

Il 24 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 09.06.2020 sulle nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini  “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”.

Corretto utilizzo dei termini Cuoio, Pelle e Pelliccia

Il Decreto entra anche nel merito sulla corretta etichettatura o contrassegno dei materiali e dei prodotti da essi derivati e naturalmente anche nella corretta indicazione nei documenti commerciali. 

Lo scopo di queste nuove disposizioni, stabilite dall’art. 3, è di dare una esatta indicazione al consumatore sull’effettiva natura sia della materia prima, che dei manufatti da essa derivati, evitando l’utilizzo di termini generici quali: “cuoiame”, “pellame”, “pelletteria” o “pellicceria”

Quali sono i termini esatti da utilizzare?

Le esatte definizioni sono stabilite dall’art. 2 del Decreto:

  • Cuoio e pelle
  • Cuoio pieno fiore
  • Cuoio rivestito e pelle rivestita
  • Pelliccia
  • Rigenerato di fibre di cuoio

Dove indicare e come i corretti termini?

Come prevede l’art. 4 del Decreto, le esatte indicazioni dei materiali e dei prodotti dovranno risultare da etichette o contrassegni, apposti in maniera visibile, leggibile e durevole. Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d’accompagno, quando i materiali e i manufatti con essi fabbricati, sono destinati ad una successiva fase di lavorazione. Anche per i prodotti compositi, costituiti da vari materiali, occorre dare evidenza di detti termini, ad eccezione dell’abbigliamento.

Chi ha l’onere di rispettare le regole di detto Decreto?

L’obbligo dell’esatta indicazioni dei termini, previsti dall’art. 4 del decreto, spetta al fabbricante e all’importatore. Mentre il distributore ha l’obbligo di verificare che i prodotti, che vengono immessi nel consumo, siano forniti di corrette etichette o contrassegni.

Sono previste sanzioni?

L’art. 6 del Decreto, prevede delle sanzioni di natura amministrativa per il mancato rispetto delle norme disciplinate dal Decreto a carico dell’importatore, del fabbricante e del distributore (da un minimo di € 700 ad un massimo di € 20.000).

Gli organi preposti al controllo ed eventualmente a erogare le previste sanzioni sono:

  • le Camere di Commercio
  • l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le importazioni
  • la Guardia di Finanza.

Da questa nuova disciplina si escludono le calzature e l’abbigliamento con rifiniture in pelle, in quanto la corretta indicazione per l’etichettatura delle calzature è già disciplinata dalla Direttiva Europea del  23.03.21994 n. 94/11/CE, mentre per i prodotti tessili occorre far riferimento al Reg. n. 1007/2011.

Il Decreto non si applica ai prodotti commercializzati nell’Unione Europea, in Turchia e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE); di conseguenza detti prodotti, esportati o importati dalla UE, Turchia o dai paesi EFTA, non devono rispettare le norme del presente Decreto.

Mentre, per i prodotti provenienti da paesi extra-UE dichiarati in dogana per l’immissione in consumo in Italia, occorrerà fare riferimento alle norme di detto Decreto nella dichiarazione doganale, e qualora i beni importati siano già destinati al consumatore finale, essi dovranno riportare già le corrette etichette o i previsti contrassegni.

Mariaester Venturini

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