17 dic 2013 00:00 17 dicembre 2013

Contenzioso doganale: aspetti sostanziali e sanzionatori

di lettura

Il contenzioso doganale riguarda gli aspetti impositivi, ma anche ciò che deriva dall’applicazione della normativa doganale (Art. 20, co.1 del Tuld).

Contenzioso doganale: aspetti sostanziali e sanzionatori

Grazie ai vari controlli che la legge impone in merito all’entrata e all’uscita, al transito e alla circolazione delle merci tra i vari paesi, alla contraffazione, all’etichettatura, alla corretta indicazione geografica dei prodotti, i casi di contenzioso sono notevolmente aumentati:

  • contestazioni mosse dall’ufficio procedente (durante la fase di accertamento dell’imposta o nella fase di revisione dell’accertamento della stessa)
  • violazione di norme tributarie, che originano sanzioni penali o amministrative
  • violazione di altre norme che mirano a tutelare il consumatore.

Gli illeciti e i reati in materia doganale vengono risolti e trattati con il rito tributario o con quello penale o, come previsto dalle singole leggi, a seconda della violazione dal Giudice civile ordinario o da quello amministrativo.

Difesa del contribuente e impugnazione della pretesa tributaria

Il contenzioso tributario compie i suoi primi passi nel verbale che viene redatto dall’ufficio durante la fase di accertamento doganale. Il verbale non può essere impugnato autonomamente, ma deve recare l’indicazione di avvalersi di termini previsti dallo statuto del contribuente.

Questi è autorizzato a depositare le proprie osservazioni difensive entro sessanta giorni dalla notifica del verbale. Nel caso di mancato accoglimento, al verbale può seguire l’accertamento con la relativa pretesa tributaria.

Tale atto è impugnabile dinnanzi alla competente commissione tributaria provinciale entro sessanta (60) giorni dalla notifica.

Nell’avviso di accertamento vi è un termine di grazia di dieci giorni per il pagamento, trascorso il quale il procedimento viene iscritto a ruolo.

In alternativa, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso è possibile ricorrere ad una fase intermedia di contenzioso amministrativo ex artt. 66 e ss. del Tuld come prevede il contenzioso doganale; procedimento utile anche per contrastare le ordinarie contestazioni che possono sorgere in fase di accertamento doganale.

Ex art. 22 D.lgs. 374/90, divenuto definitivo l’accertamento doganale, formalizzato nella bolletta doganale, è possibile esperire i rimedi in sede civile (tributaria) o amministrativa entro sessanta gg.

Sanzione con effetto immediato e sospensione del provvedimento

In casi eccezionali, gli Uffici delle dogane possono anche irrogare la sanzione con effetto immediato, nell’ipotesi in cui vi sia una violazione legata direttamente al pagamento del tributo.

In questi casi, è possibile essere ammessi al pagamento agevolato pari ad un quarto (1/4) dell’importo irrogato nell’atto, qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta gg previsto per proporre ricorso. Naturalmente, se si sceglie il pagamento agevolato, non si può più esperire il ricorso e lo stesso definisce la vertenza.

In caso l’autorità doganale dubiti della conformità del provvedimento impugnato (o se questo possa provocare danni irreparabili all’interessato), può sospenderlo e, in tal caso, può richiedere al debitore di prestare una garanzia. La sospensione dell’efficacia del provvedimento può anche essere richiesta direttamente alla commissione tributaria ex art. 47, D.lgs. 546/92.

Va detto che, in materia doganale, lo strumento del ricorso in autotutela va utilizzato solo in caso vi siano errori oggettivamente evidenti o di diritto, e solo se comunque si è deciso di non impugnare l’atto giudizialmente.

1 Contenzioso sostanziale tributario

Il contenzioso “sostanziale tributario” sorge quando l’Autorità doganale mette in discussione gli elementi della dichiarazione in dogana. I casi più diffusi riguardano qualità, quantità, origine e valore o l’importo della somma dovuta dal debitore tenuto ad adempiere l’obbligazione doganale.

Procedure di accertamento obbligazione tributaria doganale Artt. 8 – 9

L’ufficio procede all’esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione: l’esame verte su “valore e origine merce”, “qualità” e “quantità”, più in generale su tutti gli elementi necessari per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti doganali dovuti.

L’ufficio appone sulla bolletta l’annotazione, con firma e data, e liquida i diritti doganali confermando o rettificando l’ammontare degli stessi come riportato dal dichiarante. Con l’apposizione della data l’accertamento diventa definitivo.

Ritardo nei pagamenti del tributo accertato: ex art. 86 Tuld

il contribuente è tenuto al pagamento di interessi di mora, che vengono per altro aggiornati con regolare cadenza. L’accertamento del tributo viene cristallizzato nella “bolletta” e il diritto in essa contenuto si prescrive, a seconda dei casi:

  • dalla data riportata sulla bolletta, per i diritti in essa liquidati
  • dalla data della revisione dell’accertamento, in caso il mancato pagamento sia dipeso da un errato accertamento del valore o origine della merce o della sua qualità e quantità.

Contestazioni in fase di accertamento

Se nella fase dell’accertamento sorgono contestazioni in merito ad esempio al valore o all’origine della merce o della sua qualità e quantità, il proprietario della merce può immediatamente ricorrere agli strumenti d’impugnazione previsti dalla legge, con modalità e tempistiche regolate dagli art. 65 e ss del Tuld, proprio per evitare che le ragioni della dogana si consolidino.

Caso 1

L’operatore può chiedere:

  • l’intervento del funzionario responsabile dell’area a cui appartiene il funzionario verificatore, per effettuare un secondo controllo sulla merce la c.d. “visita di controllo”
  • l’intervento di due periti, la cui opinione comunque non viene considerata vincolante dalle dogane.

La decisione motivata del direttore ufficio delle dogane può essere impugnata entro dieci giorni dalla notifica con contestuale istanza di redazione del verbale di controversia.

Caso 2

L’operatore può richiedere alla dogana di prelevare dei campioni di merce e di inviarli alla sezione operativa laboratorio chimico competente, in tutti quei casi in cui per particolari condizioni tecniche non sia possibile determinare le caratteristiche della merce.

  • Se il risultato analisi non viene accettato dall’operatore, può essere impugnato entro trenta (30) giorni dalla notifica del risultato delle analisi.
  • Se il risultato non viene impugnato, si considera accettato e a quel punto non rimane che la possibilità di impugnare la “bolletta doganale con ricorso alla commissione tributaria.

Verbale di controversia

Il verbale di controversia rappresenta l’inizio formale della controversia doganale. Ci sono trenta gg di tempo per rivolgersi al direttore regionale delle dogane competente per territorio.

La direzione regionale istruisce la pratica affinché il direttore possa decidere, nel termine, non perentorio, di mesi quattro. Atto questo impugnabile solo in caso di vizi che concernono ad esempio la motivazione o una carenza nell’istruttoria effettuata.

Revisione dell’accertamento

L’accertamento, una volta definitivo, può essere soggetto a revisione entro i tre anni successivi. Sia ad istanza di parte che d’ufficio. Ciò può avvenire sia nel caso le merci siano a disposizione dell’operatore, sia nel caso in cui siano già uscite da quell’area considerata come territorio doganale.

Nel corso del procedimento vengono acquisiti dati e informazioni, ma soprattutto documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione come ad esempio costi di assicurazione, trasporto, deposito e tutto ciò che concorre a formare il valore della merce ai fini delle operazioni doganali (ad esempio IVA, esportazione, importazione, deposito, transito).

Sanzioni

Da un minimo di 5.000 Euro ad un massimo di 10.000 Euro in caso di inadempimento alle richieste delle predette informazioni e/o documenti.

Oltre ai costi in termini di esborsi di denaro vi può essere anche un’eventuale sospensione o una revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse ai diversi operatori.

Provvedimento del direttore dell’ufficio

  • Se emerge che i dati forniti in corso di procedimento erano inesatti o incompleti viene liquidata una nuova somma corrispondente al quantum effettivamente dovuto.
  • Se presupposti quali quantità, qualità, origine e valore della merce vengono messi in discussione, verrà emanato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.

Avverso questo provvedimento si può agire dinnanzi alla commissione tributaria, ma anche dinnanzi al direttore generale delle dogane.

2 Contenzioso sanzionatorio tributario

Il contenzioso “sanzionatorio tributario” sorge prevalentemente a causa di una fattispecie identificabile nei c.d. reati di contrabbando disciplinati dagli artt. 282 a 301 bis. L’art. 282, lett. b) Tulb prescrive come punibile chiunque “scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina” e ciò indipendentemente dal fatto che si sia verificata una frode in danno all’Erario.

L’art. 292 Tuld elenca i c.d. “altri casi di contrabbando” e recita “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

L’art. 295 Tuld prevede poi le aggravanti per il reato di contrabbando:

  • da cinque a dieci volte i diritti evasi: in caso siano stati usati mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato
  • oltre alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni, in alcuni casi (quando il colpevole viene sorpreso a mano armata, quando tre o più persone colpevoli siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ecc…).

Oltre alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore a Euro 49.993,03.

Nuovo art. 303 Tuld

Il nuovo art. 303 Tuld, legge 26 aprile 2012 n. 44, è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell’attività di controllo del settore doganale mira a far si che l’operatore presti la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione, indicando in maniera puntuale tutti i dati che saranno oggetto di accertamento. Va sottolineato che la dichiarazione, dopo la registrazione, diventa “bolletta doganale” e dunque di atto pubblico.  

Art. 303 , co. 1 Tuld

È prevista una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 per il dichiarante che ha fornito informazioni inesatte o erronee su qualità, quantità, valore delle merci di importazione definitiva, deposito o da spedire ad altra dogana con bolletta di cauzione.

Tale regola non è applicabile nel caso l’indicazione errata dei del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, in tal caso si devono applicare le sanzioni indicate al co. 3 art. 303.

Art. 303 , co. 2 Tuld

In determinati casi, più precisamente lettera e) art. 4 D.lgs. 374/90 le predette sanzioni non si applicano:

  • se comunque è stata indicata in modo preciso la denominazione commerciale della merce, cosicché possano essere applicati correttamente i diritti
  • se le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono nella tariffa in differenti sottovoci della stessa voce, e la somma dovuta, secondo la dichiarazione, per i diritti di confine è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo
  • differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Art. 303 , co. 3 Tuld

Nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dovuti siano maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, vengono applicate le seguenti sanzioni, sempreché il fatto non costituisca più grave reato:

  • per i diritti fino a 500 Euro sanzione amministrativa da 103 Euro a 500 Euro
  • per i diritti da 500,1 Euro a 1.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 Euro a 5.000 Euro
  • per i diritti da 1000,1 Euro a 2.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 Euro a 15.000 Euro
  • per i diritti da 2.000,1 Euro a 3.999,99 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 Euro a 30.000 Euro
  • per i diritti pari o superiori a 4.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 Euro a dieci volte l'importo dei diritti.

3 Violazioni in materia di tutela del consumatore

Sono molto frequenti i casi in cui gli uffici doganali riscontrano irregolarità nell’indicazione dell’origine geografica del prodotto, soprattutto nell’etichettatura dei prodotti destinati all’importazione.

Nei casi più gravi, in cui vengono indicati dati falsi vi è il rischio concreto per l’operatore di subire un procedimento penale o comunque pesanti sanzioni, che possono comportare il sequestro della merce o un provvedimento interdittivo e sanzionatorio.

Merita di essere menzionato l’Accordo di Madrid e art. 517, c.p. - “repressione di false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci” - secondo il quale la dogana ha il compito di apporre il fermo amministrativo sulle merci, mentre l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro penale delle merci a fini “conservativi”.

Nella prassi le dogane ricorrono sempre meno al fermo amministrativo e procedono direttamente al sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p., previo comunicazione alla Procura della Repubblica competente.

L’istanza per la regolarizzazione della merce, che verrà sottoposta dalla dogana al nulla osta del magistrato inquirente, dovrà essere predisposta con cura e basata su elementi concreti, poiché in difetto potrebbe “costituire un’ulteriore prova della fondatezza dell’addebito”.

Per completare il quadro normativo di riferimento per la tutela del consumatore ricordiamo infine:

  • la Legge 24-12-2003, n. 350, art. 4 co. 49, nonché l’art. 517 c.p., che mira a rafforzare la tutela del “made in Italy” intensificando la repressione di false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, riferite alle merci che devono essere commercializzate nel territorio nazionale.
  • la direttiva 2005/29/Ce, recepita nel nostro ordinamento con Legge 25-gennaio-2006, n. 29, inerente la repressione delle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

Avv. Cristina Della Moretta

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