Ratifica del CETA da parte del Parlamento Europeo
L’accordo dell’Unione Europea con il Canada fa parte della nuova generazione di accordi commerciali, anzi aspira a diventarne il modello, contenente una regolamentazione di temi che non sono mai stati oggetto di una seria negoziazione in seno all’OMC, quali:
- protezione delle indicazioni geografiche
- accesso senza alcun tipo di discriminazione agli appalti pubblici
- cooperazione regolamentare tra Stati
- semplificazione delle procedure di esportazione
- mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e una reale apertura del mercato dei servizi.
La prima data da ricordare è il 15 febbraio 2017, data in cui il Parlamento Europeo ha ratificato il CETA. L’accordo entrerà in vigore una volta conclusa la procedura di ratifica da parte del Canada.
Giunge così a conclusione l’iter di un accordo commerciale, le cui negoziazioni erano iniziate nel 2009 e finite nel 2014, che aveva già visto un fallito tentativo della precedente amministrazione canadese di ratificare l’accordo, a causa delle divisioni in seno agli Stati membri dell’Unione Europea.
Nonostante il CETA sarà applicato solamente in modalità provvisoria (“provisional application”), le imprese potranno coglierne i benefici dal primo giorno successivo alla ratifica dell’accordo da parte del Canada, considerato che sarà principalmente la parte relativa alla tanto discussa introduzione del sistema giudiziario di protezione degli investimenti, ICS (“Investment Court System”), che entrerà in vigore solamente quando tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea avranno ratificato l’accordo, seguendo l’esempio della Lettonia che è stato il primo Stato Membro dell’UE a ratificarne i contenuti.
È bene ricordare inoltre, in questa sede, che i due precedenti accordi commerciali che l’Unione Europea ha siglato dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, con la Corea del Sud e Singapore rispettivamente nel 2011 e 2013, sono attualmente applicati provvisoriamente.
Principali vantaggi dell’accordo tra Unione Europea e Canada
Il CETA è un accordo commerciale bilaterale ambizioso come nessun altro accordo mai siglato prima, i cui benefici per le imprese saranno innumerevoli.
Le imprese europee avranno per la prima volta un accesso paritario con le imprese canadesi nell’ambito degli appalti pubblici a tutti i livelli amministrativi (federale, provinciale e locale), in settori ad esempio quali informatica, trasporti su strada o su rotaia. La novità è di indubbia rilevanza tenuto conto che la dimensione del mercato degli appalti pubblici a livello provinciale in Canada, secondo le stime, è il doppio di quello a livello federale. Il Canada ha anche accettato di migliorare la trasparenza pubblicando tutti i bandi di gara in un unico sito web dedicato agli appalti. Questo sarà un vantaggio per le piccole imprese, per le quali la scarsa disponibilità di informazioni rappresenta uno dei principali ostacoli al loro accesso al settore degli appalti pubblici.
Inoltre si realizzerà un’abolizione integrale dei dazi doganali, con conseguente risparmio per le imprese europee che la Commissione Europea stima pari ad oltre 500 milioni di euro annui.
Ancora, per la prima volta vi sarà un espresso riconoscimento da parte del Canada di 171 Indicazioni Geografiche che si riferiscono a 14 Stati Membri. L’accordo istituisce inoltre il comitato CETA per le indicazioni geografiche, che potrà aumentare progressivamente il numero di IG europee protette in Canada. Per l’Italia sono coinvolte 41 denominazioni DOP e IGP (36 corrispondenti a prodotti agroalimentari), che nell’insieme riguardano un flusso di esportazioni di valore pari a 2,62 miliardi di euro in tutto il mondo, con il Canada che rappresenta il terzo mercato di riferimento Extra-UE dopo USA e Svizzera.
In proposito, ad esempio, per quanto riguarda il “Parmigiano Reggiano” - che ha registrato un aumento dell’export verso Ottawa di più del 12% solamente nel 2016 - per i produttori canadesi sarà ancora possibile vendere prodotti avente denominazione “Parmesan”, ma sarà vietato associare ai prodotti canadesi i c.d. elementi di “italian sounding”, quali il tricolore, città o monumenti italiani, che risultano ingannevoli per i consumatori e danneggiano i nostri produttori.
Infine, il CETA realizzerà agevolazioni d’accesso ai prestatori europei di servizi, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, dell’ingegneria, nonché in quello ambientale o contabile. L’accordo istituisce inoltre il Comitato per i Servizi e gli Investimenti che si occuperà delle questioni relative agli scambi transfrontalieri di servizi.
Contenuti principali del TFA
La seconda data da ricordare è il 22 febbraio 2017, data in cui l’Accordo di Facilitazione degli Scambi Commerciali (“TFA”) è finalmente entrato in vigore. L’accordo è stato ratificato da ben 115 Stati membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, tra cui l’Unione Europea, e contiene importanti obblighi anche per gli Stati in via di sviluppo. Il TFA è di fondamentale importanza, dato che è la prima volta che viene concluso un accordo in seno all’OMC in 21 anni.
Di facilitazioni degli scambi commerciali si iniziò a parlare già nel lontano 1996 alla prima conferenza ministeriale dell’OMC, quando venne stabilito per la prima volta un apposito gruppo di lavoro. Le attività hanno poi trovato il loro culmine a Bali nel 2013 con la nascita del TFA.
L’accordo, concluso in seno all’OMC, fa parte della categoria degli accordi commerciali multilaterali e prevede disposizioni esclusivamente in materia doganale, che dovranno essere recepite dagli Stati aderenti.
Il TFA consta di 12 articoli il cui dichiarato obiettivo è:
- rendere più veloce il transito delle merci
- aumentare il livello di trasparenza e di snellezza delle procedure doganali
- standardizzare i documenti richiesti agli importatori ed esportatori
- razionalizzare le spese.
Secondo le stime dell’OMC, l’accordo, una volta implementato da tutti i paesi membri, ridurrà il costo delle transazioni commerciali transfrontalieri in media del 14,3% ed incrementerà il valore degli scambi a livello globale di mille miliardi ogni anno.
Inoltre, l’accordo prevede oltre 40 misure di natura tecnica che ogni amministrazione doganale deve adottare, quali la necessità di pubblicare e rendere disponibili tutte le informazioni in materia doganale, anche su internet, e la necessità di istituire dei Centri di Informazione. E’ altresì prevista la possibilità di effettuare interpelli all’amministrazione doganale ed il diritto di impugnare le decisioni prese dall’amministrazione doganale stessa.
Ancora, il TFA prevede l’obbligo per gli Stati di pubblicare in anticipo tutti i dettagli in merito ai pagamenti richiesti dall’amministrazione doganale. Infine, in seno all’OMC è stata istituita una struttura di assistenza, il Trade Facilitation Agreement Facility (“TFAF”), che fornirà assistenza tecnica e finanziaria per i paesi in via di sviluppo.
È importante notare che i predetti obblighi non entreranno in vigore per tutti gli Stati nello stesso momento. Pertanto, mentre per molti Stati l’accordo ha prodotto effetti immediatamente, altri Stati come Argentina, Brasile o l’India si sono avvalsi della possibilità di poter applicare alcuni articoli dell’accordo solamente in una data successiva alla sua entrata in vigore.
Conclusioni
Per quanto riguarda il CETA, come è stato inizialmente indicato, i potenziali vantaggi dell’accordo tra l’Unione Europea e il Canada sono innumerevoli.
Dei vantaggi che il CETA apporterà nel settore dei servizi si è parlato, ma l’accordo è importante anche nei settori tradizionali del commercio tra imprese, considerata la pressoché totale abolizione dei dazi. Infatti, da una semplice consultazione delle statistiche dell’OMC, ancora oggi in alcuni settori chiave per l’industria europea, come il settore automobilistico o l’agricoltura, i dazi continuano ad avere una rilevante incidenza, nonostante più di 60 anni di progressiva liberalizzazione. Pertanto le imprese italiane coglieranno senz’altro i benefici dell’accordo.
Per ciò che concerne il TFA, oltre a dare speranza e nuova linfa vitale ai fautori della negoziazione multilaterale degli accordi in materia commerciale, porterà sicuramente benefici alle imprese italiane che vogliono esportare in mercati considerati tradizionalmente poco appetibili.
Ovviamente, l’accordo concluso in seno all’OMC ha un ambito di applicazione molto limitato rispetto al CETA, peraltro disciplinando e prevedendo obblighi che, per la maggior parte, i paesi sviluppati osservano da tempo nelle loro legislazioni.
Ciò nonostante, la possibilità di avere una semplificazione delle procedure internazionali di importazione e di esportazione, nonché una standardizzazione delle formalità doganali dovrebbe sicuramente fornire una maggiore certezza e prevedibilità al sistema commerciale transfrontaliero.
Avv. Paolo Lombardi Dott. Angelo Torrente