A differenza dei certificati di tipo nazionale, il certificato o la dichiarazione di conformità dell'Unione doganale non potranno più essere intestati al fabbricante straniero. Al contrario, la nuova normativa nell'ambito delle certificazioni prevede un nuovo soggetto, denominato “Rappresentante del fabbricante relativamente alla conformità e alla marcatura del prodotto”.
A partire dal giorno dell'entrata in vigore dei Regolamenti Tecnici dell'Unione doganale, quindi, un fabbricante estero non potrà più ottenere un certificato di conformità per fabbricazione in serie intestato a sé stesso, ma sarà costretto in alternativa o:
- ad aprire una rappresentanza (società registrata in uno stato membro dell’Unione) o quantomeno
- a nominare, su base contrattuale, un Rappresentante Autorizzato (persona fisica o soggetto giuridico residente o registrato in uno stato membro in cui la dichiarazione è fatta ed il quale agirà quale mandatario), responsabile della conformità e della marcatura del prodotto.
A meno che il produttore italiano non abbia esigenze produttive/commerciali tali da richiedere l’apertura di una società di diritto o russo, o kazaco o bielorusso, l’opzione del rappresentante espressamente autorizzato a tale scopo è da considerarsi la scelta più consona.
Nello specifico, il 15 febbraio 2013 sono entrati in vigore nuovi regolamenti tecnici (Direttive) dell’Unione doganale:
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 010/2011 sulla sicurezza delle macchine ed attrezzature (Direttiva Macchine dell’Unione doganale)
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 004/2011 sulla sicurezza dei dispositivi a bassa tensione (Direttiva Bassa Tensione dell’Unione doganale)
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 011/2011 sulla sicurezza degli ascensori (Direttiva Ascensori dell’Unione doganale)
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 012/2011 sulla sicurezza degli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva ATEX dell’Unione doganale)
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 016/2011 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Direttiva sugli Apparecchi a Gas dell’Unione doganale)
- Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 020/2011 sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica dell’Unione doganale).
Si precisa che, dal 15 febbraio 2013, è vietato il rilascio dei certificati di conformità di tipo nazionale. Tuttavia, da tale data e sino al 15 Marzo 2015 (definita fase transitoria), i certificati di conformità di tipo nazionale rilasciati prima dell’entrata in vigore dei Regolamenti Tecnici rimarranno validi, ma solo sul territorio dello Stato membro che li ha rilasciati.
La nuova era si caratterizza, pertanto, da norme più severe e da una riduzione del numero degli enti di certificazione e dei laboratori di prova abilitati a svolgere le procedure di valutazione della conformità nell'ambito dei nuovi Regolamenti Tecnici. La gran parte dei prodotti passa da regime certificativo a regime dichiarativo.
Queste novità stanno creando un forte impatto sui fabbricanti ed esportatori nelle prossime spedizioni verso i paesi dell’Unione doganale EurAsEC.
Breve excursus sull’evoluzione del sistema di certificazione in Russia
L’introduzione della legge sulla tutela dei consumatore (Legge n. 2300-1 del 7 Febbraio 1992) prima, ed il relativo sistema di certificazione comunemente conosciuto come GOST Standard hanno sancito il diritto del consumatore alla sicurezza e all’adeguata qualità dei prodotti acquistabili sul mercato, nonché il diritto all'informazione sulle caratteristiche e modalità d'utilizzo del bene acquistato.
Il sistema di certificazione obbligatoria Gost, in fase di progressivo superamento (come evidenziato nella timeline qui di seguito), prevedeva la certificazione obbligatoria della maggior parte dei prodotti, indipendentemente dal loro potenziale livello di rischio.
Dal 15 febbraio 2013 con l’entrata in vigore del nuovo regime dichiarativo, al contrario, ciò non è più tassativo nei regolamenti tecnici dell’Unione doganale. Infatti per i prodotti con un basso livello di rischio, viene abolito il regime certificativo, che era previsto nel sistema Gost R, adottando invece una serie di Regolamenti Tecnici.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Tecnico dell’Unione doganale (RT UD) 010/2011 sulla sicurezza delle macchine e attrezzature (valido in Russia, Bielorussia e Kazakistan) per la maggior parte dei prodotti non è più richiesto il certificato obbligatorio, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità, che sostituisce il certificato obbligatorio.
Un’attenzione particolare riguarda le macchine da impiegare negli impianti industriali pericolosi, per le quali viene introdotto il certificato di esame del tipo, sulla base del quale verrà formalizzata la dichiarazione di conformità.
Importatore o rappresentante autorizzato?
Alla luce delle norme sinora emanate emerge un potenziale problema per le aziende italiane impegnate in questo mercato: i nuovi Regolamenti Tecnici prevedono che la richiesta di rilascio del certificato di conformità non possa essere presentata direttamente da fabbricanti stranieri. Per ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione è infatti necessario disporre di un “Rappresentante del fabbricante nelle questioni inerenti la conformità e la marcatura del prodotto, soggetto di diritto dell’Unione doganale”.
Quindi, contrariamente al passato, un’impresa italiana non potrà più far certificare i propri prodotti e ottenere un certificato intestato a sé stessa, ma dovrà invece:
- affidare questo compito al suo importatore, trovandosi in un certo senso in una condizione di soggezione, perché al cambio dell’importatore si dovrà ripetere la procedura di certificazione, o nel caso di più importatori, si dovranno fare più pratiche di certificazione per ciascun importatore
- oppure nominare un Rappresentante Autorizzato, il cui ruolo sarà finalizzato all’adeguamento del prodotto alla normativa vigente in loco e alla sua marcatura.
Laboratori di prova e enti certificatori
Un secondo problema riguarda l’aumento sostanzioso del costo dei servizi dei laboratori di prova ed enti di certificazione. Diversamente dal vecchio sistema, i nuovi Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale hanno ridotto a tre gli enti, con l’ulteriore imposizione di visite ispettive in produzione e di prove su campione vere e proprie.
Di contro, si ha che i documenti di conformità rilasciati nell’ambito dell’Unione doganale sono validi sul territorio di tre Stati: Russia, Bielorussia e Kazakistan. Di conseguenza, sarà sufficiente munirsi di un unico documento per commercializzare prodotti nei tre Paesi. Quindi, da un lato osserviamo un aumento generale dei prezzi per i servizi di certificazione, ma dall’altro la riduzione del numero dei documenti richiesti.
Dispositivi medici
In accordo alla nuova normativa i certificati di registrazione dei dispositivi medici:
- validi a tempo indeterminato, rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata delibera, rimangono validi, ma devono essere convertiti in certificato di registrazione di nuovo tipo entro il 01/01/2014
- aventi una data di scadenza, rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata ordinanza, rimangono validi fino alla loro data di scadenza.
Altro cambiamento riguarda la nuova procedura per l’importazione dei campioni di dispositivi medici che richiede l’emissione di un permesso con validità di sei mesi e spendibile una sola volta. Prima del 14/10/2012 l’importazione dei campioni di dispositivi medici in Russia avveniva senza alcun permesso o documento speciale. L’ordinanza è stata approvata con l’obiettivo di realizzare quanto previsto dell’art. 38, comma 6, della legge federale n. 323-LF del 21/11/2011 “Sui principi di tutela della salute dei cittadini della Federazione Russa”. I campioni dei dispositivi medici possono essere importati in Russia dal fabbricante del dispositivo medico o da un suo Rappresentante Autorizzato in loco, persona giuridica o ditta individuale di diritto russo.
Altri settori
- A partire dal 1 luglio 2013 entreranno in vigore i regolamenti relativi al settore alimentare (sicurezza del grano; norme della marcatura dei prodotti alimentari, di succhi di frutta e prodotti derivati da frutta e verdura di prodotti ottenuti da oli e grassi animali e vegetali).
- Da agosto 2014, invece, sarà il settore ferroviario ad essere toccato dal nuovo regime di certificazione.
Da quanto esposto si evince l’importanza per le imprese esportatrici verso questi mercati di tenere monitorato lo sviluppo e l’implementazione della normativa che, allo stato dell’arte, risulta passibile di ulteriori evoluzioni e interpretazioni. In tal modo, si riduce il rischio del blocco delle merci nelle dogane di tali Paesi nonché le possibili conseguenze in termini contrattuali, in quanto è responsabilità dell’esportatore fornire le certificazioni dei prodotti.
Ad ogni modo gli enti certificatori autorizzati si stanno attivando al fine di supportare le imprese esportatrici nell’adeguamento al nuovo sistema.
Giuseppe De Marinis