Il 27 ottobre, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato la circolare n. 160/2020, al fine di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container prevista dalla Regola VI/2 della convenzione Solas 74 – Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014.
In particolare, la circolare è intervenuta sul cd. Metodo 2 (pesare tutto il carico del container individualmente, addizionando questo peso alla tara del container), come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 367/2018 e, più specificatamente, sulla certificazione che lo Shipper è obbligato a produrre al fine dell’inserimento nell’elenco delle aziende legittimate a utilizzare tale modalità di pesatura.
L’utilizzo del Metodo 2 è consentito unicamente agli operatori titolari di autorizzazione AEO oppure a quelli che hanno un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000, entrambi in possesso di procedure aziendali per lo svolgimento delle attività di pesatura (secondo quanto previsto dal D.D. 447/2016)
I soggetti che intendano pesare secondo il metodo 2 ed essere iscritte nel relativo Registro devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti inviando alle capitanerie di porto via PEC (cgcp@pec.mit.gov.it ) il modello di comunicazione, copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità.
Nell’invio riportare la dicitura: “Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della Massa Lorda verificata del contenitore (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convenzione Solas 74 come emendata”.
Strumenti di pesatura ammessi
Il peso del container pieno (o della merce da riporre nel container) deve essere verificato mediante una pesa certificata. La Convenzione prevede che ogni Stato aderente segua la normativa di riferimento interna per stabilire quali siano gli strumenti di pesatura a norma. In Italia le norme di riferimento sono le seguenti :
- Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE. Gli strumenti devono essere almeno di classe IIII
- Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE. Gli strumenti devono essere almeno di categoria Yed almeno con un’accuratezza di classe Y(b)
La nuova circolare chiarisce che la certificazione della procedura di pesatura Metodo 2 deve essere rilasciata da un organismo accreditato. Tale sistema di gestione deve essere certificato da enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di cui al regolamento (CE) N. 765/2008 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Per soddisfare tale requisito le aziende possono rivolgersi agli enti certificatori ISO 9001 o ISO 28000 - solo per citare i più noti: DNV.GL, SGS ITALIA, TUV Italia - che attesteranno il rispetto dei requisiti della norma (ISO 9001 o ISO 28000) nella gestione del processo di pesatura per la dichiarazione della massa lorda verificata VGM:
- metodi di pesatura utilizzati
- manutenzione di eventuali dotazioni e attrezzature utilizzate
- calibrazione delle attrezzature (eventuali controlli periodici interni)
- gestione di eventuali discrepanze
- gestione di apparecchiature difettose
- conservazione dei dati.
L’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo.
La certificazione deve contenere un esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) Metodo 2, in conformità al paragrafo 3 del D.D. n. 367/2018.
Le aziende già iscritte nel Registro, e pertanto abilitate ad utilizzare il Metodo 2, dovranno aggiornare la relativa certificazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della Circolare 160/2020 (27 ottobre 2020), pena la cancellazione dal Registro.
Linee guida in allegato al Decreto Dirigenziale n. 367/2018
Ricordiamo infine che al punto 2.5 le linee guide stabiliscono che lo “shipping document” debba contenere almeno le seguenti informazioni:
- Massa lorda verificata (VGM) in kg
- Numero del contenitore
- Nome dello shipper
- Telefono oppure indirizzo mail dello shipper
- Nome della persona autorizzata (eventuale)
- Telefono oppure indirizzo mail della persona autorizzata (eventuale)
- Metodo usato per la pesatura
- Per il metodo 1: matricola della pesa
- Data e luogo
- Firma dello shipper o della persona autorizzata
e la seguente formale dichiarazione:
“Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (SOLAS), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali”.
Marco Bertozzi