4 novembre 2020

Certificazione Metodo 2 di pesatura dei container

di lettura

Pena cancellazione dal registro elenco “Shipper” tenuto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sono necessari adeguamenti aziendali per comunicare il VGM con il metodo 2.

Certificazione Metodo 2 di pesatura dei container

Il 27 ottobre, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato la circolare n. 160/2020, al fine di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container prevista dalla Regola VI/2 della convenzione Solas 74 – Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014.

In particolare, la circolare è intervenuta sul cd. Metodo 2 (pesare tutto il carico del container individualmente, addizionando questo peso alla tara del container), come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 367/2018 e, più specificatamente, sulla certificazione che lo Shipper è obbligato a produrre al fine dell’inserimento nell’elenco delle aziende legittimate a utilizzare tale modalità di pesatura.

L’utilizzo del Metodo 2 è consentito unicamente agli operatori titolari di autorizzazione AEO oppure a quelli che hanno un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000, entrambi in possesso di procedure aziendali per lo svolgimento delle attività di pesatura (secondo quanto previsto dal D.D. 447/2016)

I soggetti che intendano pesare secondo il metodo 2 ed essere iscritte nel relativo Registro devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti inviando alle capitanerie di porto via PEC (cgcp@pec.mit.gov.it ) il modello di comunicazione, copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità.

Nell’invio riportare la dicitura: “Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della Massa Lorda verificata del contenitore (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convenzione Solas 74 come emendata”.

Strumenti di pesatura ammessi

Il peso del container pieno (o della merce da riporre nel container) deve essere verificato mediante una pesa certificata. La Convenzione prevede che ogni Stato aderente segua la normativa di riferimento interna per stabilire quali siano gli strumenti di pesatura a norma. In Italia le norme di riferimento sono le seguenti :

  • Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE. Gli strumenti devono essere almeno di classe IIII
  • Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE. Gli strumenti devono essere almeno di categoria Yed almeno con un’accuratezza di classe Y(b)

La nuova circolare chiarisce che la certificazione della procedura di pesatura Metodo 2 deve essere rilasciata da un organismo accreditato. Tale sistema di gestione deve essere certificato da enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di cui al regolamento (CE) N. 765/2008 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.

Per soddisfare tale requisito le aziende possono rivolgersi agli enti certificatori ISO 9001 o ISO 28000 - solo per citare i più noti: DNV.GL, SGS ITALIA, TUV Italia - che attesteranno il rispetto dei requisiti della norma  (ISO 9001 o ISO 28000) nella gestione del processo di pesatura per la dichiarazione della massa lorda verificata VGM:

  • metodi di pesatura utilizzati
  • manutenzione di eventuali dotazioni e attrezzature utilizzate
  • calibrazione delle attrezzature (eventuali controlli periodici interni)
  • gestione di eventuali discrepanze
  • gestione di apparecchiature difettose
  • conservazione dei dati.

L’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo.

La certificazione deve contenere un esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) Metodo 2, in conformità al paragrafo 3 del D.D. n. 367/2018.

Le aziende già iscritte nel Registro, e pertanto abilitate ad utilizzare il Metodo 2, dovranno aggiornare la relativa certificazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della Circolare 160/2020 (27 ottobre 2020), pena la cancellazione dal Registro.

Linee guida in allegato al Decreto Dirigenziale n. 367/2018

Ricordiamo infine che al punto 2.5 le linee guide stabiliscono che lo “shipping document” debba contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Massa lorda verificata (VGM) in kg
  • Numero del contenitore
  • Nome dello shipper
  • Telefono oppure indirizzo mail dello shipper
  • Nome della persona autorizzata (eventuale)
  • Telefono oppure indirizzo mail della persona autorizzata (eventuale)
  • Metodo usato per la pesatura
  • Per il metodo 1: matricola della pesa
  • Data e luogo
  • Firma dello shipper o della persona autorizzata

e la seguente formale dichiarazione:

“Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (SOLAS), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali”.

Marco Bertozzi

Dogane
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Come l’UE si difende dalle pratiche commerciali scorrette.
In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
12 novembre 2024 In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che, nei suoi 122 articoli, disciplina procedure e violazioni doganali.
Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
12 novembre 2024 Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
Il 31 ottobre è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522 della Commissione del 23/09/2024, che modifica la Nomenclatura Combinata.
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
20 settembre 2024 Il 10 maggio 2023, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il Regolamento n. 2023/956, volto ad istituire un “sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere”. 
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
18 settembre 2024 La BCE ha deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB). La Direzione Dogane ha quindi fornito indicazioni per gli operatori, tramite un avviso.
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
24 maggio 2024 L'intesa promuove il commercio e include cooperazione normativa, appalti pubblici e tutela della proprietà intellettuale.
Abolizione dei dazi industriali in Svizzera
22 marzo 2024 Abolizione dei dazi industriali in Svizzera
Il 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso che l’importazione di prodotti industriali in Svizzera non sarebbe più stata soggetta a dazi, a partire dal gennaio 2024.
MoCRA: registrazione prodotti cosmetici destinati al mercato USA
16 gennaio 2024 MoCRA: registrazione prodotti cosmetici destinati al mercato USA
La Legge di Modernizzazione della Regolamentazione dei Cosmetici  (MoCRA) prevede la registrazione dei prodotti cosmetici secondo linee guida recentemente pubblicate da FDA.
Importazioni prodotti siderurgici e sanzioni contro la Russia
10 ottobre 2023 Importazioni prodotti siderurgici e sanzioni contro la Russia
L’Agenzia delle Dogane il 22 settembre ha diramato un primo Avviso “Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia”.
Esportare vino in Giappone
12 settembre 2023 Esportare vino in Giappone
Nel corso degli ultimi anni, in Giappone i consumi di vini d’uva sono aumentati, in parallelo al calo dei prodotti enologici a base di riso (sakè).