Gli operatori non potranno più beneficiare di un certificato stampato su fogli speciali firmati “in bianco” dagli Uffici competenti. Con le nuove disposizioni le imprese:
- prima dovranno stampare il documento compilato
- poi, dovranno recarsi presso le Dogane di riferimento per ottenere la validazione del documento che consente alle merci UE di presentarsi a destinazione a dazio zero o ridotto.
Questa nuova operatività, molto discussa e oggetto di vari interventi di semplificazione, si esplica ora su 3 possibili binari operativi, oggetto della circolare 12/2022: procedura ordinaria, procedura facilitata e procedura full digital.
1 Con la procedura ordinaria, il certificato generato in automatico dal sistema dichiarativo è stampato e presentato all’Ufficio dove è stata registrata la dichiarazione di esportazione per l’apposizione di timbro e firma. In caso di canale verde (nessun controllo), è disposto che l’Ufficio “provveda con immediatezza alla validazione del certificato”.
Le Dogane rammentano che resta impregiudicata la facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali sottesi alla richiesta di rilascio del certificato, all’atto dell’operazione, o a posteriori. Da quanto chiarito dalla Dogana, però, questa riserva sarà esercitata con misura e sulla base di criteri specifici, perché il rilascio dovrebbe avvenire a vista e senza indugio.
In particolare, con successive precisazioni ha disposto l’autorità che “in procedura ordinaria, l’Ufficio delle Dogane di esportazione procede alla vidimazione dei certificati di circolazione in questione relativi a merci svincolate senza chiedere l’esibizione della richiesta di rilascio del certificato, né la documentazione sottesa al medesimo”.
Sempre sul piano operativo è bene osservare che l’operatore economico, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, dopo aver inviato la dichiarazione doganale nella quale ha indicato la richiesta di un certificato di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR e ottenuto lo svincolo delle merci, deve procedere alla stampa del certificato medesimo per la successiva vidimazione a cura dell’Ufficio delle Dogane di esportazione.
Per la stampa del certificato, le imprese possono utilizzare i dati contenuti nel file XML prodotto da AIDA o, in alternativa, usare gli stessi dati già in loro possesso. In ogni caso, i dati in questione possono essere integrati con le specificità previste dai singoli accordi sottoscritti dalla Commissione Europea con il/i paese/gruppi di Paesi Accordisti destinatario/i delle merci. A titolo esemplificativo, potranno essere integrate le descrizioni delle merci in lingue diverse o potranno essere integrate ulteriori unità di misura supplementari relative alle merci (kg, metri quadri, metri cubi, ecc).
2. Con la procedura “facilitata”, invece, si introducono le vere innovazioni in materia. In questa ipotesi, infatti, si continuerà a stampare il certificato su un formulario che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio.
L’accesso a tale procedura è però riservato ai soggetti AEO che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e “che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo”.
Il riferimento alla certificazione AEO e al luogo approvato lascia supporre che, in prevalenza, il beneficio sia riservato alle case di spedizione, permanendo comunque accessibile anche ai privati titolari di questi status.
Sarà interessante seguire gli sviluppi di questi nuovi procedimenti che pure paiono ad alto rischio disomogeneità. Ciò in quanto è disposto che gli operatori chiederanno ora l’accesso al regime e le istanze saranno “valutate e calibrate” in relazione alle effettive realtà locali, alla frequenza e al numero delle operazioni dell’anno precedente.
L’interesse delle imprese, ora, deve essere quello di accedere a tale procedura, ovvero di avvalersi di provider che possano avere accesso a tale procedura, per evitare il rischio di fermo merci o l’aggravio dei costi dovuti alla gestione di un documento cartaceo che, fisicamente deve muoversi tra più uffici.
3. Resta poi la procedura full digital, quella dove non sono più richiesti né timbri, né firme, virtuosamente realizzata dalla Dogana nazionale per ora solo per gli scambi con la Svizzera, sperando che a livello UE questo sia seguito come strada maestra per il prossimo futuro.
Ettore Sbandi