12 marzo 2018

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

di lettura

Nell’ambito degli Accordi commerciali di libero scambio tra l’UE e gli altri Paesi accordatari, il documento utilizzato come prova di origine preferenziale è il certificato di circolazione EUR.1. Nell’ambito della “Convenzione Pan Euro Mediterranea” sull’origine preferenziale il documento è il certificato EUR-MED, mentre con la Turchia, con esclusione dei prodotti agricoli e di quelli una volta previsti nell’ambito CeCA (prodotti di base del carbone e dell’acciaio), per i quali il meccanismo è quello dell’EUR.1 come per gli altri Accordi, per tutti gli altri prodotti il documento è il certificato A.TR.

 

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

Quando devono essere richiesti

Il documento va presentato precompilato all’Ufficio doganale contestualmente alla dichiarazione di esportazione. Uno degli ultimi dispositivi di prassi delle dogane a riguardo è la Circolare 11/D del 28 aprile 2010, ad oggetto “Controllo a posteriori dei certificati di circolazione  delle merci EUR 1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio. Istruzioni.” 

In base a tale nota, che non risulta fortunatamente essere mai stata rigidamente applicata, i certificati in discorso andrebbero richiesti “entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”. All’Ufficio doganale interessato compete verificare “la corretta compilazione della domanda e del certificato e la congruità delle informazioni rese e dei certificati giustificativi a corredo”, ed in caso di eventuali mancanze o necessità di approfondimenti “richiedere qualsiasi ulteriore prova o procedere a tutte le altre verifiche giudicate opportune per comprovare il carattere delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica”.

Il previsto termine di 10 giorni antecedenti alla prevista data di esportazione può, a discrezione dell’Ufficio, essere ridotto in considerazione di alcuni elementi oggettivi, tra i quali la circolare riporta a titolo esemplificativo:

  • la frequenza operativa
  • il tipo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale); 
  • il tipo di prodotto
  • il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero); 
  • una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe; 
  • lo status dell’esportatore (es: AEO, esportatore abituale, ecc..). 

Compilazione dei formulari

Posto che frequentemente la richiesta non è effettuata direttamente dall’esportatore, ma da un suo rappresentante doganale (doganalisti, spedizionieri, vettori, corrieri, ecc.), a questi va trasmesso il “mandato” con il quale lo si incarica sia di presentare l’istanza di rilascio sia di provvedere al ritiro del certificato presso ‘l’Ufficio doganale. Stante l’assunzione di responsabilità necessaria a presentare la richiesta, il mandato è normalmente richiesto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, per quanto concerne la compilazione dei formulari di domanda e dei certificati, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale la circolare 11/D precisa che:

  1.  la sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza;
  2.  la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
  3.  il formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
  4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.”

In caso di mancato rilascio all’atto dell’esportazione dei certificati di circolazione essi possono essere rilasciati a posteriori, dietro presentazione di apposita istanza in cui si dettaglino i motivi della richiesta e del fatto che il documento non sia stato richiesto ed emesso al momento della spedizione delle merci. In tale caso il termine entro cui l’Ufficio deve provvedere all’emissione del documento è di 20 giorni. Anche in questa ipotesi vanno allegati tutti i documenti giustificativi necessari all’accertamento della posizione originaria delle merci.

Scarica il facsimile dei modelli

Validità dei certificati

La validità dei certificati varia da 4 a 10 mesi a seconda dell’Accordo di riferimento. Entro tale termine essi vanno presentati ed acquisiti dall’Autorità doganale del Paese di destinazione delle merci ai fini dell’ottenimento dell’abbattimento daziario previsto nell’ambito del partenariato commerciale. 

Cooperazione amministrativa

Vale la pena ricordare che in tutti gli Accordi di cui trattasi è prevista la c.d. “cooperazione amministrativa” tra le amministrazioni doganali delle parti contraenti. Ciò al fine di consentire alle dogane, a sondaggio oppure “ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti” previsti nei Protocolli di origine degli Accordi di accertare l’effettivo diritto al trattamento preferenziale.

All’atto pratico, la dogana che ha rilasciato l’EUR.1, l’EUR-MED o l’A.TR, sulla base di una richiesta ufficiale della Dogana di destino a cui l’importatore ha presentato il certificato, procede all’accesso presso la sede dell’esportatore al quale viene richiesto di esibire tutta la documentazione giustificativa al fine di provare il carattere originario preferenziale delle merci a cui si riferisce il documento di circolazione. Giova altresì rammentare che il termine dell’accertamento doganale è in generale di tre anni, ma in alcuni Paesi contraenti (ad esempio la Corea del Sud) è previsto un termine superiore, ad esempio cinque anni. E’ dunque consigliato mantenere l’archivio delle prove di origine per un periodo più lungo di tre anni, poiché in caso di controllo l’esito sarebbe negativo, con la conseguente negazione del beneficio daziario all’importatore che sarà tenuto a versare i maggiori diritti, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi.

Massimiliano Mercurio

Tag dell'informativa
Dogane
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
20 settembre 2024 Il 10 maggio 2023, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il Regolamento n. 2023/956, volto ad istituire un “sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere”. 
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
18 settembre 2024 La BCE ha deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB). La Direzione Dogane ha quindi fornito indicazioni per gli operatori, tramite un avviso.
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
24 maggio 2024 L'intesa promuove il commercio e include cooperazione normativa, appalti pubblici e tutela della proprietà intellettuale.
Abolizione dei dazi industriali in Svizzera
22 marzo 2024 Abolizione dei dazi industriali in Svizzera
Il 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso che l’importazione di prodotti industriali in Svizzera non sarebbe più stata soggetta a dazi, a partire dal gennaio 2024.
MoCRA: registrazione prodotti cosmetici destinati al mercato USA
16 gennaio 2024 MoCRA: registrazione prodotti cosmetici destinati al mercato USA
La Legge di Modernizzazione della Regolamentazione dei Cosmetici  (MoCRA) prevede la registrazione dei prodotti cosmetici secondo linee guida recentemente pubblicate da FDA.
Importazioni prodotti siderurgici e sanzioni contro la Russia
10 ottobre 2023 Importazioni prodotti siderurgici e sanzioni contro la Russia
L’Agenzia delle Dogane il 22 settembre ha diramato un primo Avviso “Divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia”.
Esportare vino in Giappone
12 settembre 2023 Esportare vino in Giappone
Nel corso degli ultimi anni, in Giappone i consumi di vini d’uva sono aumentati, in parallelo al calo dei prodotti enologici a base di riso (sakè).
African Continental Free Trade Area
9 marzo 2023 African Continental Free Trade Area
Nel luglio 2022 ha preso il via la fase pilota dell’ African Continental Free Trade Area ( AfCFTA ), un’area di libero scambio nel continente africano che, comprendendo 1,3 miliardi di persone e 54 Stati, è destinata a diventare la più grande del mondo.
Codici merceologici e interscambio con il Regno Unito
22 febbraio 2023 Codici merceologici e interscambio con il Regno Unito
InternetRetailing, in collaborazione con Landmark Global, ha pubblicato un’analisi sulle insidie ​​più comuni che i rivenditori incontrano durante la spedizione delle merci dall'UE nel Regno Unito (e viceversa).
Sportello unico dell’Unione europea per le dogane
12 gennaio 2023 Sportello unico dell’Unione europea per le dogane
Il Regolamento (Ue) 2022/2399 del parlamento europeo e del consiglio del 23 novembre 2022 istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013.