12 mar 2018 18:28 12 marzo 2018

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

di lettura

Nell’ambito degli Accordi commerciali di libero scambio tra l’UE e gli altri Paesi accordatari, il documento utilizzato come prova di origine preferenziale è il certificato di circolazione EUR.1. Nell’ambito della “Convenzione Pan Euro Mediterranea” sull’origine preferenziale il documento è il certificato EUR-MED, mentre con la Turchia, con esclusione dei prodotti agricoli e di quelli una volta previsti nell’ambito CeCA (prodotti di base del carbone e dell’acciaio), per i quali il meccanismo è quello dell’EUR.1 come per gli altri Accordi, per tutti gli altri prodotti il documento è il certificato A.TR.

 

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

Quando devono essere richiesti

Il documento va presentato precompilato all’Ufficio doganale contestualmente alla dichiarazione di esportazione. Uno degli ultimi dispositivi di prassi delle dogane a riguardo è la Circolare 11/D del 28 aprile 2010, ad oggetto “Controllo a posteriori dei certificati di circolazione  delle merci EUR 1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio. Istruzioni.” 

In base a tale nota, che non risulta fortunatamente essere mai stata rigidamente applicata, i certificati in discorso andrebbero richiesti “entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”. All’Ufficio doganale interessato compete verificare “la corretta compilazione della domanda e del certificato e la congruità delle informazioni rese e dei certificati giustificativi a corredo”, ed in caso di eventuali mancanze o necessità di approfondimenti “richiedere qualsiasi ulteriore prova o procedere a tutte le altre verifiche giudicate opportune per comprovare il carattere delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica”.

Il previsto termine di 10 giorni antecedenti alla prevista data di esportazione può, a discrezione dell’Ufficio, essere ridotto in considerazione di alcuni elementi oggettivi, tra i quali la circolare riporta a titolo esemplificativo:

  • la frequenza operativa
  • il tipo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale); 
  • il tipo di prodotto
  • il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero); 
  • una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe; 
  • lo status dell’esportatore (es: AEO, esportatore abituale, ecc..). 

Compilazione dei formulari

Posto che frequentemente la richiesta non è effettuata direttamente dall’esportatore, ma da un suo rappresentante doganale (doganalisti, spedizionieri, vettori, corrieri, ecc.), a questi va trasmesso il “mandato” con il quale lo si incarica sia di presentare l’istanza di rilascio sia di provvedere al ritiro del certificato presso ‘l’Ufficio doganale. Stante l’assunzione di responsabilità necessaria a presentare la richiesta, il mandato è normalmente richiesto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, per quanto concerne la compilazione dei formulari di domanda e dei certificati, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale la circolare 11/D precisa che:

  1.  la sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza;
  2.  la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
  3.  il formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
  4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.”

In caso di mancato rilascio all’atto dell’esportazione dei certificati di circolazione essi possono essere rilasciati a posteriori, dietro presentazione di apposita istanza in cui si dettaglino i motivi della richiesta e del fatto che il documento non sia stato richiesto ed emesso al momento della spedizione delle merci. In tale caso il termine entro cui l’Ufficio deve provvedere all’emissione del documento è di 20 giorni. Anche in questa ipotesi vanno allegati tutti i documenti giustificativi necessari all’accertamento della posizione originaria delle merci.

Scarica il facsimile dei modelli

Validità dei certificati

La validità dei certificati varia da 4 a 10 mesi a seconda dell’Accordo di riferimento. Entro tale termine essi vanno presentati ed acquisiti dall’Autorità doganale del Paese di destinazione delle merci ai fini dell’ottenimento dell’abbattimento daziario previsto nell’ambito del partenariato commerciale. 

Cooperazione amministrativa

Vale la pena ricordare che in tutti gli Accordi di cui trattasi è prevista la c.d. “cooperazione amministrativa” tra le amministrazioni doganali delle parti contraenti. Ciò al fine di consentire alle dogane, a sondaggio oppure “ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti” previsti nei Protocolli di origine degli Accordi di accertare l’effettivo diritto al trattamento preferenziale.

All’atto pratico, la dogana che ha rilasciato l’EUR.1, l’EUR-MED o l’A.TR, sulla base di una richiesta ufficiale della Dogana di destino a cui l’importatore ha presentato il certificato, procede all’accesso presso la sede dell’esportatore al quale viene richiesto di esibire tutta la documentazione giustificativa al fine di provare il carattere originario preferenziale delle merci a cui si riferisce il documento di circolazione. Giova altresì rammentare che il termine dell’accertamento doganale è in generale di tre anni, ma in alcuni Paesi contraenti (ad esempio la Corea del Sud) è previsto un termine superiore, ad esempio cinque anni. E’ dunque consigliato mantenere l’archivio delle prove di origine per un periodo più lungo di tre anni, poiché in caso di controllo l’esito sarebbe negativo, con la conseguente negazione del beneficio daziario all’importatore che sarà tenuto a versare i maggiori diritti, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi.

Massimiliano Mercurio

Tag dell'informativa
Dogane
Nuove Regole per le imprese che viaggiano nel Regno Unito: l'ETA UK
11 marzo 2025 Nuove Regole per le imprese che viaggiano nel Regno Unito: l'ETA UK
Un nuovo requisito obbligatorio per le trasferte di lavoro: cosa devono sapere le imprese
Le nuove bollette doganali
21 febbraio 2025 Le nuove bollette doganali
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto il "Cassetto Doganale", un innovativo strumento digitale che consente alle imprese di consultare e gestire in modo centralizzato le bollette doganali.
Denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: le novità
Denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: le novità
Le norme entrate recentemente in vigore sono di ampia portata, includono nel concetto di “denaro contante” anche le carte prepagate e inaspriscono le sanzioni.
Novità 2025: nuovo accordo UE-Cile
14 gennaio 2025 Novità 2025: nuovo accordo UE-Cile
L’Unione Europea e la Repubblica del Cile hanno recentemente raggiunto un nuovo Accordo commerciale interinale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE a dicembre 2024, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Le contromisure europee ai conflitti commerciali
Come l’UE si difende dalle pratiche commerciali scorrette.
In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
12 novembre 2024 In vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che, nei suoi 122 articoli, disciplina procedure e violazioni doganali.
Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
12 novembre 2024 Nomenclatura Combinata: le novità dal 1° gennaio 2025
Il 31 ottobre è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522 della Commissione del 23/09/2024, che modifica la Nomenclatura Combinata.
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
Il Reg. EU 2023/956 e la “CARBON TAX”: quali novità e quali adempimenti per le imprese italiane?
20 settembre 2024 Il 10 maggio 2023, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il Regolamento n. 2023/956, volto ad istituire un “sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere”. 
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
Il tasso di cambio Euro-Rublo ai fini della determinazione del valore in dogana
18 settembre 2024 La BCE ha deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB). La Direzione Dogane ha quindi fornito indicazioni per gli operatori, tramite un avviso.
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
UE: accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda
24 maggio 2024 L'intesa promuove il commercio e include cooperazione normativa, appalti pubblici e tutela della proprietà intellettuale.