La Brexit è un tema di forte attualità nell’Unione Europea e sempre in continuo aggiornamento. Se nel 1973 il popolo britannico decise di aderire alla Comunità Europea, il 23 giugno 2016 un sorprendente risultato referendario ha visto la maggioranza degli elettori (52%) favorevole all’uscita dalla UE.
Theresa May, mettendo in atto l’articolo 50 del Trattato dell’Unione Europea, che disciplina le modalità di uscita di uno Stato Membro dall’Unione, ha formalmente richiesto in data 29 marzo 2017 l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, dando così avvio al processo, giornalisticamente parlando, della Brexit.
Nonostante siano passati già 3 anni da quel referendum, persiste tutt’ora un clima di incertezza per quanto riguarda le modalità di uscita del Regno Unito, in quanto la Camera dei Comuni del Regno Unito non ha ratificato l’accordo di recesso con l’Unione Europea, per una uscita in modo ordinato e in termini chiari per le imprese ed i cittadini (soft Brexit).
L’intesa, faticosamente raggiunta a Bruxelles tra Boris Johnson e i negoziatori UE la settimana scorsa per un'uscita meno indolore e disciplinata, non ha avuto purtroppo dal Parlamento britannico il previsto voto favorevole. Saremo difronte ad un ennesimo rinvio, o le parti decideranno comunque al 31 ottobre 2019 per un hard Brexit?
In tale ultima ipotesi non esisterà più la libera circolazione delle merci tra la UE e il Regno Unito. L’interscambio merci, dal punto di vista doganale, avrà lo stesso iter procedurale previsto per le merci appartenenti e di provenienza da paesi extra Ue.
Lo scenario al primo novembre 2019 sarà quindi il seguente:
Cessioni verso Regno Unito
Le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico del Regno Unito non saranno più disciplinate dagli art. 41 e 38 del DL 331/93, bensì dall’art. 8 del DPR nr. 633/72, ovvero si considereranno cessioni all’esportazione. Sarà quindi necessario espletare le formalità doganali di esportazione. Di conseguenza non si avrà più l’obbligo di inserire dette cessioni negli elenchi riepilogativi INTRA.
Acquisti dal Regno Unito
Le merci provenienti dal Regno Unito non saranno più considerate acquisti intracomunitari, ma saranno considerate merci estere soggette alle formalità doganali di entrata ed assoggettate al pagamento dei dazi “paesi terzi”, nonché dell’IVA e delle eventuali accise per l’immissione in consumo. Le merci provenienti dal Regno Unito non godranno di nessuna agevolazione/riduzione daziaria connessa agli accordi di libero scambio o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG).
Transito
Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione Transito Comune (CTC) a decorrere dal 1 aprile 2019. In base a detta adesione le merci provenienti dalla UE potranno transitare nel Regno Unito con lo status di merci estere scortate dal documento doganale T1 e viceversa per merci provenienti dal Regno Unito in entrata nella UE.
Regimi speciali
Tutte le merci provenienti dal Regno Unito potranno godere nell’Unione Europea dei vari regimi speciali ed altrettanto per le merci unionali in entrata in UK, quali:
- Deposito doganale
- Perfezionamento attivo/passivo
- Ammissione temporanea
- Trasformazione sotto controllo doganale.
Codice Eori
Essendo tutte le operazioni con il Regno Unito soggette alla normativa doganale, tutti gli operatori economici dovranno richiedere alla propria dogana competente per territorio l’attribuzione del codice EORI, nel caso non fossero già registrati. Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della prima dichiarazione doganale.
Per i titolari di partita Iva il codice è composto dal suffisso IT ed il numero di partita Iva, mentre per soggetti non titolari di partita Iva il codice è composto dal suffisso IT seguito dagli undici carattere del codice fiscale.
Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e informazioni d’origine vincolanti (IVO)
Le ITV e le IVO già rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nella UE e verranno rimosse dal database della Commissione.
Operatore Economico Autorizzato (AEO)
Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di AEO rilasciate dal Regno Unito non saranno considerate valide in tutto il territorio dell’Unione Europea. In caso di soft Brexit si auspica che venga ratificato un accordo per il mutuo riconoscimento degli AEO sia nel Regno Unito che nella UE.
Origine delle merci
In mancanza di specifico accordo, le merci da e per il Regno Unito non potranno godere delle agevolazioni previste per l’origine preferenziale. Di conseguenza non si potrà emettere né EUR1 e né la dichiarazione su fattura in caso di esportazione verso UK. Per gli scambi commerciali UE/Regno Unito non sono previste le figure di “esportatore autorizzato” o “esportatore registrato”. Gli operatori economici della UE dovranno rivalutare l’origine preferenziale dei propri prodotti nel caso essi incorporassero prodotti di origine UK. Materiali di origine UK o lavorazioni ivi effettuate sono equiparabili a quelle dei paesi terzi non accordisti.
Conseguenze Brexit per i viaggiatori
I viaggiatori che si spostano dall’Italia o dall’Unione Europea verso il Regno Unito e viceversa non potranno più godere della libera circolazione, che consentiva l’ingresso delle merci contenute nei bagagli senza limite di quantità e valore e senza formalità doganali. I bagagli e le merci a seguito dei viaggiatori provenienti dal Regno Unito saranno soggette a vigilanza doganale e al pagamento dei diritti doganali nel caso:
- trattasi di merci di natura commerciale
- il valore delle merci superi l’importo di € 300 per viaggiatore o € 430 in caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni in materia doganale circa l’incognita Brexit:
Info Brexit, Agenzia delle Dogane
Come prepararsi alla Brexit, Guida doganale per le imprese, Commissione Europea
Mariaester Venturini