11 mar 2021 17:53 11 marzo 2021

Brexit: Guida sulle problematiche doganali e Iva

di lettura

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno aggiornato “Brexit: Guida pratica e scenari futuri in ambito doganale e Iva”.

Brexit: Guida sulle problematiche doganali e Iva

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione ma è a tutti gli effetti un Paese terzo e la circolazione delle merci tra UK e UE è considerata commercio con un Paese terzo “accordista”.

L’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK (Trade and Cooperation Agreement TCA) concordato il 24 dicembre si applica, in via provvisoria, dal 1 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

La Guida esamina gli impatti doganali e fiscali (sulla disciplina Iva e su quella accise) post Brexit.

Dogane

Gli operatori economici che intendono trasportare merci nel Regno Unito (che si tratti di cessione di beni o invio in conto lavoro o conto visione) devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione (o altro regime doganale v. infra) da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione.

Resta salva, per gli operatori, la possibilità di utilizzo di:

  • procedure doganali semplificate per il trasporto verso UK (Customs Freight Simplified Procedure – “CFSP”)
  • una procedura di Simplified Import VAT Accounting (“SIVA”) che consente agli operatori economici o ai loro agenti di gestire un conto IVA e di differimento del dazio senza prestare garanzia per la parte IVA.

Dall’altro lato, gli operatori economici che intendono far arrivare merci dal Regno Unito a qualsiasi titolo (acquisto, conto visione o conto lavoro) devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione (o altro regime doganale sospensivo) da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui le stesse sono presentate.

Iva

La disciplina IVA intercorrente tra Italia e UK non è più quella unionale; gli scambi fra Italia e UK sono quindi scambi internazionali e non intracomunitari.

Ai fini IVA italiani la qualificazione di UK quale paese extra UE comporta effetti diretti e indiretti, tra i quali il principale è costituito dalla riqualificazione di tutte le operazioni di trasferimento di beni (cessioni, acquisti e
conto lavoro/visione), da e per il Regno Unito, come importazioni ed esportazioni.

  • Le cessioni di merci spedite verso il Regno Unito non costituiscono più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93 ma cessioni all’esportazione non imponibili ai
  • sensi dell’art. 8 del D.p.r. 633/72.
  • Analogamente, gli acquisti di merci provenienti dal Regno Unito non costituiscono più acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto, ma importazioni.

I beni introdotti nel territorio IVA dell'Unione in provenienza dal Regno Unito o destinati a uscire da detto territorio per essere trasportati verso il Regno Unito sono pertanto soggetti a vigilanza doganale e possono essere
soggetti a controlli doganali.

Download (ultimo aggiornamento marzo 2021)

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