Per certificare le merci come preferenziali, però, gli esportatori devono garantire la tracciabilità della filiera produttiva o commerciale e, sul piano formale, devono necessariamente essere registrati nel sistema Rex, che dal 26 gennaio 2021 è obbligatorio per tutte le operazioni e ottenibile con una domanda on line semplificata.
Origine preferenziale: la certificazione Rex
Scatta dunque la “corsa” al Rex perché solo con tale identificativo le merci possono essere dichiarate come preferenziali e beneficiare in Uk del dazio zero.
Si tratta di un sistema che, dopo le incertezze iniziali, trova in queste settimane un primo assestamento e la possibilità per le prime operazioni di uscire come preferenziali se come tali certificate da operatori non iscritti al rex. Questa misura (circ. 49/d/2020) ha generato qualche confusione, ma ora l’intendimento dell’autorità doganale, formalizzato nella circolare 4/d/2021, è chiaro (e, del resto, in linea con i principi dell’accordo): le merci devo essere intrinsecamente preferenziali ed essere esportate da un operatore Rex; solo così, a destino, i cessionari potranno evitare di pagare i dazi di importazione.
La certificazione dell’origine preferenziale delle merci necessita di un approfondimento sostanziale e uno formale.
Quanto al tema sostanziale, gli operatori devono essere in grado di stabilire se i propri beni sono interamente ottenuti nell’Ue o, almeno, sono ivi sufficientemente lavorati in coerenza con le regole dell’accordo. A tal fine, valgono le regole ordinarie che discendono dalla duplice possibilità di avere beni interamente ottenuti nell’Ue, ovvero ivi sufficientemente lavorati secondo le regole dell’accordo che, per la verità, sono molto snelle e favorevoli, mediamente meno rigide rispetto a quelle in essere, ad esempio, negli accordi con i paesi del sistema paneuromediterraneo.
Sul punto, è interessante notare come si registrino dei disallineamenti normativi e applicativi tra le regole Ue e quelle Uk perché, se da un lato l’accordo tra le parti prevede solo la possibilità di cumulo bilaterale, in molti altri simili accordi che Uk sta concludendo con decine di altri paesi sono considerati originari, in quegli ambiti, anche i beni unionali, con grande beneficio per l’industria locale (e, forse, a scapito di quella Ue).
Ma è sul piano formale che si registrano le maggiori novità e la necessità di ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia dogane e monopoli. Per certificare l’origine preferenziale delle merci spedite dall’Ue a Uk, occorre infatti essere iscritti al sistema Rex, procedura che deve rapidamente essere posta in essere da tutti gli operatori nazionali.
Già con una faq pubblicata sul propri sito, l’Agenzia dogane e monopoli aveva chiarito la portata della circ. 49/d/2020, precisando che gli esportatori già registrati al sistema unionale Rex devono utilizzare il relativo identificativo per esportare in Uk merci preferenziali Ue.
Di contro, la stessa circolare prevedeva che, “in attesa dell’attivazione del nuovo portale unionale Rex e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice Rex, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice Eori”.
Era dunque dubbio se i soggetti già Rex dovessero come tali dichiararsi per gli scambi con Uk e, soprattutto, se i soggetti non Rex dovessero già attrezzarsi in tal senso o se, nelle more dell’attivazione del portale, potessero continuare a operare solo con l’Eori.
Con la pubblicazione della circolare 4/d/2021, l’agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al Rex di tipo informatico estremamente funzionale. Il portale è operativo dal 25 gennaio 2021 e, pertanto, le esportazioni verso Uk dovranno essere effettuate da operatori registrati se vorranno beneficiare di un sistema di dazi azzerati.
È certo che non tutte le imprese esportatrici italiane saranno iscritte al Rex in pochi giorni ed è probabile ci vogliano mesi per addivenire a tale risultato. Una eventuale inerzia degli operatori può risultare dannosa, rischiando di esporre commercialmente l’export nazionale che, da un lato, non è pronto a certificare a dovere le merci esportate (e che pure teoricamente sono preferenziali), né può esserlo in termini rapidi dovendo sottoporsi preventivamente a un audit documentale/fisico per l’ottenimento del Rex (anche se i riscontri delle Dogane in merito paiono, al momento, molto rapidi).
Il warning, in ogni caso, è duplice:
- per i soggetti Rex è necessario procedere alla manutenzione dell’autorizzazione, aggiornandola anche con i codici di nomenclatura combinata relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo Ue - Regno unito, così da ricomprendere tutte le operazioni future, anche quelle probabili e delle quali si confida, così da essere subito pronti in caso di necessità
- per i soggetti non ancora iscritti scatta la corsa alla registrazione Rex, così da essere subito perfettamente allineati e compliant al quadro normativo.
Infine è bene ricordare che l’origine preferenziale può essere anche dichiarata mediante una autodichiarazione di conoscenza da parte dell’importatore (c.d. procedura di importer’s knowledge), da considerarsi però un metodo di fall back o per lo meno alternativo in via residuale.
È questa una pratica, infatti, per certi versi rischiosa, ma sicuramente in molti casi risolutiva, come per esempio avviene per gli scambi infragruppo. Mancano però, sul punto, prassi amministrative chiare e precise che individuino i profili di controllo nel caso in cui l’autodichiarazione in parola sia sottoposta ad audit doganale.
Ettore Sbandi