23 settembre 2014

Accordo di libero scambio tra UE e Ucraina, Georgia e Moldova

di lettura

Dopo una lunga trattativa, durata più di otto anni, in data 30 luglio 2014 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio e dei preponenti del settore industriale e della cooperazione, hanno sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia che rinnova e sostituisce il precedente AEC siglato il 20 marzo 2002.

Accordo di libero scambio tra UE e Ucraina, Georgia e Moldova

L’accordo prevede che i paesi firmatari si impegnino, in primis, a riavvicinare le proprie legislazioni sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati. La parte centrale riguarda, invece, l’istituzione progressiva di una zona di libero scambio (free trade zone), conformemente alle disposizioni presenti e all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT).

E’ frutto di un lungo e travagliato negoziato iniziato nel 1994 e conclusosi solamente nel 2014, in seguito alle note vicende che stanno coinvolgendo l’Ucraina; l’instabilità politica presente in Ucraina ha, infatti, ulteriormente ritardato la firma dell’accordo che, inizialmente, era prevista per la fine del 2013.

Con l’applicazione di tale accordo, le autorità comunitarie intendono aiutare l’Ucraina ad uscire dalla crisi economica e creare un’area di libero scambio nell’est Europa sia con l’Ucraina che con la  Moldova e la Georgia. A tal proposito occorre sottolineare che gli accordi con questi ultimi paesi sono entrati provvisoriamente in vigore il 1° settembre 2014 e prevedono un’associazione tra l’Unione Europea e i suddetti stati terzi.
Le finalità degli accordi sono:

  • promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti
  • offrire un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti
  • conseguire la progressiva integrazione economica dei suddetti stati nel mercato interno dell'UE.

Quest’ultimo aspetto viene attuato mediante l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevedrà un ampio accesso ai mercati, sulla base di un riavvicinamento normativo soprattutto in ambito doganale.
Gli accordi, pertanto, perseguono:

  • una reciproca apertura dei mercati per i beni ed i servizi
  • un graduale riavvicinamento della normativa dei paesi considerati a quella dell’Unione Europea nel settore del commercio e in aree correlate,  tra cui si possono citare il settore industriale, quello sanitario e fitosanitario dei prodotti agricoli, quello relativo ai diritti di proprietà intellettuale, l’agevolazione degli scambi, gli appalti pubblici, la concorrenza e gli aspetti energetici.

Per attuare il programma le parti contraenti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie, considerate tali in base alle norme relative all’origine preferenziale,  dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.

Requisiti per trattamento preferenziale

Tali norme prevedono che, per poter ottenere il trattamento preferenziale i prodotti debbano:

  • aver subito una trasformazione secondo i parametri previsti dagli accordi
  • che tale trasformazione sia avvenuta interamente nel territorio della parte contraente
  • che tali prodotti siano accompagnati da prova di origine che può essere rappresentata da un certificato di origine preferenziale EUR 1 o da una dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore.

Le autorità importatrici non applicano il dazio sulle merci scortate dal certificato di origine preferenziale ma si riservano di richiedere, alle autorità dello stato esportatore, una verifica della autenticità di tali prove di origine.

Mentre gli accordi con Georgia e Moldova sono entrati in vigore, l’accordo con l’Ucraina diverrà operativo solamente quando i due stati contraenti avranno completato le procedure interne per la sua concreta applicazione.

Reg. n. 374 del  16.04.2014: trattamento preferenziale unilaterale

Tuttavia l’Unione Europea, considerata la situazione estremamente grave presente in Ucraina, ha anticipato le misure agevolative nei confronti di tale paese e, con il Reg. n. 374 del  16.04.2014, ha introdotto un trattamento preferenziale unilaterale.

L’Unione Europea ha voluto ulteriormente agevolare l’Ucraina anticipando l’abbattimento dei dazi in importazione per merci originarie di detto paese. Infatti l’art. 1 del suddetto regolamento prevede che “i dazi doganali sulle merci originarie dell’Ucraina sono ridotti o soppressi per ognuno dei prodotti(…) della Tariffa Doganale dell’Unione Europea”.

Similmente a quanto previsto nell’accordo di associazione per poter ottenere le agevolazioni occorre che l’Ucraina:

  • partecipi ad una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, al fine di prevenire rischi di frode
  • e che, all’atto dell’esportazione, vengano rispettate le norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, presenti nel titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Tali norme prevedono:

  • il rispetto dei requisiti che devono essere soddisfatti in territorio ucraino relativamente alla lavorazione di materie prime di origine NON Ucraina (trasformazione sufficiente)
  • emissione di una prova di origine preferenziale Ucraina delle merci all’atto della loro esportazione verso l’Unione europea (EUR 1 o dichiarazione dell’esportatore).
  • prova documentale del trasporto diretto Ucraina /Unione europea

AndreaToscano
Enrico Calcagnile

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