Accordo di libero scambio UE-Giappone

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L’Unione Europea ha ratificato un maxi accordo di libero scambio con il Giappone, denominato EPA (Economic Partnership Agreement). E’ stato approvato con larga maggioranza ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Questo accordo darà vita alla più ampia zona di libero scambio al mondo e riguarderà in buona parte anche l’Italia.

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L’Economic Partnership Agreement coinvolge più di 635 milioni di cittadini europei e giapponesi e istituisce un’area di libero scambio che coprirà più o meno un terzo di tutto il valore degli scambi commerciali a livello mondiale.

L’accordo prevede l’eliminazione delle tariffe doganali sul 99% dei prodotti e servizi scambiati tra Ue e Giappone e verranno eliminate anche le principali barriere non tariffarie, cioè gli ostacoli di natura normativa che impediscono alle imprese di entrare nel mercato giapponese.

L’accordo nell’immediato riguarderà principalmente i prodotti alimentari europei e le automobili prodotte dalle principali aziende giapponesi e per questo è stato rinominato “formaggio in cambio di automobili.”

Per le aziende europee sarà più semplice partecipare a gare di appalto in Giappone, un mercato molto interessante per le imprese europee.

L’annuncio dello storico accordo è stato dato direttamente da Tokyo attraverso un videomessaggio dall’Ambasciatore Giorgio Starace che ha rivolto alle aziende italiane parole cariche di raccomandazioni pratiche per poter sfruttare sin da subito le grandi potenzialità e opportunità che l’entrata in vigore dell'EPA UE-Giappone comporta.

E’ stata pubblicata a tal fine sul sito dell’Ambasciata la Circolare n. 1/D (Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone) datata 22 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con indicazioni e modalità applicative del suddetto Accordo.

In relazione all’EPA, le aziende italiane interessate ad esportare in Giappone, beneficiando delle tariffe agevolate previste dall’Accordo, dovranno dimostrare l’origine europea/italiana del prodotto spedito.

L’accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l’origine del prodotto:

  • Dichiarazione di origine attraverso sistema REX (Registered Export System);
  • la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”.

Appare del tutto evidente l’importanza di attivarsi velocemente per comprendere se il proprio prodotto o servizio rientri tra quelli che possano beneficiare del “trattamento preferenziale” (attraverso sistema REX) o appellarsi alla cosiddetta “conoscenza dell’importatore”.

In entrambi i casi, ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall’EPA (Capitolo 3 dell’Accordo, denominato “regole di origine e procedure di origine”) che si articola in tre sezioni:

  • Sezione A – Regole di origine
  • Sezione B – Procedure di origine
  • Sezione C - Varie

Ogni singola categoria di prodotto ha regole specifiche di origine che possono essere verificate nella lista presente nell'accordo.

Dopo aver verificato i prerequisiti è necessario compilare il modulo REX (Registered Exporter System) 22-06 BIS.

Scarica a titolo esemplificativo un modulo REX compilato.

L’ufficio Doganale competente, al termine della registrazione, invierà il codice REX che l’operatore potrà utilizzare per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine inglobata nella fattura e negli altri documenti commerciali che identifichino la merce.

Alberto Perani e Lara Tricerri

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