La Soft Brexit ha posto fine alla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Al fine di mantenere, tuttavia, una proficua collaborazione tra Europa e UK è stato siglato il 24 dicembre 2020 un accordo di estrema importanza dal punto di vista della circolazione delle merci.
L’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK si applica, in via provvisoria, dal 1 gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. I negoziati si sono infatti conclusi solo dopo diversi mesi di negoziati e per tal ragione il Consiglio ha adottato una decisione per l’applicazione dell'accordo in via provvisoria a cui seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Nel Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina il 31 dicembre 2020.
Esaminiamo i punti salienti della Brexit da un punto di vista fiscale e doganale.
Piattaforma unionale REX
Alla luce dell’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK, al fine di evitare l’applicazione dei dazi erga omnes (MFN) nel Regno Unito alle merci unionali (e viceversa), devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell’accordo.
La merce esportata per ottenere l’origine UE deve soddisfare alcuni requisiti:
- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK
- l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore UK. A tal fine l’Unione Europea richiede che l’esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l’attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura).
Nelle more dell’introduzione della nuova piattaforma unionale REX, tenuto conto dei tempi attualmente necessari per la registrazione in questione, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”, salvo l’aggiornamento del dato, non appena ottenuto il codice di registrazione. Si rammenta che la conoscenza dell’origine unionale dimostrata dall’importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per l’attestazione in questione.
Se un operatore economico unionale è già titolare dello status di esportatore registrato Rex prima del recesso del Regno Unito (come peraltro è stato precisato dalla stessa Agenzia delle Dogane), essendo il numero Rex unico allora l’esportatore registrato lo può utilizzare per tutte le sue esportazioni in ambito preferenziale; pertanto, anche ai fini dell’Accordo commerciale e di cooperazione UE-Uk, è possibile utilizzare il codice Rex già ottenuto.
Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l’esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
Origine preferenziale delle merci
A parte l’ipotesi di cui all’articolo 8 (GOODS.8 ) - Merci oggetto di riparazioni, nel quale si stabilisce che
“1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel territorio della parte dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni, e, tolta l’ipotesi sempre prevista di sospensione dell’applicazione dei dazi (MFN) in caso di vincolo della merce ad un regime doganale sospensivo, l’eliminazione dei dazi all’importazione, qualora previsto per lo specifico prodotto, si ha solo in presenza di dichiarazione di origine preferenziale UE (e viceversa UK).
Entriamo nel dettaglio di quanto disposto dal trattato al Titolo I Capitolo 2 in materia di origine. L’ Articolo ORIG.3 - Prescrizioni generali – stabilisce che:
Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte…, sono considerati originari dell'altra parte i .. prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:
- i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti]
- i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte
- i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto].
Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell'Unione.
I prodotti di origine preferenziale dell’UE o del Regno Unito non saranno sottoposti a dazi.
Ciò purché gli stessi siano interamente ottenuti all’interno dei sopra citati territori o, qualora non fosse possibile rispettare tale requisito, purché siano ottenuti rispettando le condizioni contenute all’interno degli allegati all’accordo stesso (Annex Origin da 1 a 6).
L’accordo consente, infatti, alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possano considerare quali originari anche i prodotti ottenuti con lavorazione sostanziale all’interno di Regno Unito o Unione Europea.
L’esportatore dovrà, quindi, compilare la dichiarazione, valida per 12 mesi, essendo ritenuto responsabile rispetto alla corretta attestazione di origine e rispetto alle informazioni ivi contenute redigendo la dichiarazione nelle lingue di tutti i Paesi dell’Unione.
Cumulo
L’accordo prevede regole piuttosto ampie che favoriscono il riconoscimento di origine preferenziale garantendo, in ogni caso, le lavorazioni cross border.
Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest’ultimo.
Questa specifica clausola, inserita negli accordi preferenziali, permette di poter derogare alla rigida applicazione delle regole di lista che negano l’utilizzo di materiali non originari per la fabbricazione di un prodotto finito, per cui essa concede un margine di tolleranza permettendo quindi l’utilizzo di materie non originarie.
In particolar modo Articolo ORIG.4 prevede che:
- un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte
- la produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte
- iI paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là delle operazioni di cui all'articolo ORIG.7 [Produzione insufficiente]
- Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all'allegato ORIG-3 [Dichiarazione del fornitore] o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
L’articolo Origin 6 descrive in maniera dettagliata quali sono le tolleranze concesse affinché un prodotto possa comunque essere considerato come originario. In particolare stabilice che “se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte purché:
- il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto
- il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell'allegato ORIG-1 [Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto].
Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti]. Se l'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi, quindi, anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola sopra citata, è sufficiente che l’esportatore, per compilare l'attestazione di origine, ottenga dal fornitore una dichiarazione o un documento equivalente che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
Con riferimento agli assortimenti si evidenzia che l’Articolo ORIG.12 stabilisce che sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Reciproco riconoscimento di Operatore Economico Autorizzato
Per gli operatori affidabili e i titolari di autorizzazione AEO è stato previsto un Accordo di mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato.
In particolare, tale riconoscimento è previsto limitatamente ai titolari di Autorizzazioni AEO security. Ne consegue che il riconoscimento si applica anche ai titolari di AEO full ma non ai titolari di AEO Customs.
Nell’Allegato Custom 1 sono indicate tutte le regole che devono essere rispettate dagli operatori per essere qualificati come tali. Tale ultimo aspetto faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
L’accordo prevede infine una generale regola di collaborazione tra gli stati appartenenti all’UE e al Regno Unito volto a semplificare e disciplinare le procedure doganali al fine di migliorare i metodi di lavoro e garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni di scambio.
Giuseppe De Marinis