La nuova disciplina è stata introdotta dalla Direttiva 2008/118/CE e dal Reg. n. 684/2009, che hanno abrogato la disciplina previgente di cui alla Direttiva 92/12/cee e del Reg. cee 2719/1992. In Italia, le nuove norme sono state recepite con il D. lgs. n. 48/2010, che ha modificato il Testo Unico delle Accise (TUA), D.Lgs. n. 504/1995.
Alle disposizioni di legge vanno aggiunte le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Dogane:
- Nota prot. n. 158235/RU del 07/12/2010
- Circ. n. 16/D del 21/12/2010
- Nota prot. n. 156606/RU del 22/12/2010.
Campo di applicazione
Prodotti soggetti ad accise armonizzate
I prodotti soggetti ad imposte indirette a livello europeo, pur con diversità di aliquote:
- prodotti energetici ed elettricità
- alcole e bevande alcoliche (compreso il vino)
- tabacchi lavorati.
Prodotti soggetti ad accise non armonizzate
Prodotti soggetti ad imposte indirette o di consumo solo a livello nazionale:
- oli lubrificanti destinati ad usi diversi dai carburanti
- oli minerali greggi
- estratti aromatici
- miscele di alchilbenzoli sintetici
- polimeri poliolefinici sintetici
- bitumi di petrolio
- fiammiferi.
Tuttavia, per i prodotti soggetti ad accise non armonizzate, l’applicazione delle nuove disposizioni è stato differito al 1° gennaio 2012.
Per i prodotti già assoggettati ad accise (ovvero, ad accisa assolta), invece, la circolazione in ambito nazionale e comunitario continua ad essere effettuata con il DAS (documento di accompagnamento semplificato, in forma cartacea), di cui all’art 67 del TUA e del DM 210 del 25/03/1996.
Soggetti abilitati
Le nuove norme abilitano i seguenti soggetti alla detenzione ed alla circolazione di prodotti soggetti ad accise:
- depositario autorizzato: il titolare e responsabile di un deposito fiscale ai fini accise, soggetto obbligato al pagamento dell’imposta
- speditore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata unicamente a spedire, ma non a detenere, prodotti in sospensione di accise, dopo l’immissione in libera pratica nella UE
- destinatario registrato e destinatario registrato occasionale: persone fisiche o giuridiche, diverse dal depositario autorizzato, autorizzate unicamente a ricevere prodotti in sospensione di accise, che provengano sia dal mercato nazionale che comunitario.
Circolazioni prodotti in sospensione da accise
Le maggiori novità entrate in vigore il 1° gennaio 2011 riguardano principalmente la circolazione di prodotti in sospensione da accise.
Abrogato il formulario DAA cartaceo, da tale data i prodotti soggetti ad accise circolano, sia a livello nazionale che a livello comunitario, unicamente in base al documento amministrativo elettronico denominato “e-AD”, che per il momento riguarda, come visto, solo i prodotti soggetti ad accise armonizzate.
Il documento amministrativo elettronico viene generato unicamente dal sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, al quale gli utenti obbligati all’emissione dell’e-AD dovranno accedere previa abilitazione da parte dell’autorità doganale.
Fasi dell’operazione telematica
- Il soggetto abilitato (il depositario autorizzato o lo speditore registrato) invia al sistema telematico delle Dogane, non prima di 7 giorni antecedenti la spedizione, la “bozza di documento amministrativo elettronico” (DRAFT) con una serie di dati che identificano: il soggetto mittente abilitato; il destinatario autorizzato (se destinato nella UE o in Italia); la dogana di esportazione con l’indicazione del rappresentante in dogana (per merci destinate fuori dalla UE; il trasportatore ed il mezzo di trasporto; idati identificativi in qualità, quantità e valore delle merci soggette ad accise; eventuali contrassegni, sigilli ecc. e altre informazioni (durata tragitto, ora di spedizione, varie).
- Se l’invio del DRAFT va a buon fine, il sistema informatico delle Dogane emette l’e-AD con il numero ARC identificativo della spedizione, e lo ritrasmette telematicamente sia al depositario autorizzato o allo speditore registrato, sia al destinatario autorizzato (per merce destinata nella UE o in Italia) o alla dogana di esportazione (per merce destinata fuori dalla UE).
- Il depositario autorizzato, o lo speditore registrato, stampa e consegna una copia dell’e-AD al trasportatore, affinché le merci in sospensione di accise siano scortate da tale documento sino al destinatario autorizzato o alla dogana di esportazione indicata nello stesso, che deve contenere anche il riferimento al rappresentante doganale.
- Quando il destinatario autorizzato riceve la merce senza irregolarità, entro gg. 5 lavorativi invia la “nota di ricevimento” al sistema doganale.
- La dogana di controllo, a sua volta, invia telematicamente la “nota di ricevimento” al depositario autorizzato o allo speditore registrato. Con questa notifica il regime si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate per circolazione dei prodotti in sospensione delle accise.
Nel caso di spedizione dei prodotti fuori dalla UE, quando le merci raggiungono la dogana di esportazione quest’ultima invia al depositario autorizzato o allo speditore registrato la “nota di esportazione”. Inoltre, quando la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dalla Comunità, quest’ultima dogana invia di nuovo, in via telematica la “nota di esportazione” con i dati di uscita. Con questa ultima notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate.
Se le merci soggette ad accise vengono scortate da documento di transito T2, detto documento sostituisce il documento “e-AD” e il controllo delle merci passa nel circuito NCTS.
L’appuramento del T2 nel circuito NCTS equivale alla chiusura del regime sospensivo delle accise con il conseguente riaccredito delle garanzie prestate.
Annullamento e modifiche nella spedizione
Lo speditore può annullare la procedura di emissione dell’e-AD purché non sia ancora iniziata la spedizione: in tale ipotesi il messaggio di annullamento viene inviato alle autorità competenti dello Stato membro che a loro volta lo inviano al destinatario.
Una volta iniziata la circolazione, è possibile da parte dello speditore apportare le seguenti modifiche:
- cambio dello Stato membro di destinazione e/o del destinatario
- cambio del luogo di consegna
- nuovo destinatario nello steso Stato membro di destinazione.
Vantaggi
- Eliminazione del cartaceo
- eliminazione della bollatura del DAA cartaceo
- possibilità di controlli più efficaci e tempestivi
- semplificazione ed uniformità nella circolazione intracomunitaria e nazionale
- gestione e svincolo delle garanzie in maniera più rapida e efficace.
Mariaester Venturini
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Telematizzazione delle accise - DAA: modifiche ai tracciati record
Il 25 marzo 2011 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver modificato, a seguito di malfunzionamenti riscontrati nella trasmissione del documento e-AD, alcune regole, condizioni e tabelle pubblicate nella sezione Accise -> Telematizzazione delle accise –> DAA Telematico -> Tabelle di riferimento.
Leggi tutte le modifiche.