14 maggio 2014

Vendite on-line ai consumatori: nuove norme dal 14 giugno

di lettura

Le nuove norme previste dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE entreranno in vigore il 14 giugno 2014. 

Vendite on-line ai consumatori: nuove norme dal 14 giugno

La novità legislativa consiste nella modifica del Capo I del Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo (di seguito denominato “Codice del Consumo”), relativo ai contratti a distanza, categoria nella quale rientrano le vendite on-line.

Analizziamo le novità concernenti gli obblighi di informazione precontrattuale e i requisiti formali che devono essere osservati nell’ambito della contrattazione on-line.

Scenario normativo

In una preliminare schematizzazione della normativa riguardante il commercio on-line, il principale corpo di norme applicabili in via generale, cioè qualsiasi sia il soggetto a cui si rivolgono coloro che commercializzano on-line, è il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, ai sensi del quale, per poter svolgere l’attività di commercio on-line, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte di qualsivoglia autorità.

Tuttavia, vi sono una serie di obblighi da osservare, come ad esempio quelli informativi relativi all’identità del soggetto che esercita il commercio on-line, quelli inerenti la conclusione del contratto (ad esempio il modo in cui sarà archiviato il contratto concluso) o la trasmissione della ricevuta dell’ordine del destinatario.

Invece, qualora il commercio on-line sia rivolto a consumatori, sono applicabili il Codice del Consumo e, per quanto da esso non disciplinato, le norme del D. Lgs. 70/2003.

L’ampia modifica legislativa realizzata dal Decreto Legislativo 21/2014 è riferita alle norme del Codice del Consumo riguardanti anche la contrattazione a distanza. Tale Decreto è stato emanato al fine di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori ed è finalizzato al conseguimento di un’elevata tutela di questi ultimi, nonché a rafforzare l’armonizzazione in tutti gli Stati membri della disciplina riguardante i contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Informazioni precontrattuali

Gli obblighi di informazione precontrattuale che il professionista è tenuto ad osservare nell’ambito dei contratti a distanza, e quindi dei contratti on-line, vengono disciplinati nella Sezione II del nuovo Capo I del Titolo III del Codice del Consumo. Stante il principio ispiratore della direttiva 2011/83/UE consistente nel rafforzamento della tutela riservata al consumatore, che il decreto in esame recepisce, il futuro nuovo articolo 49 del Codice del Consumo contiene un dettagliato elenco delle informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto on-line o contratto a distanza.

Tali informazioni formano parte integrante del contratto e qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratteranno alcuni loro esempi.

Reperibilità del professionista

Al fine di assicurare al consumatore la possibilità di comunicare con il professionista, il legislatore del 2014 amplia le modalità con le quali il recapito deve essere fornito, aggiungendo all’indirizzo il numero di telefono, fax e posta elettronica.
Secondo la normativa previgente, l’indirizzo del professionista doveva invece essere fornito esclusivamente nel caso in cui fosse previsto un pagamento anticipato e come recapito ove presentare eventuali reclami.

Prezzo, pagamento, consegna e reclami

La precedente normativa si limitava a richiedere come informazione il prezzo, con la specificazione di tasse ed imposte. A partire dal 14 giugno 2014, le informazioni che devono essere fornite relativamente al prezzo richiedono invece specificazioni più estese come la totalità del prezzo e, se risulta impossibile il suo calcolo in anticipo, devono essere evidenziate le modalità del calcolo stesso. Sussiste inoltre l’obbligo di indicare le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ed ogni altra spesa, con la precisazione che, qualora esse non possano essere calcolate in anticipo, le medesime potranno essere addebitate al consumatore. Altrimenti, in caso di inottemperanza a detto obbligo, tali spese non dovranno essere sostenute dal consumatore. Il professionista dovrà altresì informare quest’ultimo a proposito delle modalità di pagamento, di consegna e di trattamento dei reclami.

Diritto di recesso

Il professionista è tenuto a fornire in proposito informazioni riguardanti le modalità, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, servendosi dei moduli predisposti dal legislatore allegati al Decreto Legislativo 21/2014. Unitamente a queste informazioni, il professionista dovrà fornire il modulo tipo, parte B, allegato a tale Decreto, rendendo noto al consumatore che lo stesso dovrà sostenere i costi della restituzione del bene.
Qualora il professionista non ottemperi a tale obbligo, detti costi dovranno essere addossati a quest’ultimo.
Nei casi invece in cui il diritto di recesso non sia previsto, il professionista dovrà fornire la relativa informazione o comunque rendere noti i casi in cui il consumatore non goda di tale diritto.

Durata

ll professionista dovrà rendere nota al consumatore la durata del vincolo contrattuale, specificando se lo stesso sia a tempo indeterminato o a rinnovo automatico. Unitamente a tali informazioni, dovranno essere comunicate al consumatore le condizioni per recedere dal contratto.

Meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso

Se previsto, il consumatore dovrà essere informato sulla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale per i reclami ed i ricorsi, nonché sulle relative modalità di accesso.

In caso di controversie, l’onere della prova riguardante l’adempimento degli obblighi di informazione finora evidenziati ricade sul professionista.

Requisiti formali per i contratti

Il nuovo articolo 51 del Codice del Consumo è dedicato espressamente ai requisiti formali da tenere presente ai fini della conclusione dei contratti a distanza o vendite on-line. Anche questa nuova disposizione è improntata in un’ottica di massima tutela per il consumatore.

Nel rispettare le formalità richieste, il professionista dovrà fornire le informazioni prima della conclusione del contratto in modo appropriato al mezzo di comunicazione utilizzato, con un linguaggio semplice e comprensibile.

Nello specifico, qualora il contratto debba essere concluso con mezzi elettronici, prima che il consumatore inoltri l’ordine il professionista dovrà comunicargli le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e servizi, il prezzo, la durata del contratto e gli obblighi del consumatore.

Inoltre, i siti on-line dovranno indicare l’eventualità che siano previste restrizioni relative alla consegna, nonché i mezzi di pagamento accettati. Tale indicazione dovrà essere fornita al più tardi all’inizio della procedura di ordinazione.

In particolare, con riferimento all’inoltro dell’ordine la legge impone che, qualora per procedere sia necessario azionare un pulsante o una funzione, queste ultime dovranno recare la dicitura “ordine con obbligo di pagare”.

La nuova normativa precisa poi che, in caso di assenza di tale dicitura, il consumatore non sarà vincolato al contratto o all’ordine.

Il professionista dovrà altresì inviare al consumatore la conferma della conclusione del contratto su un supporto durevole, cioè uno strumento che consenta la conservazione delle informazioni, al più tardi al momento della consegna o prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio.

Conclusioni

Com’è noto, l’utilizzo di internet finalizzato alla vendita on line sta progressivamente diventando un importante fenomeno commerciale. Esso è infatti consentito in generale a tutti gli operatori economici, stante il principio vigente in ambito europeo della libera circolazione delle merci, e rappresenta senz’altro un’appetibile occasione di potenziale incremento delle vendite.

D’altra parte, non può però essere ignorata la tendenza del legislatore europeo a rafforzare la tutela dei consumatori affinché il mercato operi in modo trasparente e senza abusi. Pertanto è fondamentale che le imprese che praticano il commercio on-line rivolto a consumatori si conformino tempestivamente e comunque non oltre il 14 giugno 2014 ai nuovi e più stringenti obblighi previsti dalle nuove disposizioni di modifica del Codice del Consumo, stanti le non trascurabili conseguenze evidenziate.

Paolo Lombardi e Elisabetta Mura

Leggi la seconda parte dell'articolo: "Recesso, tutela giurisdizionale e amministrativa"

 

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