La Germania rappresenta il principale Paese di destinazione delle esportazioni italiane nel settore dei prodotti tessili.
Le pronunce che compongono le controversie tra aziende italiane e tedesche (1) spesso riguardano la seguente ipotesi:
- l’impresa tessile italiana-venditrice agisce nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente a fronte del mancato pagamento del prezzo
- l’impresa tedesca contesta la non conformità dei prodotti tessili venduti
- l’impresa italiana eccepisce la tardività della denuncia di non conformità dei prodotti (e, quindi, l’impossibilità per l’acquirente di accedere alla relativa garanzia).
Nella prospettiva dell’impresa tessile italiana-venditrice, dalle pronunce in questione emergono tre criticità:
- la difficoltà di radicare la giurisdizione nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente davanti al giudice italiano
- la “prevalenza” delle condizioni di acquisto (dell’acquirente) sulle diverse condizioni di vendita (della venditrice)
- l’ampiezza del termine riconosciuto all’acquirente per denunciare la non conformità dei prodotti tessili venduti (e, quindi, per accedere alla relativa garanzia).
1 Il problema della giurisdizione
Nell’ipotesi della domanda rivolta dall’impresa italiana-venditrice nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente - in assenza di un accordo sulla giurisdizione, o di un accordo arbitrale - ha giurisdizione:
- il giudice tedesco, in qualità di giudice del foro dell’impresa tedesca-convenuta
- oppure, a scelta dell’impresa italiana-attrice, il giudice dello Stato membro in cui la merce è stata consegnata (G.U.U.E. L 351, 20/12/2012, 1 e segg. Regolamento Bruxelles Ibis).
Nel caso in cui la merce sia stata consegnata in Germania, l’impresa italiana-attrice può agire nei confronti dell’impresa tedesca-convenuta soltanto davanti al giudice tedesco.
Se l’impresa italiana-venditrice comunque agisse in Italia e l’impresa tedesca-acquirente eccepisse tempestivamente il difetto di giurisdizione italiana, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare tale difetto. Soltanto se l’impresa tedesca non sollevasse l’eccezione, il giudice italiano sarebbe tenuto a radicare la giurisdizione – prorogata tacitamente (cfr. art. 24 Regolamento Bruxelles Ibis).
È preferibile il giudice italiano, o quello tedesco? Non è possibile dare una risposta a priori, bisogna valutare caso per caso.
Secondo l’EU Justice Scoreboard 2022, il tempo necessario per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale da parte del giudice (di primo grado) italiano è circa il doppio rispetto a quello necessario da parte del giudice tedesco. I costi processuali previsti per l’instaurazione del giudizio in Germania sono circa il doppio rispetto a quelli previsti in Italia (v. Commissione, The EU Justice Scoreboard, COM (2022) 234, 2022, pag. 11 e pag. 24).
2 Esclusione della CISG e “prevalenza” delle diverse condizioni dell’acquirente
Il contratto di vendita tra l’impresa italiana e quella tedesca è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG). Tale disciplina uniforme prevale su quella stabilita dalla legge nazionale (2) applicabile al contratto in base alle norme di diritto internazionale privato (3).
Ciò a meno che le parti non abbiano escluso, tramite accordo, l’applicazione della CISG (Cfr. art. 6 CISG.) In effetti, nella prassi, le parti tedesche sembrano essere propense a vedere esclusa l’applicazione della CISG al loro contratto (V. Fabio Bortolotti, Il contratto internazionale, 2a ed. 2017, 326 “è frequente vedere contratti tedeschi […] contenenti l’espressa esclusione della Convenzione di Vienna e la sottoposizione del contratto alla propria legge nazionale”).
Condizioni uniformi del settore tessile tedesco
Tale propensione traspare dalle Condizioni uniformi del settore tessile tedesco (Einheitsbedingungen der deutschen Textilwirtschaft), un modello di contratto di vendita pubblicato dall’Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda (Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V.).
Il modello contrattuale, al § 13 rubricato “Legge applicabile” (“Anwenbares Recht”), dispone: “Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell’11.4.1980’ [CISG] è esclusa” (“Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen”).
La propensione delle parti tedesche a vedere esclusa l’applicazione della CISG traspare anche da alcune pronunce (cfr. Cass., sez. II, sent. del 25.1.2018, n. 1867; Trib. Vigevano, sent. del 12.7.2000, n. 405).
Ciò premesso, nella prassi, accade spesso che il contratto internazionale di vendita non sia costituito da un unico documento sottoscritto dalle parti, ma sia invece concluso tramite lo scambio di documenti, oppure oralmente, o ancora tramite comportamento concludente. Infatti, in alcuni casi il venditore trasmette all’acquirente l’offerta di vendita che stabilisce le proprie condizioni. A ciò segue la trasmissione da parte dell’acquirente dell’ordine d’acquisto che, a sua volta, precisa le proprie diverse condizioni.
Nel caso in cui, all’ordine di acquisto segua la consegna della merce, in base alla CISG, il contratto di vendita si conclude, tramite il comportamento del venditore (la consegna della merce), alle (diverse) condizioni stabilite dall’acquirente (Cfr. artt. 18, 19 e 23 CISG). In questo caso, le condizioni dell’acquirente prevalgono su quelle del venditore.
3 Ampiezza del termine per denunciare la non conformità
Il termine entro il quale l’acquirente può denunciare la non conformità della merce - e quindi accedere alla relativa garanzia - è, anzitutto, quello determinato dalle parti nel loro contratto di vendita.
Le associazioni di imprese italiane e tedesche operanti nel settore del tessile pubblicano modelli di contratto di vendita: ad esempio lo Standard Agreement “Terms and Conditions of Sales for Grey Fabrics” pubblicato da Sistema Moda Italia, Federazione Tessile e Moda e le sopra citate Condizioni uniformi del settore tessile tedesco pubblicate dall’Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda.
I due modelli contrattuali prevedono termini diversi per la denuncia di difetti c.d. apparenti e occulti:
- il modello italiano prevede, rispettivamente, i termini di 10 e 8 giorni dalla data della scoperta del difetto
- il modello tedesco prevede, nel caso di difetto apparente il termine di 12 giorni dalla consegna, e, nel caso di difetto occulto, la denuncia “senza indugio” alla scoperta (Cfr. art. 11 del modello contrattuale di Sistema Moda Italia e § 7 modello contrattuale Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda).
Nel caso in cui le parti non abbiano determinato contrattualmente il termine per la denuncia della non conformità, e non abbiano escluso l’applicazione della CISG, si applica il termine previsto dalla stessa CISG: il “termine ragionevole” (V. art. 39, par. 2, CISG). Il concetto di “ragionevolezza” del termine di cui alla CISG rappresenta una “clausola generale” e che non può che richiedere una valutazione da parte del giudice di tutte le circostanze della fattispecie concreta.(4)
Tra le circostanze che rilevano è la natura deperibile o meno della merce venduta: nel caso di merce non deperibile (quali i prodotti tessili), il termine è più ampio di quello che sarebbe applicabile nel caso di merce deperibile.
Inoltre, il termine determinato dal giudice potrebbe essere più ampio rispetto a quello stabilito dalla legge nazionale – applicabile nel caso in cui le parti abbiano escluso l’applicazione della CISG. Ad esempio, il termine di 8 giorni stabilito dalla legge italiana, (art. 1495 c.c.) oppure quello di 1 o 2 giorni stabilito, in via generale, dalla legge tedesca: “Ai sensi del § 377, par. 3, HGB […] un termine per la denuncia da uno a due giorni dalla conoscenza dei vizi è generalmente ritenuto sufficiente“ (“Nach § 377 Abs. 3 HGB […] eine Frist von ein bis zwei Tagen fur das Absenden der Rugen nach Kentniss des Mangels wird in der Regel als ausreichend angesehen”). Cit. OLG Brandeburg, Urt. v. 12.12.2012 – 7 U 102/11, BeckRS 2013, 4070).
Infatti, da un confronto della giurisprudenza italiana e tedesca, si può ritenere, in via generale, che la denuncia di non conformità di prodotti tessili è tempestiva ai sensi della CISG se interviene al più tardi entro le 2/4 settimane dalla data di consegna (5) non oltre (6).
Conclusioni
Le tre criticità evidenziate possono essere prevenute, o quantomeno mitigate, adottando, prima del sorgere di controversie, accorgimenti di natura contrattuale:
- la prima criticità, tramite la conclusione di una clausola di scelta del foro italiano
- la seconda, trasmettendo all’acquirente la propria conferma d’ordine e facendo accettare le proprie condizioni di vendita (prima di consegnare la merce)
- la terza, stabilendo nel contratto un termine stringente per la denuncia della non conformità della merce venduta.
Ennio Piovesani
Note
- Ad es. tra le pronunce italiane: App. Firenze, sez. III, sent del 23.9.2022, n. 2086, <https://pdatorino.it>; Cass., S.U., sent. del 9.1.2020, n. 156, Leggi d’Italia = CISG-online n. 5814; Trib. Forlì, sent. del 28.3.2014, n. 391; Trib. Prato, sez. unica, sent. del 6.2.2013, n. 189; Trib. Bologna, sez. II, sent. del 5.11.2008, Leggi d’Italia; Trib. Modena Carpi, sent. del 3.11.2008, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 14.6.2007, n. 13891 Leggi d’Italia = CISG-online n. 1702; tra le pronunce tedesche: OLG Köln, Urt. v. 13.2.2006 – 16 U 17/05, BeckRS 2006, 5618 = CISG-online n. 1219; OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.4.2004 – 15 U 222/08, BeckRS 2008, 22150; LG Regensburg, Urt. v. 24.9.1998 – 6 O 107/98, CISG-online n. 514; BGH, Urt. v. 23.7.1997 – VIII ZR 134/96, NJW 1997, 3309 = CISG-online n. 276; LG Duisburg, Urt. v. 17.4.1996 – 45 (19) O 80/94, BeckRS 1996, 3841 = CISG-online n. 186; LG Oldenburg, Urt. v. 27.3.1996 – 12 O 2541/95, BeckRS 2013, 21486 = CISG-online n. 188.
- In assenza di un accordo sulla legge applicabile, al contratto di vendita tra l’impresa tessile italiana-venditrice e l’impresa tedesca-acquirente si applica la legge italiana, in qualità di legge del Paese in cui si trova il luogo di residenza abituale (amministrazione centrale) della venditrice. Cfr. artt. 3, 4, par. 1, lett. a) e 19 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), G.U.U.E. L 177, 04/07/2008, 6 e segg.
- Cfr. Trib. Napoli Nord, sez. II, sent. del 31.1.2023, n. 418; Trib. Messina, sez. II, sent. del 4.7.2022, n. 1188; Cass., sez. II, sent. del 25.1.2018, n. 1867, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 15.2.2005, n. 2983, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 20.9.2004, n. 18902, Leggi d’Italia; Trib. Padova, sent. del 31.3.2004, Giur. merito 2004, 1065; Trib. Padova, sent. del 25.2.2004, Giur. it. 2004, 1405; Trib. Rimini, sent. del 26.11.2002, Giur. it. 2003, 896; Trib. Vigevano, sent. del 12.7.2000, n. 405, Giur. it. 2001 = Riv. dir. int. priv. e proc. 2001, 143.
- V. Trib. Messina, sent. del 4.7.2022, n. 1188, Trib. Rimini, sent. dell’8.1.2003, Riv. dir. int. priv. e proc. 2003, 190, dove si cita Trib. Cuneo, sent. del 31.1.1996, CISG-online n. 268; Trib. Vigevano, sent. del 12/07/2000, n. 405.
- Cfr. Trib. Forlì, sent. del 28.3.2014, n. 391 (20/30 giorni dalla data di consegna) e OLG Koblenz, Urt. v. 18.11.1999 – 2 U 1556/98, CISG-online n. 570 (una settimana, dalla data di consegna, per l’ispezione della merce, e due ulteriori settimane per la denuncia della non conformità), ancorché in materia di vendita, rispettivamente, di stock di ritagli di pellame e di fibre di vetro; cfr. però Trib. Cuneo, sent. 31.1.1996, dove, in un caso di non conformità apparente di capi di abbigliamento sportivo, è stata ritenuta tardiva la denuncia intervenuta con un ritardo di 23 giorni dalla data di consegna; LG Stuttgart, Urt. v. 31.8.1989 – 3 kfH97/89, CISG-online n. 11 = IPRax 1990, 289, dove, in un caso di non conformità di scarpe, è stata ritenuta tardiva la denuncia intervenuta 16 giorni dopo la consegna.
- Cfr. Trib. Prato, sent. del 4.3.2019, n. 169 (vendita di lana); OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.2.1994 – 6 U 32/93, BeckRS 1994, 30944857 (vendita di camice); Cass., sez. II, sent. del 27.7.2004, n. 14104, Leggi d’Italia (vendita di tessuti); OLG Koblenz, Urt. v. 18.11.1999 – 2 U 1556/98; Pretura di Torino, sent. del 30/01/1997, CISG-online n. 539 = Giur. it. 1998, 982 (vendita di tessuti).
Abbreviazioni in lingua tedesca:
- BGH (Bundesgerichtshof): Corte (di Cassazione) Federale
- HGB (Handelsgesetzbuch): Codice di commercio
- OLG (Oberlandesgerich): Corte d’appello
- LG (Landgericht): Tribunale
- Urt. v. (Urteil vom): sentenza del.