La competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale nelle controversie tra soggetti domiciliati in uno o più Paesi dell'Unione Europea è attualmente disciplinata dal Regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012, che ha sostituito il previgente Regolamento CE 44/2001.
Tale Regolamento prevede che, in assenza di una espressa clausola di deroga del foro accettata per iscritto, che individui quale sarà il giudice competente a decidere l’eventuale controversia insorta tra le parti (ex art. 25 del Regolamento), la giurisdizione sarà determinata essenzialmente sulla base di due principi.
Principio generale del foro del convenuto (art. 4), secondo cui le persone domiciliate in uno Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato, o in alternativa, secondo il principio dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (art. 7).
Con riguardo alla seconda opzione, la norma dice espressamente cosa si debba intendere per “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”. E precisa che, se si tratta di compravendita di beni, è “[..] il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
In buona sostanza, il legislatore comunitario prevedendo i due principi sopra richiamati in via alternativa tra loro ha inteso concedere a un soggetto – spinto dalla necessità di tutelare i propri diritti – la possibilità di adire, non necessariamente, il Giudice dello Stato membro ove la controparte è domiciliata, bensì quello del luogo di consegna delle merci oggetto del contratto da dedurre in giudizio. Alla luce di ciò, può essere quindi molto importante stabilire con chiarezza il luogo di consegna delle merci.
Ci si è chiesto quindi cosa dovesse intendersi per luogo di consegna, ossia se si debba considerare tale luogo quello in cui è avvenuta la consegna materiale al compratore, oppure se possa farsi riferimento al luogo di consegna al primo vettore.
La Corte di Giustizia UE ha già avuto modo di esprimersi sul punto, con le note sentenze del 25.2.2010 (causa C-381/08, nota come “Car Trim”) e del 9.6.2011 (causa C-87/10, nota come “Electrosteel Europe”), ove ha precisato che la giurisdizione si determina in base al luogo di consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne effettivamente laddove, tenuto conto di tutti i termini e delle clausole rilevanti del contratto idonei a identificare con chiarezza il luogo indicato, non sia possibile determinarlo su tali basi.
In particolare, la pronuncia Electrosteel Europe ha chiarito che, “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice adito deve tener conto di tutti i termini e le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale [..]”.
La Corte Ue ha quindi stabilito che gli Incoterms possono essere un elemento che permette al giudice di comprendere se le parti abbiano o meno concordato un luogo di consegna finale della merce, a condizione però che la loro previsione sia chiara, esplicita e inequivocabilmente volta a individuare il forum contractus.
La giurisprudenza italiana è stata più volte chiamata a pronunciarsi in merito alla valenza di una clausola Incoterms all’interno di un contratto internazionale di compravendita di beni mobili e si è dimostrata concorde e costante nell’affermare che tali regole possano concorrere nel determinare il forum contractus solo laddove siano il frutto di una “espressa e congiunta volontà delle parti in merito alla modificazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti, dovendo sempre sussistere una chiara pattuizione della deroga al c.d. criterio fattuale, cioè una inequivocabile pattuizione, volta ad individuare un luogo di consegna diverso da quello finale” (cfr. Cass. 26.2.2016, n. 3802; Cass. 14/11/2014 n. 24279; Cass. 2/5/2012, n. 6640; Cass. 21.1.2014, n. 1134; Cass. 19.6.2014 n. 13941).
Un Incoterms può avere rilevanza ai fini della corretta individuazione del foro competente solo laddove rappresenti il frutto di una espressa e chiara volontà delle parti in tal senso, cioè sia oggetto di reale accordo tra i contraenti e non quale mera dichiarazione unilaterale. Così, ad esempio, la Suprema Corte aveva ritenuto insufficiente a provare un effettivo accordo contrattuale delle parti sul luogo di consegna il semplice fatto che nelle fatture fosse riportata la dicitura “Ex Works” (Cass. 14.11.2014, n. 24279).
Analogamente, in un’altra pronuncia la Cassazione (Ord. 13/12/2018, n. 32362) ha affermato che in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, lett. b), primo trattino del Reg. UE 1215/2012 (applicabile ratione temporis), alla giurisdizione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento nel contratto medesimo di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione.
Sempre nello stesso senso, più di recente, la Suprema Corte (Cass. 28.6.2019, n. 17566) ha ritenuto che il riferimento, contenuto nel contratto, alla clausola Incoterms “FCA Free Carrier aeroporto di Parigi”, non palesasse la chiara e univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la predetta clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.
Nel caso di specie la ricorrente (società venditrice francese) ha sostenuto che, atteso che sia nella propria proposta che nell’ordine della compratrice (società italiana) era indicato “the delivery is - resa/delivery condition: FCA Paris Airport”, si dovesse ritenere che la formula Incoterms, accompagnata dall’indicazione del luogo, Aeroporto di Parigi, valesse ad identificare con certezza il luogo di consegna dei beni scelto convenzionalmente dalle parti, prevalente sulle condizioni generali di contratto (le quali prevedevano come luogo di consegna quello dei propri stabilimenti in Italia) allegate alla proposta predisposta dalla stessa società venditrice, ex art. 1342 c.c.. Tuttavia, come anticipato, la Suprema Corte non ha condiviso la tesi prospettata dalla ricorrente e ha invece riaffermato il principio, già più volte ribadito, secondo cui “la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b Reg. 44/2001 (oggi art. 7, n., lett. b, Reg. 1215/2012) deve essere chiara ed esplicita”. Giungendo alla conclusione che “I termini di resa sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente”.
Tale ultima pronuncia lascia un po’ perplessi, poiché in effetti nel caso di specie il termine Incoterms non era semplicemente riportato solo su un documento di una delle parti (ad esempio sulla fattura del venditore), bensì era indicato, con accanto la precisa indicazione del luogo, sia nella proposta del venditore che nell’ordine dell’acquirente, documenti che le parti si erano scambiate, lasciando intendere così di aver raggiunto un accordo sul punto. Non si comprende quindi come mai tali indicazioni non siano state ritenute sufficienti al fine di configurare una chiara pattuizione volta a indicare con chiarezza il luogo di consegna della merce.
Da quanto sopra, emerge che il semplice fatto di aver indicato un certo Incoterms in un documento non vale automaticamente a individuare il luogo di consegna della merce, né conseguentemente come scelta del foro.
In conclusione, quindi, è importante munirsi di condizioni generali di vendita chiare e ben coordinate con tutti gli altri documenti contrattuali scambiati tra le parti, al fine di individuare in maniera nitida e inequivocabile il luogo di consegna dei beni e poter così “definire” a priori quale sarà il giudice competente a decidere in caso di controversia.
Arianna Ruggieri