22 marzo 2012

La Turchia recepisce la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci

di lettura

La Turchia ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci che è dal 1 agosto 2011 parte del corpo di leggi nazionali di questo paese.

Il processo di adesione è stato piuttosto rapido in realtà, anche se indubbiamente tardivo in relazione alla data di avvio della Convenzione (il 1980).

La Turchia aveva accolto la Convenzione in data 7 aprile 2010 con provvedimento  2010/247 e aveva sottoposto alle Nazioni Unite la richiesta di farne parte in data 7 luglio 2010.

Dal 1 agosto 2011 la Convenzione è divenuta legge dello Stato turco a tutti gli effetti divenendo così la Turchia il settantasettesimo paese sottoscrittore.

Come noto, la Convenzione introduce una serie di norme di diritto uniforme che si applicano ai contratti di vendita di merci stipulati tra soggetti appartenenti agli stati aderenti e che, salvo eccezioni, prevalgono sulle norme nazionali.

Inutile dire che, la partecipazione della Turchia alla Convenzione costituisce un indubbio passo avanti  nella direzione della certezza del diritto nei contratti di compravendita tra operatori dei due paesi.

Così, a titolo esemplificativo, se una società italiana vende un macchinario industriale (la natura della merce può essere diversa - salvo le eccezioni previste - ma il principio resta lo stesso ) a una società turca si applicheranno le norme della Convezione e non le norme nazionali sulla vendita (turche o italiane).

Entrambi i paesi sono dotati di norme nazionali sulla vendita ma, nella fattispecie, le rispettive leggi nazionali di recepimento della convezione prevalgono sulle prime che invece continueranno ad applicarsi ai contratti di vendita stipulati tra operatori locali. In altri termini, nei casi in cui una delle parti non sia della stessa nazionalità troverà applicazione la Convenzione, posto che, entrambi i paesi  hanno provveduto ad introdurla nel proprio ordinamento come legge “speciale” (poiché recepisce un accodo internazionale) e quindi prevalente sulle leggi nazionali.

Nella descritta situazione, anche nel caso in cui le parti non abbiano stipulato contratto alcuno (come spesso accade) troverà applicazione di per sé la Convenzione. Nondimeno, l’assenza del contratto e l’applicazione “automatica” della Convenzione non sempre giova all’operatore italiano.

Facoltà del compratore di contestare la merce

Nel caso di contestazione di difetti della merce, la Convenzione (art. 39) dispone che il compratore debba formulare la contestazione al venditore entro un “termine ragionevole” senza ulteriori precisazioni,  salvo il termine ultimo di due anni.

Inutile dire che la “ragionevolezza” del termine potrebbe condurre a ritenere valida ed efficace una doglianza formulata dal compratore anche dopo, ad esempio, 6 mesi dalla consegna della merce da parte del venditore, come è stato già stabilito in varie sentenze. La casistica insegna che più si protrae nel tempo la facoltà del compratore di contestare la merce ricevuta e maggiore è la probabilità che essa sia utilizzata con l’obbiettivo pretestuoso di sottrarsi al pagamento del prezzo e/o di  introdurre obiezioni di natura strumentale.

Invero, il compratore deve potersi assumere l’onere di accertare, entro un termine breve e determinato, la conformità della merce al proprio ordine.

Il codice civile italiano (si veda l’art. 1495) fissa, invece, un termine breve e specifico: otto giorni dalla consegna (nel caso di vizi/difetti  apparenti ). Pertanto, il venditore potrebbe trarre evidente vantaggio dall’applicazione di tale norma.

Cosa occorre fare a tal fine?

Si potrebbe stipulare un contratto di vendita e/o predisporre le condizioni generali di vendita prestando attenzione che siano prevalenti rispetto a quelle (se vi sono) del compratore e ivi inserire la clausola di richiamo della legge italiana sulla vendita con esclusione espressa della convenzione, quantomeno nella parte in cui dispone in merito a questo aspetto.

Non va dimenticato, infatti, che le parti possono, di comune accordo, escludere la Convenzione come legge regolatrice del contratto, in tutto o in parte. Numerosi  possono essere tali esempi, ove l’una o l’altra legge appare più confacente ad una delle parti.

Conclusioni

È sempre buona norma “mettere mano” al proprio contratto senza fare affidamento semplicemente sulla Convezione la quale è frutto di una lunga trattativa internazionale con l’effetto che molte norme ivi  trasfuse sono la conseguenza di compromessi tra i diversi Stati, in molti casi faticosamente raggiunti.

Inoltre, la Convenzione, non si occupa di alcuni aspetti  che sono, in ogni caso, di primaria importanza come, ad esempio:

  • la validità del contratto
  • la legittimità del titolo di proprietà della merce
  • la durata dello stesso.

Va da sé che, l’ingresso della Turchia nel sistema normativo della Convenzione, non ha intaccato il principio fondamentale dell’autonomia delle parti nella determinazione delle regole che esse intendono invocare per governare il proprio business.

Al contrario, tale principio ne risulta rafforzato, sul presupposto della derogabilità della Convenzione e, pertanto, della facoltà delle parti di scegliere una legge diversa e/o, infine, di stabilire liberalmente nel contratto le clausole da esse ritenete più adeguate.

Avv. Maurizio Gardenal

 

 

Tag dell'informativa
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.