Cos'è il Trust, come funziona, a cosa serve
Il Trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone creato per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari.
Il proprietario originale, detto Disponente o Settlor, trasferisce la proprietà di tutti o alcuni suoi beni ad un amministratore, detto Trustee, il quale a sua volta li gestisce con i diritti ed i poteri di un vero proprietario nell'interesse di uno o più Beneficiari e/o per la realizzazione di uno scopo specifico.
La principale caratteristica del Trust è il fatto che i beni che si vogliono vincolare in Trust non sono più di proprietà del Disponente, ma diventano di proprietà del Trustee, pur non facendo parte del patrimonio personale di quest'ultimo.
In sostanza, l'effetto è che terzi creditori non possono aggredire i beni oggetto del Trust ed affidati al Trustee, poiché gli stessi sono sottoposti ad un “vincolo di destinazione”, rappresentato dallo scopo del Trust deciso dal Disponente nell'atto di costituzione del Trust, e ad un “vincolo di separazione”: i beni diventano di proprietà del Trustee ma non si “confondono” con i beni personali di proprietà del Trustee stesso (per esempio, se egli muore o fallisce, i beni del Trust di cui egli è proprietario non cadono in successione, né entrano nella massa fallimentare).
Come quindi ribadito da una recente sentenza della Cassazione Civile, la n. 3456/15, «il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”, per cui “l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito».
Il trust, in quanto strumento giuridico estremamente flessibile, può essere utilizzato per vari scopi: per questioni famigliari (ad es: vincolare i beni in Trust a favore di un figlio disabile per la sua tutela futura), per attività filantropiche, per la gestione di collezioni d'arte, e soprattutto per l'organizzazione di un efficiente passaggio generazionale dell’azienda e del patrimonio dell’imprenditore.
Le novità del Decreto Giustizia per la Crescita e il suo impatto sui Trust
Sebbene lo scopo del nuovo art. 2929 bis c.c. introdotto dal D.L. n. 83/2015 (c.d. Decreto Giustizia per la Crescita) entrato in vigore il 27 giugno scorso, sia quello di aumentare le tutele dei creditori (soprattutto le imprese), le problematiche che la sua formulazione solleva non sono di poco conto, vediamo perché.
Il nuovo Art. 2929 -bis c.c. rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” così dispone:
"Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”
In sostanza, il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità (ad es.: il Trust) o della donazione per far pignorare l’immobile o il bene mobile registrato del debitore, anche senza avere ottenuto la revocatoria dell’atto.
Quindi, se prima dell'introduzione del nuovo art. 2929 – bis c.c., era il creditore a dover provare con la revocatoria di aver subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniale messi in atto dal debitore cercando di ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ora, si presume di fatto una mala fede del debitore che ha posto in essere donazioni o vincoli di destinazione al proprio patrimonio e la possibilità per il creditore di procedere direttamente con l'esecuzione.
L'unico vincolo del creditore per poter utilizzare questa nuova procedura rapida, è che egli deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità.
Il debitore potrà dunque ovviamente opporsi all'esecuzione, ma potrà ad esempio accadere che il suo immobile gli venga pignorato e venduto all’asta e che, solo successivamente, si giunga ad una sentenza che confermi la validità dell’atto di Trust, di donazione o del fondo patrimoniale e, dunque, l’illegittimità della vendita forzata.
In conclusione, si può quindi affermare che, ad oggi (occorrerà infatti vedere se e come il suddetto decreto sarà convertito in legge), l'efficacia di tutti gli atti di trust, donazione, fondo patrimoniale ed altri vincoli di destinazione è subordinata al trascorrere di 1 anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.
Ciò non significa che lo strumento del Trust non sia più efficace e non vada più utilizzato per gli scopi leciti e meritevoli di tutela già citati, in quanto tale norma è volta – giustamente - ad eliminare le “storture” dell'utilizzo dei Trust in frode ai creditori (c.d. “Sham Trust”) di cui si è dovuta purtroppo occupare numerose volte la nostra giurisprudenza ed in relazioni ai quali l'introduzione dell'art. 2929 – bis c.c. non può che essere accolta in modo positivo.
Avv. Ilaria Piombo