8 maggio 2008

La traduzione dei contratti

di lettura
Nel commercio internazionale la lingua inglese è molto usata nello scambio di corrispondenza e nei contratti. Ma tradurre un contratto non equivale a tradurre una lettera commerciale e richiede una buona conoscenza della materia giuridica da parte del traduttore.

Il caso

La scelta della lingua di un contratto e la precisione della sua traduzione sono fondamentali, come dimostra una controversia sorta qualche anno fa tra un’azienda italiana e una tedesca.

Nel giudizio instaurato presso il tribunale tedesco i giudici hanno ritenuto che, per valutare la portata degli impegni concordati tra le parti, era necessario approfondire il significato di alcuni termini usati nel contratto.
Dato che il testo dell’accordo era stato redatto in inglese, i giudici tedeschi utilizzarono il significato corretto dei termini inglesi scelti dalle parti e presero la decisione dopo questo chiarimento.

Ciò potrebbe avere stupito non poco gli interessati, estranei alla realtà del diritto anglo-americano (common law), in quanto è possibile che la sentenza abbia considerato ipotesi che nel nostro sistema giuridico non sono identiche.

Un attento osservatore potrebbe commentare che i giudici tedeschi hanno esagerato nel dare priorità alla precisione rispetto al principio per cui si dovrebbe tener presente la volontà presumibile delle parti, entrambe estranee al mondo anglosassone.

Le difficoltà della traduzione

Nel commercio internazionale la lingua inglese è molto usata, ma tradurre un contratto richiede una buona conoscenza della materia giuridica da parte del traduttore che deve saper:

  • individuare il termine giuridico corretto (ad esempio, a volte si traduce indifferentemente con preferenza o con prelazione lo stesso termine; ma le conseguenze giuridiche sono ben diverse: la prelazione permette di ottenere l’adempimento dell’obbligo mentre la preferenza, in caso di inadempimento, da diritto solo a un risarcimento del danno)
  • gestire i falsi amici, termini che si somigliano molto, ma che hanno differenti significati, esistenti sia nell’ambito giuridico sia nella lingua comune: instrument (strumento/documento), executed (eseguito/firmato), counterpart (controparte/copia)
  • riconoscere l’impossibilità di tradurre il termine italiano con il suo corrispondente in inglese o viceversa: la frustration del contratto non è traducibile con un concetto giuridico esistente nel nostro ordinamento (benché abbia effetti simili alla figura della forza maggiore, ha differenti presupposti)
  • capire quando termini apparentemente identici e ben tradotti possono avere differente contenuto e differenti presupposti giuridici nel nostro sistema rispetto a quello inglese
  • ridurre l’incertezza con cui sono definite alcune figure contrattuali, cosa che costringe spesso gli stessi inglesi e americani a ricorrere a una corposa lista di definizioni all’inizio dei contratti.

Anche altre lingue presentano molti dei problemi descritti, ma sicuramente l’inglese comporta una maggiore concentrazione di differenze rispetto ad altre lingue europee.

Precauzioni

Per procedere correttamente alla traduzione del contratto è importante:

  • ricorrere a traduttori qualificati che abbiano una specializzazione nelle traduzioni giuridiche
  • considerare che la traduzione giurata non è necessariamente garanzia di buona qualità della traduzione, dato che chiunque in Italia può assumersi la responsabilità di una traduzione davanti all’apposito ufficio del tribunale (la verifica delle qualifiche e dell’esperienza del traduttore è pertanto sempre necessaria)
  • coordinare la lingua del contratto con quella del Paese di cui si è scelto il tribunale competente a risolvere eventuali controversie. Ciò eviterà che al momento di una causa ci si debba affidare a traduttori dell’ultima ora, dato che i documenti dovranno obbligatoriamente essere tradotti nella lingua locale
  • definire nella clausola compromissoria che la stessa lingua in cui è scritto il contratto (e, si spera, la corrispondenza tra le parti) sarà adottata nel corso di un eventuale procedimento arbitrale, qualora si sia optato per questa soluzione.

Nel caso in cui si opti per un testo redatto in due lingue, infine, sarà bene ricordare che il rischio di discrepanze aumenta molto, per cui è bene scegliere sempre quale testo faccia fede in caso si rilevino differenze.

Avv. Vartui Kurkdjian

Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.