Tempi di consegna dilatati e rischio penali: strumenti contrattuali per l’esportatore italiano

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L’attuale carenza e le difficoltà di reperimento delle materie prime e della componentistica possono impedire al venditore/esportatore di consegnare i prodotti ai clienti/compratori nei tempi contrattualmente pattuiti.

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Nell’affrontare il tema è utile distinguere due situazioni: il caso in cui il contratto sia già stato sottoscritto (e quindi sia in vigore e vincolante tra le parti), dall’ipotesi in cui il contratto sia ancora in fase di negoziazione.

Contratti stipulati e in corso di esecuzione

Il venditore/esportatore dovrà verificare con attenzione se il contratto contiene clausole da poter far valere in caso di ritardo.

  • Il contratto concluso con il cliente contiene una clausola che esoneri da responsabilità il venditore (o quantomeno limiti la sua responsabilità) per l’ipotesi di ritardo nella consegna delle merce?
  • Il contratto contiene una clausola di “forza maggiore”, che consideri l’eventuale ritardo/difficoltà nella consegna di componenti o materie prime da parte dei fornitori del venditore quale evento di “forza maggiore”, consentendo a quest’ultimo di protrarre i tempi di consegna dei prodotti per una durata pari al permanere di tale circostanza, senza incorrere in responsabilità?

Disciplina applicabile in assenza di clausole specifiche

In assenza di clausole del genere, sarà necessario far riferimento alla legge applicabile al contratto, a seconda delle specifiche circostanze.

In molti casi di vendita internazionale tra venditore italiano e acquirente straniero, potrà risultare applicabile la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980 (Convenzione CISG), che contiene una disposizione specifica (art. 79) sull’esonero da responsabilità, prevedendo che: “Una parte non risponde per l'inadem­pimento ad uno dei suoi ob­bli­ghi se prova che tale ina­dem­pi­mento è dovuto ad un im­pe­di­mento indi­pendente dalla sua volontà e che non era ra­­gio­nevol­e atten­dersi che essa lo pren­des­­se in consi­de­ra­zio­ne al mo­men­to della con­clu­sio­ne del contratto, ovvero che essa evi­tasse o su­perasse l'impedimento stesso o le sue con­se­guen­ze”.

Ove, invece, si tratti di contratto interno (ad esempio, tra venditore ed acquirente entrambi italiani) o comunque quando, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, trovi applicazione il diritto italiano, sarà applicabile la normativa interna italiana: nello specifico, gli articoli 1218 e 1256 del codice civile sull’impossibilità della prestazione, secondo cui “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligazione diviene impossibile quando si oppone una difficoltà che non è corretto pretendere che il debitore superi. Sulla base delle specifiche norme applicabili, si dovrà quindi valutare se la difficoltà di reperimento delle materie prime (o dei componenti), che ha determinato il ritardo del venditore nella consegna dei prodotti ai suoi clienti, possa essere considerata quale evento straordinario, imprevedibile e non imputabile al venditore, tale da esonerarlo da responsabilità per il suo inadempimento.

Conseguenze del ritardo nella consegna: clausole penali

Ove non sia possibile escludere o limitare la responsabilità del venditore nei termini sopra indicati, sarà importante valutare con attenzione le conseguenze di tale ritardo/inadempimento (risarcimento del danno, risoluzione del contratto, ecc.), nonché l’eventuale applicazione di clausole penali da ritardo a carico del venditore.

In effetti, non è raro trovare clausole del genere, soprattutto se il contratto e/o le condizioni generali sono state predisposte dall’acquirente. Si tratta infatti di clausole volte a tutelare il compratore dai possibili ritardi nella consegna della merce da parte del venditore: nello specifico, con la sottoscrizione di tale clausola il venditore si impegna a pagare all’acquirente una somma forfetaria predeterminata, in caso di ritardo nella consegna dei beni.

Generalmente, le clausole penali hanno l’obiettivo di:

  • determinare in anticipo l’ammontare del danno da risarcire, evitando alla parte che subisce l’inadempimento, di dover dimostrare l’entità del pregiudizio
  • indurre il venditore ad adempiere alle proprie obbligazioni, attraverso la minaccia di una pena pecuniaria
  • limitare l’eventuale responsabilità per danni a un massimo corrispondente alla penale stessa.

Con riguardo alla terza funzione, naturale conseguenza della clausola in Italia (a meno che sia fatto salvo il maggior danno), va detto - tuttavia - che non in tutti gli ordinamenti la penale opera come naturale limite alla responsabilità per danni. Ad esempio, in Germania, resta la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo, quando questo superi l’ammontare della penale. Quindi, attenzione: se siamo la parte che subisce la penale, potremo essere tenuti a risarcire anche il danno ulteriore subito dalla controparte, se questo non è stato escluso espressamente.

Contratti da stipulare e/o in fase di negoziazione

Laddove il venditore/esportatore italiano si trovi a dover negoziare il contratto con il proprio cliente (acquirente/compratore), sarà importante cercare di introdurre nel contratto clausole volte a limitare (se non addirittura escludere) la responsabilità del venditore per ritardi nella consegna delle merci.

La soluzione migliore per il venditore sarebbe sicuramente quella di prevedere termini di consegna meramente indicativi e comunque non vincolanti, escludendo espressamente qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna (salvo il caso di dolo o colpa grave). Tuttavia, volendo essere realistici, è facile intuire che difficilmente un compratore sarebbe disposto ad accettare una clausola del suddetto tenore.

Allora sarà bene insistere per cercare di inserire una clausola volta quantomeno a limitare la responsabilità del venditore, magari cercando di coordinarla con una clausola di forza maggiore. L’importante è prevedere che non saranno imputabili al venditore eventuali ritardi dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo: ritardi di consegna dei propri fornitori, difficoltà di approvvigionamento di materie prime e componenti, ecc.).

Oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere che, laddove il ritardo sia determinato da una delle suddette cause (e/o da altri eventi considerati “forza maggiore”), il fornitore avrà diritto di protrarre i tempi di consegna per il periodo necessario.

Sarà altresì importante dedicare accurata attenzione alle clausole predisposte dalla controparte: evitare, ad esempio, di sottoscrivere clausole che consentano al compratore di risolvere il contratto relativamente ai prodotti la cui consegna è ritardata, soprattutto se si tratta di contratto di vendita di impianti o di altri prodotti realizzati ad hoc per un determinato cliente, che difficilmente sarebbero rivendibili a terzi. E per l’ipotesi in cui il compratore insista per la previsione di una clausola penale, sarà allora molto importante escludere espressamente a priori la risarcibilità di qualsiasi danno ulteriore.

Arianna Ruggieri

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