Nel caso in questione il subagente, dopo la fine del contratto con il suo preponente, aveva continuato a rappresentare gli stessi clienti, concludendo un contratto di agenzia direttamente con il preponente del suo ex preponente.
Nel 2009, la società belga Herios concludeva un contratto di agenzia commerciale con la società tedesca Poensgen, in base al quale Herios aveva il diritto esclusivo di vendere i prodotti di Poensgen in Belgio, Francia e Lussemburgo.
Nell'ambito di tale rapporto contrattuale, Herios è diventata la preponente di NY che è così diventata il suo (sub)agente commerciale, con il compito di promuovere la conclusione di contratti in relazione ai prodotti di Poensgen sul territorio dei suddetti Stati membri.
L'8 giugno 2016, Poensgen notificava a Herios la risoluzione del contratto tra loro. Il rapporto contrattuale terminava il 31 dicembre 2016, alla scadenza di un periodo di preavviso di sei mesi. A sua volta Herios, con lettera del 23 febbraio 2017, risolveva il contratto con NY che nel frattempo era diventata agente commerciale di Poensgen.
Il 22 maggio 2017, Herios e Poensgen concordavano, tra l'altro, il pagamento di un'indennità di fine rapporto a Herios.
NY, ritenendo di avere diritto a un'indennità - anche per i nuovi clienti che aveva apportato a Herios e per i quali Herios aveva ricevuto l’indennità da Poensgen - citava in giudizio Herios per il pagamento di un'indennità di fine rapporto.
Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia europea
In seguito a una controversia scaturita sul diritto di NY all'indennità di fine rapporto in tali circostanze, la Cour de cassation belga decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della [direttiva 86/653] debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella controversa, l’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente non è “un vantaggio sostanziale” procurato all’agente principale».
La Corte di giustizia europea riformulava la questione come segue:
" (.. ) nelle specifiche circostanze in cui l’agente commerciale ha percepito un’indennità di cessazione del rapporto dopo che il sub-agente da lui incaricato è divenuto, a seguito della risoluzione del contratto principale di agenzia, l’agente commerciale del preponente principale, occorre intendere la questione sollevata come diretta, in sostanza, a sapere se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo e secondo trattino, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto percepita dall’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente possa costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio qualora detto sub-agente sia divenuto l’agente principale del preponente".
Decisione della Corte di giustizia europea
L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva CE 86/653 prevede che: "L'agente commerciale ha diritto a un'indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente, o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20".
In altri termini, l'agente commerciale ha diritto a un'indennità, dopo la cessazione del contratto di agenzia, se e nella misura in cui abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia aumentato in modo significativo il volume degli affari con i clienti esistenti e il preponente continui a trarre benefici sostanziali dagli affari con tali clienti.
Come correttamente sottolineato dalla CGUE, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) dev’essere interpretato in modo da contribuire alla tutela dell'agente commerciale e da tenere pienamente conto dei meriti di quest'ultimo nell'esecuzione delle operazioni assegnategli. Non può essere interpretato in modo da risultare dannoso per l'agente commerciale a causa del carattere internazionalmente imperativo di tale norma.
In questo contesto, il concetto di "benefici sostanziali" deve includere tutti i benefici che il preponente trae dagli sforzi dell'agente, dopo la cessazione del contratto, compresa l'indennità di fine rapporto che abbia ricevuto dal proprio preponente.
Con riferimento al caso di specie, secondo la Corte, la disposizione in questione dev’essere interpretata nel senso che l'indennità di avviamento corrisposta dal preponente all'agente principale in relazione alla clientela apportata dal subagente è in grado di costituire, per l'agente principale, un beneficio sostanziale.
Tuttavia, la CGUE ha poi precisato che, per fornire una risposta completa al giudice del rinvio, è necessario anche determinare se il fatto che il subagente sia diventato egli stesso agente del preponente principale abbia un effetto sul suo diritto a ricevere l'indennità prevista da tale disposizione.
A questo proposito, occorre considerare il secondo trattino dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) che fa riferimento al criterio di "equità". In particolare, l'agente commerciale ha diritto a un'indennità se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze e, tra l'altro, delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che sono il risultato delle transazioni con i clienti che ha portato al preponente, o dei quali ha aumentato in modo significativo il volume d’affari.
La Corte di giustizia europea - citando la relazione sull'applicazione dell'articolo 17 della direttiva 86/653, presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996 (COM(96) 364 definitivo) - ha concluso che, se l’agente continua a rispondere alle esigenze degli stessi clienti per gli stessi prodotti, ma per conto di un altro preponente, il pagamento di un’indennità sarebbe iniquo, atteso che il danno specifico che essa è volta a riparare non sussiste, dato che l’agente non perde il beneficio della propria clientela.
Pertanto, qualora il subagente prosegua la propria attività di agenzia commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell'ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, che ha quindi sostituito l'agente principale che lo aveva precedentemente incaricato, tale subagente non subisce, a fortiori, alcuna conseguenza negativa dalla cessazione del proprio contratto di agenzia commerciale con tale agente principale.
Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto sia equo alla luce di tutte le circostanze del caso in esame.
In conclusione, la Corte di giustizia europea ha affermato il seguente principio:
“L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta dal preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio.
Tuttavia, il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato.”
Silvia Bortolotti