Struttura e funzione del S&Lb
Un'impresa industriale o commerciale vende (Sale) un proprio bene strumentale, in cambio di un determinato corrispettivo, ad una impresa finanziaria. Questa, contestualmente, concede il medesimo bene in locazione finanziaria all'originario proprietario (Leaseback: locazione "di ritorno") che - come in un normale leasing - dovrà corrispondere un determinato canone per tutta la durata del contratto e, al termine del rapporto, potrà riacquistare il bene pagando il prezzo di riscatto.
In questo modo l'impresa ricava liquidità tramite il rapido smobilizzo dell'investimento effettuato per l'acquisto di un bene strumentale, pur continuando ad utilizzarlo.
Un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo, non è infatti agevolmente collocabile sul mercato a terzi soggetti e può quindi esser venduto più facilmente ad un'impresa finanziaria che intenda utilizzarlo per concederlo in leasing al venditore.
Profili problematici
Si è talora ritenuto che tale contratto, di origine anglosassone, possa esser nullo ex artt. 1344 e 1418 c.c., per illiceità della causa, in quanto strumento per aggirare il divieto di patto commissorio ex art. 1744 c.c.. Secondo tale norma, "è nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore".
Tale divieto ha lo scopo di impedire che il creditore, abusando della debolezza del debitore in situazione di ristrettezza finanziaria, riesca ad ottenere un bene di valore superiore al proprio credito, alterando in ogni caso la cd. par condicio creditorum. Conseguentemente, sono nulli pure tutti i negozi "in frode" a detto divieto.
E' ad esempio il caso della vendita a scopo di garanzia con patto di riscatto o di retrovendita, ove il versamento del prezzo da parte dell'acquirente è in realtà esecuzione di un mutuo, mentre il trasferimento del bene serve solo per costituire una posizione di garanzia destinata ad estinguersi o ad operare a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute. (Cass. 20.07.01, n. 9900; Cass. 04.03.96, n. 165; Cass. Sez. Un. 03.04.89, n. 1611; Cass. Sez.Un. 21.04.89, n. 1907).
Posto infatti che la causa del contratto di S&Lb è proprio quella di finanziamento, si potrebbe argomentare che la previa vendita del bene strumentale maschera in realtà un mutuo. Il prezzo di vendita corrisponderebbe all'importo del finanziamento, mentre i singoli canoni del leasing sarebbero in realtà le rate di restituzione.
Secondo tale ricostruzione, la previa vendita del bene all'impresa di finanziamento avrebbe un mero scopo di garanzia, per il caso che il mutuatario rimanga inadempiente all'obbligo di restituzione delle somme ricevute.
La liceità del S&Lb
Al contrario, la sentenza in commento ha correttamente ribadito che nel contratto di S&Lb il previo trasferimento del bene non costituisce vendita a scopo di garanzia, bensì è vendita a scopo di leasing, secondo uno schema negoziale che deve ritenersi meritevole di tutela in quanto cd. socialmente tipico.
In tal senso, "il trasferimento in proprietà del bene all'impresa di leasing rappresenta il necessario presupposto per la concessione del bene in locazione finanziaria, e non è quindi preordinato per sua natura e nel suo fisiologico operare ad uno scopo di garanzia, né – tanto meno – alla fraudolenta elusione del divieto posto dall'art. 2744*".
Si potrà invece ritenere che le Parti abbiano inteso aggirare il divieto di patto commissorio soltanto qualora così risulti in base all'esame delle circostanze di fatto del caso specifico.
Ad esempio, qualora risultino "difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza (e una) sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi tale sospetto**", si potrà ritenere che le Parti abbiano piegato lo schema del S&Lb fino a realizzare gli effetti di una vendita a scopo di garanzia, con conseguente nullità del contratto per illiceità della causa "in concreto".
In altri termini, il contratto di S&Lb, in sé e per sé, è del tutto lecito (come ogni altro contratto, può ovviamente essere utilizzato per realizzare scopi illeciti o fraudolenti).
Detraibilità dell'IVA
In conseguenza del dominante orientamento giurisprudenziale, anche l'Amministrazione Finanziaria ha infine dovuto riconoscere la liceità del contratto di S&Lb, tanto da disporre per l'abbandono delle liti pendenti.
L'operazione di S&Lb comporta:
- per l'impresa locataria la legittima detraibilità dell'I.V.A. sui canoni di leasing, pure deducibili dalle imposte sui redditi a norma di legge
- per l'impresa di leasing la legittima detraibilità dell'I.V.A. sull'acquisto e l'inclusione delle quote di ammortamento del bene oggetto del contratto tra i componenti negativi del reddito.
S&Lb e riorganizzazione d'impresa
Infine, è degno di nota che nella fattispecie presa in esame dalla sentenza in commento il venditore del bene (persona fisica) fosse soggetto diverso, seppur collegato, all'impresa utilizzatrice (società di persone): dovendosi concludere che il S&Lb può essere strumento per la riallocazione di risorse pure tra diverse imprese collegate.
In ultima analisi, mediante il contratto di S&Lb, l'impresa che abbia in un primo momento deciso di acquistare un bene strumentale piuttosto che non prenderlo in locazione finanziaria, può legittimamente tornare sui propri passi e continuare ad utilizzarlo proprio come ogni altro bene acquisito tramite leasing, destinando altrimenti le risorse recuperate tramite la vendita.
In un'ottica imprenditoriale evoluta, dunque, il S&Lb può essere un utile strumento di ristrutturazione dei costi di produzione e dell'assetto aziendale, anche in assenza di qualsivoglia difetto di liquidità ed anzi in vista di una diversa distribuzione dell'investimento imprenditoriale tra i diversi fattori produttivi.
* Così la sentenza in commento; e, in precedenza, Cass. 07.05.98, n. 4612; Cass. 22.04.98, n. 4095
** Così, sempre la sentenza in commento; e, in precedenza, Cass. 26.06.01, n. 8742; Cass. 22.04.98, n. 4095; Cass. 19.07.97, n. 6663.
Giuliano Zamboni