Le parti si limitano a concludere una serie di contratti di vendita consecutivi senza disciplinare espressamente il rapporto di durata venutosi a creare tra le stesse. Cosa succede nel caso di interruzione dei rapporti?
Qualificazione dei contratti di durata con rivenditori
Dopo un certo periodo di tempo è inevitabile che questo rapporto continuativo dia luogo a un vero e proprio rapporto giuridico tra le parti, normalmente sotto forma di “contratto quadro”, in quanto le parti vengono ad assumere gradualmente una serie di diritti ed obblighi che vanno al di là di quanto previsto nei singoli contratti di vendita.
Così, ad esempio, è frequente che le parti concordino le condizioni dei futuri contratti di vendita (termini di consegna, applicabilità di condizioni generali di contratto, modalità di accettazione e/o revoca degli ordini) e, quando il rivenditore assume di fatto il ruolo di distributore, anche una serie di obblighi relativi alla commercializzazione dei prodotti (ad es., pubblicità, azioni promozionali, servizio post-vendita).
In questo modo viene ad instaurarsi tra le parti un ulteriore rapporto (di solito sotto forma di contratto quadro) senza che le parti se ne rendano conto e quindi senza che sentano la necessità di formalizzarlo attraverso un accordo scritto. In questo modo si viene a creare una situazione in cui le parti risulteranno legate da un rapporto non scritto (i cui contenuti essenziali saranno desumibili dalla prassi instauratasi tra di loro), che non potrà di regola essere interrotto semplicemente cessando di concludere ulteriori contratti di compravendita.
Ora, non avendo provveduto a formalizzare tale rapporto di fatto attraverso la stipulazione di contratto di distribuzione/concessione di vendita o similare, le parti avranno perso l'occasione di regolare contrattualmente le modalità di cessazione del rapporto (preavviso, eventuale indennità di clientela) e di risoluzione di eventuali controversie.
Cessazione del rapporto
Quando il produttore decida di interrompere il rapporto (ad esempio perché ha trovato un nuovo importatore), il rivenditore potrà:
- invocare l’esistenza di un rapporto continuativo e di conseguenza il diritto a un preavviso e/o indennità di clientela, a seconda della situazione di fatto e della legislazione applicabile
- eventualmente iniziare un'azione legale per essere risarcito del danno subito in seguito alla risoluzione del rapporto.
In caso di controversie la prima questione che si pone è quella di sapere quale sia il giudice competente, e in particolare se il rivenditore possa portare la controversia davanti ai giudici del proprio paese, soluzione evidentemente per lui più vantaggiosa.
Caso Granarolo/Ambrosi - 14 luglio 2016 deciso dalla Corte di giustizia
La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su una situazione di questo tipo, nel contesto dell'interpretazione delle norme europee sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale (Regolamento n. 44/2001, ora sostituito dal Regolamento 1215/2012, rimasto immutato sotto il profilo che qui interessa).
La società francese Ambrosi distribuiva in Francia da circa 25 anni i prodotti della società italiana Granarolo. Fatta eccezione per i singoli contratti di compravendita, le parti non avevano concluso alcun contratto quadro relativo alla distribuzione dei prodotti.
Il 10 Dicembre 2012 Granarolo informava Ambrosi con una lettera raccomandata che a partire dal 1° di gennaio 2013, i suoi prodotti sarebbero stati distribuiti in Francia e in Belgio da un'altra società francese.
Secondo Ambrosi tale comportamento comportava una brusca interruzione (rupture brutale) di una relazione commerciale continuativa, la quale secondo la legge francese (Articolo 442-6 del codice di commercio) comporta l'obbligo della parte che interrompe il rapporto senza un congruo preavviso a risarcire il danno causato. Si tenga presente che tale norma consente di riconoscere alla parte che subisce la risoluzione il diritto ad un preavviso commisurato alla durata del rapporto che può giungere a più di due anni, e quindi, ad un'indennità di mancato preavviso di ammontare rilevantissimo.
La norma francese, intendendo ricomprendere anche situazioni di fatto non riconducibili a un vero e proprio contratto (sia pure tacito), ha configurato la responsabilità del fornitore e quindi l'eventuale azione per danni della parte che subisce la risoluzione come extracontrattuale, indipendentemente dal fatto che essa nasca da un rapporto contrattuale.
Su tale base Ambrosi adiva il Tribunal de commerce de Marseille che affermava la propria competenza sulla base dell'art. 5(3) del regolamento Bruxelles I, in quanto l'azione verteva su di un illecito civile doloso e il luogo d'insorgenza del danno era situato presso la sede dell'Ambrosi a Nizza.
La Granarolo impugnava tale decisione davanti alla Corte d'appello di Parigi contestando la competenza del tribunale di Marsiglia, sostenendo che si trattava di un'azione in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 5(1) del regolamento Bruxelles I, per la quale sarebbero stati competenti i giudici del luogo di consegna dei prodotti, che nel caso di specie sarebbe stato Bologna, conformemente alla clausola "ex works" riportata sulle fatture.
Ora, è indubbio che secondo il diritto francese un'azione basata sull'art. L. 442-6 del Codice di commercio costituisce un'azione extracontrattuale, avente per oggetto un illecito civile doloso. Tuttavia, ciò non vale necessariamente nel contesto del regolamento Bruxelles I, che distingue tra azioni "in materia contrattuale", art. 5(1), e azioni in materia di illeciti civili dolosi, art. 5(3), nozioni che vanno interpretate autonomamente dalle singole leggi nazionali.
Pertanto la Corte d'Appello decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che l’azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabili consistenti nella fornitura di merci per diversi anni a un distributore senza contratto quadro né patto di esclusiva rientra nella materia degli illeciti civili dolosi
- In caso di risposta negativa alla prima questione, se la lettera b) dell’articolo 5, punto 1, di tale regolamento sia applicabile ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione su cui si fonda la domanda nel caso di cui alla prima questione.
La prima questione
Si tratta qui di vedere se un'azione di risarcimento per rupture brutale di un rapporto commerciale continuativo, qualificata secondo la legge nazionale come avente natura extracontrattuale, debba considerarsi tale anche per il regolamento Bruxelles I, permettendo quindi all'attore di portare la controversia, sulla base dell'art. 5(3) del regolamento, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, indipendentemente dal fatto che si tratti nel caso di specie della risoluzione di un rapporto contrattuale.
In altri termini, si tratta di vedere se la scelta del legislatore francese di qualificare l'azione di risarcimento da rupture brutale come azione extracontrattuale che prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale, debba essere rispettata anche quando si tratti di qualificare l'azione ai fini della determinazione della competenza nel contesto del regolamento Bruxelles I.
Si tratta di una questione di notevole rilevanza considerando che, nella quasi totalità dei casi, il diritto al risarcimento del danno da rupture brutale sorge nel contesto della risoluzione di un rapporto contrattuale e in questo contesto la sua qualificazione come azione contrattuale o extracontrattuale può essere decisiva per la determinazione della competenza giurisdizionale.
Infatti, in presenza di situazioni come quella oggetto del caso Granarolo:
- qualificando l'azione come extracontrattuale, sarà garantita la competenza del giudice del rivenditore/distributore
- nel caso opposto vi sarà spazio per invocare la competenza del giudice del fornitore, a seconda del luogo di consegna della merce concordato tra le parti.
Secondo la Corte, per decidere se sia applicabile l'art. 5(1) si deve verificare in primis, se l'azione di responsabilità per danni esperita davanti al giudice nazionale rivesta, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto nazionale, natura contrattuale. In particolare, quando si tratti di una relazione commerciale di lunga durata instauratasi in assenza di un contratto scritto, si dovrà vedere se essa comporti delle obbligazioni assunte tacitamente dalle parti che permettano di qualificarla come contrattuale.
Sulla base di tale ragionamento la Corte ha risposto alla prima questione nel modo seguente:
L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La dimostrazione, volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita, deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.
Ciò significa che ogniqualvolta sia provato che la relazione commerciale continuativa instauratasi tra le parti, che ha fatto sorgere obblighi contrattuali tra le parti, implica un rapporto contrattuale tacito, un'eventuale azione per danni derivanti dall'interruzione della stessa andrà qualificata come contrattuale e quindi soggetta all'art. 5(1) del regolamento Bruxelles I.
La seconda questione
Qualora la relazione commerciale di lunga durata instauratasi tra le parti debba essere qualificata come avente natura contrattuale ai sensi dell'art. 5(1) del regolamento Bruxelles I, sarà poi necessario decidere se essa vada qualificata come "compravendita di beni" o come "prestazione di servizi".
- Nel primo caso saranno competenti i tribunali del luogo di consegna dei prodotti
- Nel secondo quelli del luogo in cui il servizio (e cioè l'attività di distribuzione) viene prestato.
Ciò significa che, nel primo caso, il fornitore può avere qualche possibilità di adire i propri giudici (se prova che la consegna era stata pattuita presso la propria sede), mentre, nel secondo caso, la competenza spetterà sempre ai tribunali del rivenditore/distributore.
La Corte di giustizia, richiamandosi anche al caso Corman-Collins (caso C-9/12), che affrontava la questione di vedere quando un rapporto di durata tra fornitore e rivenditore potesse qualificarsi come contratto di distribuzione e quindi come contratto di prestazione di servizi, ha risposto alla seconda questione come segue:
L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come:
- contratti di "compravendita di beni", se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene
- oppure come contratto di "prestazione di servizi" se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi,
circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Conclusioni
La sentenza Granarolo risponde ad alcune questioni importanti riguardanti la situazione, alquanto frequente, in cui un fornitore instaura un rapporto di lunga durata con un rivenditore di un altro Stato membro dell'Unione europea, senza procedere alla stipulazione per iscritto di un "contratto quadro".
La considerazione più interessante e innovativa della Corte è che una serie di contratti di vendita susseguitisi nel tempo può dar luogo a un tacito "contratto quadro".
Questo principio è accettato nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea con riferimento ai contratti di distribuzione (concessione di vendita, secondo la tradizionale terminologia italiana), e cioè quando il rivenditore assume determinati obblighi relativi alla distribuzione dei prodotti (pubblicità, promozione, ecc.).
Hanno invece ricevuto finora meno attenzione le situazioni in cui, in presenza di un semplice rapporto continuativo costituito da una serie consecutiva di contratti di compravendita le parti si accordano su aspetti ulteriori riguardanti i futuri contratti, quali, ad esempio, condizioni contrattuali applicabili a tutte le vendite future, condizioni di accettazione degli ordini, ecc..
Si può sostenere che in casi di questo genere le parti hanno concluso un contratto quadro tacito, che non può essere risolto senza un ragionevole preavviso?
È poco probabile che si possa trarre una conclusione di questo tipo dalla sentenza Granarolo, che si riferisce alla questione specifica della giurisdizione, per di più con riferimento ad una norma molto particolare del diritto francese.
Con tutto ciò, resta il fatto che le considerazioni della Corte aprono qualche spazio per un'ulteriore analisi delle conseguenze che possono derivare da rapporti di lunga durata basati su successivi contratti di compravendita nei quali le parti non disciplinino mediante un contratto quadro eventuali aspetti che vadano oltre alla disciplina dei singoli contratti di vendita.
Può essere pertanto opportuno valutare situazioni di questo tipo con particolare attenzione, al fine di decidere se convenga formalizzare rapporti di questo tipo attraverso un contratto scritto, che disciplini il rapporto continuativo tra le parti e che determini alcuni aspetti di importanza sostanziale come la legge applicabile e il foro competente.
Fabio Bortolotti