La clausola di riserva di proprietà permette al venditore di mantenere la proprietà sul bene sino al completamento del pagamento. Ma fino a che punto ci tutela questa clausola e quali sono i presupposti per farla valere?
Il pagamento del bene è pertanto irrilevante ai fini del passaggio della proprietà. Ciò comporta che il venditore che non abbia ricevuto il pagamento sarà esposto anche al rischio che il bene venduto sia ceduto a terzi o sia pignorato dai creditori del compratore.
La clausola di riserva di proprietà: tutele e limiti
In linea di principio possiamo identificare alcune conseguenze della riserva di proprietà:
Il diritto del venditore sul bene venduto decade quando lo stesso bene è stato acquistato da un terzo in buona fede.
Pertanto sarà sempre prudente indicare su una targa ben visibile che il bene è di proprietà del venditore. La stessa precauzione vuole che la riserva di proprietà sia indicata anche in fattura e che siano comunque adempiute tutte le formalità per rendere valida la clausola anche secondo il diritto del luogo di destinazione del bene.
Il bene venduto può essere sottratto all'azione dei creditori del compratore.
Perché ciò avvenga è tuttavia necessario che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile anche nel Paese di destinazione del bene. Tra questi sono frequenti gli obblighi di registrazione, per cui la riserva di proprietà opera solo se la clausola è stata registrata in un apposito ufficio locale. La formalità della registrazione è prevista in molti Paesi, tra i quali la Svizzera, la Nuova Zelanda, Israele (in alcuni casi), la Spagna o il Brasile.
Benché con differenti conseguenze e in base a differenti principi di diritto, una registrazione del security interest relativo alla pattuizione della riserva di proprietà è richiesta anche negli USA e in Canada.
L'Italia ha delle previsioni piuttosto complicate soprattutto in caso di vendita di impianti e macchinari, per cui, se in un contratto internazionale indichiamo come normativa applicable il diritto italiano, ci ritroveremo a non poter identificare all’estero un ufficio equivalente a quello in cui dovremmo registrare la riserva di proprietà. Ciò comporta talvolta amare sorprese per le aziende italiane. L’azienda dovrà infatti difendere il suo diritto di proprietà di fronte al tribunale straniero che ha concesso il pignoramento e non di fronte a un giudice italiano.
Tutela del venditore in caso di fallimento del compratore
Anche in questo caso potrebbe essere più facile ottenere dal curatore fallimentare il riconoscimento del proprio diritto su un bene se il contratto o la singola clausola sulla riserva di proprietà sono assoggettati al diritto del luogo in cui si trova il bene compravenduto. Ad esempio, in Germania, Francia, Regno Unito, Australia o Singapore non sono richieste specifiche formalità di registrazione della clausola e ciò comporterà la possibilità di tutelare più facilmente i diritti del venditore.
Invece, qualora il contratto preveda l'applicazione del diritto italiano sarà facile al creditore o al curatore fallimentare disconoscere il diritto in caso di mancato adempimento delle formalità richieste dalla legge italiana, soprattutto quando si tratta di vendita di impianti e macchinari.
I prodotti incorporati in altri prodotti
I prodotti incorporati in altri prodotti nonché i prodotti incorporati al suolo (impianti) possono trovare vari limiti alla possibilità di essere validamente assoggettati alla riserva di proprietà in molti Paesi.
Non in tutti i Paesi è possibile tornare in possesso del bene venduto.
In alcuni casi la riserva di proprietà potrebbe conferire solo un privilegio rispetto ad altri creditori sul ricavato di una eventuale vendita forzata, ma non consente la restituzione fisica del bene.
Il pagamento di una certa percentuale del prezzo impedisce al venditore di tornare in possesso del bene venduto.
Tra i Paesi che prevedono questo limite, con differenti percentuali, figurano l’Italia, la Cina, la Russia. In particolare, in Cina il venditore può tornare in possesso del bene venduto se il compratore non completa il pagamento nei termini stabiliti, ma questa previsione è inapplicabile se il venditore ha già ricevuto almeno il 75% del prezzo del bene.
Redazione del contratto: l’importanza delle definizioni corrette.
Nella redazione del contratto l'uso delle definizioni corrette in tema di diritti sui beni compravenduti è di fondamentale importanza. Si segnala, ad esempio, che nei contratti con la Russia è molto comune che si parli di pledge in favore del venditore in luogo di retention of title. Ciò è spesso proposto da controparti russe, perché in base alla loro legislazione, il pegno può esistere anche se il bene resta in possesso del debitore/compratore.
In caso si concordi invece di applicare il diritto italiano si dovrà tener conto che in Italia il pegno si costituisce con la consegna del bene al creditore. In Italia la consegna del bene al compratore (debitore) comporta la rinuncia implicita al pegno e l'impossibilità pratica per il venditore di far valere il suo diritto nei confronti del compratore o dei terzi.
Conclusioni
In conclusione, si sconsiglia di fare affidamento solo sulle clausole di riserva di proprietà normalmente presenti nelle condizioni generali per l'export, in quanto ciascun Paese ricononosce il diritto in modo diverso e con differenti requisiti da soddisfare. Tali condizioni dovranno quindi essere verificate e rispettate di volta in volta.
La redazione del contratto dovrà pertanto essere fatta anche valutando caso per caso l’opportunità di assoggettare la clausola di riserva della proprietà al diritto del luogo di ubicazione del bene venduto, onde evitare che il giudice straniero eventualmente adito scelga di applicare la normativa più restrittiva tra quella italiana e il diritto locale.
Avv. Vartui Kurkdjian