Risarcibilità dei consequential damages nella vendita internazionale in caso di inadempimento del venditore

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L’inadempimento contrattuale del venditore, ad esempio per difformità della merce, oltre a danni diretti, può dar luogo a danni indiretti, che nella prassi del commercio internazionale sono in genere definiti consequential damages (altri termini utilizzati sono special, incidental o indirect damages).

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Questi danni possono attenere a spese sostenute a causa dell’inadempimento direttamente dal compratore o da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale tra venditore e compratore, ad esempio un sub-acquirente.

La risarcibilità di questi danni è generalmente riconosciuta nella prassi dei diversi ordinamenti così come nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
Tuttavia i criteri che disciplinano la risarcibilità dei danni possono differire in particolare tra sistemi di common law e di civil law, il che può generare incertezza circa la tipologia di consequential damage. considerati risarcibili.

È quindi importante che il venditore si tuteli dal rischio di dover risarcire danni difficilmente prevedibili e che potrebbero rivelarsi molto ingenti, escludendone la risarcibilità mediante espressa pattuizione. Soccorrono poi in sua tutela i limiti alla risarcibilità dei danni previsti nei diversi ordinamenti e nelle previsioni della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.

Criteri di risarcibilità del danno nei sistemi di diritto civile e di common law

I criteri che presiedono alla risarcibilità dei danni da inadempimento contrattuale sono differenti nei diversi ordinamenti, in particolare tra i sistemi di common law e di civil law.

Sistemi common law

Nell’ambito dei sistemi di common law una disciplina esplicita dei consequential damages si rinviene soltanto nell’ordinamento statunitense, che al paragrafo 2-715-2 dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.) distingue tra incidental e consequential damages stabilendo:
 "(2) Consequential damages resulting from the seller's breach include (a) any loss resulting from general or particular requirements and needs of which the seller at the time of contracting had reason to know and which could not reasonably be prevented by cover or otherwise; and (b) injury to person or property proximately resulting from any breach of warranty."

Questa norma è completata da quella del paragrafo 2-719-3 dell’U.C.C. che stabilisce:

"Consequential damages may be limited or excluded unless the limitation or exclusion is unconscionable. Limitation of consequential damages for injury to the person in the case of consumer goods is prima facie unconscionable but limitation of damages where the loss is commercial is not."

Nell’ordinamento britannico, i criteri applicati sono la causation e la remoteness.

  • La causation è il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno
  • e la remoteness, fa sì che non siano risarcibili i danni che sono una conseguenza too remote dell’inadempimento.

Questo principio della remoteness è stato successivamente chiarito dai giudici attraverso l’introduzione del criterio della "prevedibilità ragionevole". Tuttavia la giurisprudenza ha mostrato orientamenti discordanti, facendo talvolta riferimento alla causalità, talvolta alla prevedibilità.

Sistemi civil law

Nel nostro ordinamento le regole in materia di danni risarcibili derivanti da inadempimento contrattuale sono dettate dagli articoli 1223, 1225 e 1227 del codice civile, che limitano i danni risarcibili a quelli che sono la conseguenza "diretta ed immediata" dell’inadempimento (causalità giuridica), "prevedibili al tempo dell’assunzione dell’obbligazione" e inevitabili. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’art. 1223, riconoscendo la risarcibilità anche dei danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale dell’inadempimento secondo il principio della c.d. regolarità causale.

A conferma della diversità dei criteri adottati dai differenti ordinamenti, si rileva come nell’ordinamento statunitense i consequential damages siano risarcibili a meno che tale risarcibilità non venga espressamente esclusa,  mentre negli ordinamenti di diritto civile i danni indiretti generalmente non sono risarcibili salvo espressa previsione.

Concetto autonomo di consequential damages nella prassi dei contratti internazionali

Come evidenziato, una disciplina esplicita dei consequential damages, si rinviene soltanto nell’ordinamento statunitense. Tuttavia, si ritiene che il termine recepito dal diritto del commercio internazionale si sia reso autonomo rispetto all’ordinamento statunitense di provenienza, così come rispetto a qualsiasi altro ordinamento.

Ciò sarebbe dimostrato dalla frequente presenza di clausole che escludono la risarcibilità dei consequential damages, anche in contratti internazionali sottoposti ad una legge diversa da quella statunitense, spesso addirittura a legislazioni di civil law che non contemplano il concetto stesso di  consequential damages. In genere, quando il termine è incluso in contratti sottoposti a legislazioni di civil law esso deve intendersi come sinonimo di danni indiretti.

Altro elemento dal quale si può desumere l’esistenza di un concetto autonomo di consequential damages è il fatto che sia prassi diffusa nei contratti internazionali quella di definire nei dettagli quali sono quei danni che si considerano consequential: in genere tra questi figura il mancato guadagno insieme con i danni derivanti da pretese di terzi cui i beni o servizi oggetto di contratti internazionali sono destinati.

La tendenza all’esclusione della risarcibilità di tali danni non si è però affermata fino al punto da doversi intendere, che tale esclusione possa presumersi anche in mancanza di espressa pattuizione contrattuale a riguardo.
Pertanto, in mancanza di esplicita previsione, il contraente inadempiente è responsabile per il risarcimento di tali danni.
In assenza di identificazione dei danni consequenziali risarcibili, la determinazione degli stessi come conseguenza dell’inadempimento presenta nel diritto del commercio internazionale difficoltà analoghe a quelle che si riscontrano negli ordinamenti interni.

La risarcibilità dei consequential damages nella prassi della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale

 In base alle norme della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, i rimedi di cui può avvalersi il compratore in caso di inadempimento del venditore fanno salvo il diritto dello stesso a chiedere il risarcimento dei danni.

Gli articoli 74 e 77 della Convenzione pongono come regola fondamentale in tema di risarcimento dei danni per l’inadempimento di una delle obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita internazionale che i danni siano prevedibili e che gli stessi non si possano evitare.
Nel rispetto delle suddette disposizioni anche nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili è stata riconosciuta la risarcibilità di danni che non sono conseguenza immediata dell’inadempimento del venditore.

Una Corte statunitense ha riconosciuto al compratore, in conseguenza della fornitura di componenti difettosi, il risarcimento del danno consistente in costi per l’effettuazione di controlli e verifiche resisi necessari in seguito ai difetti, costi supplementari per accelerare la consegna dei prodotti sostitutivi ordinati presso terzi (Cfr. U.S. District Court, Northern District of New York, 7 settembre 1994, Delchi Carrier S.p.A. c. Rotorex Corp.). Alcune decisioni hanno riconosciuto il diritto del compratore al risarcimento delle spese ragionevoli sostenute per:

  • ispezionare la merce non conforme;
  • gestire e immagazzinare merce non conformi;
  • costi doganali e di spedizione per la restituzione della merce;
  • l’istallazione di prodotti sostitutivi;
  • spese bancarie per il ritrasferimento dei pagamenti;
  • pagamenti IVA persi;
  • ingaggiare un soggetto terzo per esaminare la merce;
  • ottenere credito, consegnare e ritirare la merce difettosa presso e da un sub-acquirente;
  • costi di istallazione e disinstallazione della merce difettosa.

Con specifico riferimento alle ipotesi di danni causati a terzi è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per le spese per rimborsare i sub-acquirenti a causa della merce non conforme.

Conclusioni

Il riconoscimento della risarcibilità dei c.d. consequential damages costituisce una regola comune nella maggior parte delle legislazioni sulla vendita. La risarcibilità degli stessi è riconosciuta anche nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.
Permane tuttavia incertezza circa il tipo di danni consequential che siano considerati risarcibili.

Il primo strumento a tutela del venditore è dunque quello di inserire nel contratto di vendita una clausola che escluda la risarcibilità dei consequential damages. Soccorrono poi a tutela del venditore i criteri a cui è subordinata la risarcibilità del danno nei diversi ordinamenti.

Quanto alle ipotesi in cui trova applicazione la Convenzione di Vienna, in base ai criteri da essa stabiliti, sono risarcibili soltanto i danni prevedibili e non evitabili. Quanto al primo requisito, la prevedibilità è stata esclusa,  ad esempio, perché il venditore responsabile della violazione del contratto non era a conoscenza dei termini del contratto del compratore con un sub-acquirente.

Quanto al requisito dell’inevitabilità del danno, in base all’art. 77 della Convenzione di Vienna, se la parte che invoca l'inadempimento del contratto non prende le misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno risultante dall'inadempimento, incluso il mancato guadagno, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

Infine, spetta alla parte che richiede il risarcimento del danno provare il suo diritto e l’ammontare del danno.

Avv. Matilde Recanati

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