Il nanismo, come affermato anche in una recente intervista dall’Amministratore Delegato di Sace Castellano, riduce la competitività internazionale delle aziende italiane e rappresenta una prioritaria questione da risolvere.
Il legislatore italiano, per ovviare a questo ostacolo, ha messo a disposizione un nuovo strumento a favore delle imprese: il “contratto di rete” (introdotto dall’art. 3 del D.L. 5/2009 e novellato dall’art. 42 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122). La normativa in materia rimette alle parti la facoltà di disciplinare, attraverso un contratto, il funzionamento in concreto della rete d’impresa.
Il contratto di rete nasce da un dibattito sul ruolo e l’identità dei distretti geografici. Ma mentre i distretti costituiscono sistemi produttivi locali di carattere territoriale, le reti si pongono come uno strumento di organizzazione e gestione della filiera produttiva. Esso si diversifica altresì dai consorzi, daigruppi d’impresa, dalle associazioni temporanee d’impresa (ATI), dai semplici coordinamenti aziendali destinati a un singolo progetto o che durano lo spazio di un progetto/finanziamento pubblico e dalle joint venture.
La rete d’impresa rappresenta un valido e poliedrico strumento alternativo rispetto a quelli sopra menzionati: sia perché esso può evolvere verso forme giuridiche differenti (quali le fusioni, le acquisizioni, gli scambi di partecipazioni, la costituzione di società terze) permettendo alle aziende di effettuare più ponderate progressioni, sia per tutta una serie di benefici e agevolazioni che consentono alle aziende di abbattere sensibilmente i costi connessi alle operazioni commerciali sull'estero.
Il contratto di rete ha la funzione di incrementare la capacità innovativa e la competitività degli imprenditori sui mercati esteri attraverso un programma comune, permettendo alla piccole medie imprese di muoversi con la forza di imprese medio grandi, pur preservando la maggior flessibilità, la maggior velocità di reazione al mercato e la qualità produttiva tipiche delle aziende di dimensioni minori. Le imprese possono, inoltre, in tal modo preservare la loro indipendenza.
La stipula del contratto di rete d’impresa consente, inoltre, di usufruire di vantaggi:
- amministrativi, poiché permette di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e di stipulare convenzioni con l’A.B.I
- fiscali, mediante un regime di sospensione d’imposta
- finanziari, accordando l’accesso al credito e ai finanziamenti.
Incentivi fiscali
La manovra economica contenuta nella L. 122/2010 prevede la possibilità di usufruire di provvedimenti agevolativi e di promozioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, seppure i criteri utilizzati varino da regione a regione.
Gli incentivi consistono nella sospensione d’imposta relativa alla quota di utili accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato.
In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limitedi:
- Euro 1.000.000 per ciascuna impresa partecipante alla rete
- Euro 20.000.000 per ogni rete costituita nel 2011
- euro 14.000.000 nel 2012 e nel 2013.
L’accesso alle agevolazioni fiscali presuppone che siano stati rispettate le seguenti fasi: redazione del contratto di rete mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; adesione al contratto di rete e istituzione di un fondo patrimoniale comune; asseverazione del programma di rete.
Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2011 individua poi, ai sensi dell’art. 42 D.L. 78/2010, i requisiti che devono avere le imprese per poter ottenere l’asseverazione in oggetto, consistente nella verifica preventiva da parte dei soggetti abilitati circa la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese che vi hanno aderito. L’asseverazione è attestata entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall’organo esecutivo comune della rete d’impresa risultante dalla stipula del contratto stesso.
Il beneficio fiscale spetta a condizione che:
- le somme accantonate siano utilizzate perrealizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti per il programma di rete
- gli investimenti sianospecificatamente individuati dal programma comune di rete (per esempio:i costi sostenuti per l’acquisto o utilizzo di beni, strumentali e non, e servizi, nonché per l’utilizzo di personale; i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete, etc).
Il regime di sospensione di imposta cessa nel momento in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio, ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. Al fine di poter beneficiare di tali incentivi le imprese contraenti devono anche risultare in utile.
Supponiamo che un’azienda X conferisca al fondo (mediante denaro, beni, servizi e/o opera) Euro 100 (con utile di bilancio di 150 e accantonamento a riserva di 150) e la società Y Euro 400 (con perdita di bilancio). Tali conferimenti confluiscono nel fondo comune che diviene pari a Euro 500. Ne consegue che, a condizione che il conferimento venga utilizzato per gli scopi del contratto di rete, l’impresa vedrà il proprio reddito pari a Euro 100 detassato mentre, evidentemente, l’azienda Y non potrà usufruire di alcuna agevolazione fiscale.
Fondo comune
Il fondo di rete d’impresa può prevedere apporti diversificati mediante conferimento in denaro o di beni materiali e/o immateriali, prestazione di servizi.
La circolare N. 4/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che la normativa in oggetto rappresenta un'innovazione rispetto alla previgente disciplina, laddove è stabilito che l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete. Va, tuttavia, puntualizzato che seppur l’istituzione del fondo patrimoniale comune sia facoltativa, essa rappresenta pur sempre la condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
Quali sinergie?
Il contratto di rete prevede che le parti si impegnino a collaborare operativamente attraverso lo scambio di informazionidi natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica. Si tratta di un contratto idoneo a disciplinare tanto l’ambito produttivo quanto quello distributivo ovvero il coordinamento tra l’uno e l’altro. Le imprese hanno infatti la facoltà di adottare:
- programmi di produzione e di marketing
- un marchio comune
- siti web condivisi su cui attivare vendite e-commerce
- software comuni per gestire la contabilità, le certificazioni, la documentazione doganale e quella relativa alle spedizioni e ai trasporti internazionali, etc.
Il contratto di rete consente quindi alle filiere di subfornitura, spesso situate in diversi paesi, di realizzare forme di coordinamento più efficaci rispetto a quelle perseguibili attraverso contratti bilaterali che uniscono a due a due gli anelli della catena. Tale frammentazione accresce i rischi di dispersione delle risorse e accresce i costi di controllo.
Contenuti del contratto di rete
Il contratto di rete dovrà, pertanto, prevedere dettagliatamente e con precisione una serie di elementi, che qui si vanno sinteticamente ad elencare:
- l’oggetto della cooperazione: un servizio, un progetto di ricerca, di produzione, di vendita, di acquisto
- un’accurata ripartizione del lavoro/compito/contributo di ognuno degli aderenti alla rete al progetto o al servizio
- le penali e/o le sanzioni nel caso in cui il singolo membro della rete non raggiunga gli obiettivi a lui affidati
- chi si occuperà della elaborazione del servizio o progetto
- i parametri di misurazione della redditività del progetto o servizio, business plan, tempi e modalità di realizzazione
- chi e come coordinerà i membri della rete nella realizzazione del progetto o servizio
- le modalità non contenziose di risoluzione di possibili conflitti tra i membri della rete
- le modalità contenziose: i tipi di arbitrato.
Per riportare un esempio concreto, si pensi ad alcune aziende che vogliano esplorare nuovi mercati ed essere competitivi, attraverso la partecipazione a fiere internazionali o attraverso l’acquisto di materie prime a prezzi maggiormente convenienti.
In tal caso la rete avrà la funzione di organizzare la partecipazione alla fiera e la predisposizione di una rete di intermediari (agenti, distributori) oppure la costituzione di un gruppo di acquisto per ottenere i migliori prezzi delle materie prime in ragione dei maggiori quantitativi richiesti.
I costi dei servizi relativi alla fiera o per l’acquisto delle materie prime saranno corrisposti attraverso il fondo della rete d’impresa e, soltanto in un secondo momento, riaddebitati alle singole imprese contraenti.
Avv. Diego Comba e Avv. Monica Rosano