In ragione di questa diatriba giurisprudenziale che, una volta risolta, avrà effetti molto più pratici che teorici sulle sorti del diritto al compenso del procacciatore d’affari, è necessario in prima battuta comprendere le differenze sussistenti tra le diverse figure di mediatore, agente e procacciatore d’affari.
Mediatore
La figura del mediatore è ben descritta all’art. 1754 c.c. laddove si prevede che “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
L’istituto si compone, pertanto, di due elementi:
- l’uno riguardante la messa in relazione tra due o più parti
- l’altra riguardante la totale indipendenza del mediatore da dette parti.
Sulla base della sopra descritta identificazione normativa, la legge 39/1989 prevede che l’attività di mediazione debba essere esercitata da soggetti a ciò abilitati tramite l’iscrizione all’apposito ruolo professionale.
Si aggiunge, per completezza, che anche se il successivo DLGS 59/2010 prevede l’eliminazione dei ruoli, stabilisce altresì che l’esercizio di tali attività debbano essere oggetto di apposita dichiarazione e certificazione, comportando, così, la necessaria iscrizione dei mediatori agli appositi registri istituiti presso le Camere di commercio.
Proprio l’iscrizione, infatti, giustifica e fonda l’insorgenza al diritto alla provvigione da parte del mediatore. In assenza di tale iscrizione, si discute, infatti, in giurisprudenza, se il contratto debba ritenersi nullo o semplicemente inidoneo a far nascere il diritto alla provvigione.
Al di là del dibattito giurisprudenziale circa la nullità o meno del contratto, resta il dato effettivo, riguardante il fatto che, in assenza di iscrizione, il mediatore perde il diritto alla provvigione in ragione di quanto previsto dalla legge 39/1989.
Agente di commercio
La figura dell’agente di commercio è disciplinata dall’art. 1742 e seguenti del Codice Civile che lo identifica come un soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Le caratteristiche di tale figura sono, quindi:
- il carattere continuativo della prestazione
- l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti
- la determinazione della zona.
L’agente, pertanto, pur non essendo un soggetto subordinato al preponente opera nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, percependo, per la propria attività, una retribuzione.
Tale normativa nazionale, confluita all’interno del Codice Civile, discende dal recepimento della Direttiva 86/653/CEE la quale osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente all’apposito albo.
E’ doveroso, pertanto, interrogarsi circa l’eventuale possibilità di applicazione analogica di quest’ultima previsione al contratto di mediazione.
Se a tale interrogativo seguisse una risposta positiva, infatti, il presupposto per cui la provvigione del mediatore dipende dalla propria iscrizione al registro dei mediatori, dovrebbe necessariamente venire meno.
In realtà, la giurisprudenza italiana ha inteso dirimere la questione, ritenendo legittima la disciplina nazionale in tema di mediazione, essendo, quest’ultima figura, soggetto ben distinto dall’agente.
- Se l’agente, infatti, opera in una condizione di stabilità e riceve il proprio mandato da una sola delle parti che provvede, per altro, anche alla sua retribuzione
- nel caso del mediatore, sussiste una figura non caratterizzata da stabilità e che agisce in condizione di terzietà rispetto alle eventuali future parti del contratto di cui promuove la conclusione.
Procacciatore d’affari
La terzietà è caratteristica propria anche della figura del procacciatore d’affari. Il procacciatore d’affari è un soggetto che agisce nell’interesse del preponente (per questo assimilabile al contratto di agenzia), ma non è legato allo stesso da un rapporto di carattere stabile e continuativo (per questo assimilabile al mediatore).
Quella di procacciamento d’affari, a differenza delle due figure giuridiche precedentemente individuate, si inserisce nell’alea dei contratti atipici, in quanto non disciplinato da alcuna norma giuridica e proprio questo, con tutta probabilità, costituisce l’elemento che rende tale figura così soggetta ad interpretazioni e a riferimenti analogici rispetto a quella dell’agente e del mediatore.
In questa situazione, quindi, si è venuto a creare un forte contrasto giurisprudenziale in relazione alla necessità di iscrizione da parte del procacciatore nell’elenco dei mediatori presso le relative Camere di Commercio.
L’applicabilità della legge L. 39 del 1989 al procacciatore d’affari è, infatti, una questione che con l’ordinanza sopra citata, la Corte di Cassazione Sezione II ha inteso sottoporre all’analisi delle Sezioni Unite.
Sussistono due diversi orientamenti in merito.
- L’uno sostiene che la suddetta disciplina non possa essere applicata al procacciatore d’affari, trattandosi di due figure giuridiche distinte e basando tale distinzione sulla terzietà che il mediatore avrebbe rispetto alle parti a differenza del rapporto che collega il procacciatore d’affari ad una delle parti.
- L’altro afferma che pur essendoci tale diversità, sarebbe pur sempre identificabile un nucleo comune alle due figure consistente nell’interposizione del soggetto mediatore e procacciatore tra le altre parti contrattuali. Ciò determinerebbe l’applicabilità della norma anche al procacciatore d’affari con la conseguenza della perdita del diritto alla provvigione in assenza di iscrizione.
Il primo approccio interpretativo appare diretto a preservare il diritto al pagamento di una prestazione da parte di un soggetto che, pur non avendone l’autorizzazione, ha comunque svolto un’attività in favore dei soggetti a cui ha fatto concludere il rapporto.
La seconda e più recente interpretazione, invece, pare avere quale scopo primario quello di combattere l’abusivismo di soggetti che svolgono tale attività senza averne l’autorizzazione.
Va fatto presente, da ultimo, che il contratto di mediazione prevede anche una figura così detta di “mediatore unilaterale”, ovvero di un soggetto che viene incaricato da una sola delle parti contrattuali, così come previsto per il procacciatore e che, trattandosi di mediazione, è sottoposta all’applicazione della L. 39.
Tale analogia potrebbe far propendere per la seconda e più recente teoria, tuttavia, si attende la decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite allo scopo di avere, finalmente, un orientamento comune in materia.
Avv. Eleonora Greppi