L’individuazione del giudice competente rappresenta un passaggio imprescindibile e talvolta dirimente per le sorti del giudizio nelle controversie internazionali. Si tratta tuttavia di un aspetto che non è sempre facile determinare, soprattutto se si considerano i contratti di vendita internazionale conclusi tramite lo scambio di offerte, ordini, conferme d’ordine, accompagnati magari da condizioni generali di vendita e/o di acquisto.
In ambito europeo, la norma di riferimento per determinare la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale è il Regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis), che ha sostituito il previgente Regolamento CE 44/2001[ref]Regolamento CE 44/2001[/ref].
Il Regolamento Bruxelles I bis prevede che, in assenza di una espressa clausola di deroga del foro validamente accettata per iscritto, che individui quale sarà il giudice competente a decidere l’eventuale controversia insorta tra le parti (ex art. 25 del Regolamento), la giurisdizione sarà determinata essenzialmente sulla base di due principi:
- quello c.d. generale del foro del convenuto (art. 4), secondo cui le persone domiciliate in uno Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato
- in alternativa, secondo il principio dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (art. 7).
Con riguardo a tale seconda opzione, la norma dice espressamente cosa si debba intendere per “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”. E precisa che, se si tratta di compravendita di beni, è “[..] il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7, comma 1, lett. b) primo trattino).
Quando la controversia riguarda la vendita tra soggetti domiciliati in Paesi diversi dell’Unione Europea, la parte che intende tutelare i propri diritti (ad esempio, il venditore per il mancato pagamento del prezzo), ha la possibilità di scegliere se adire, alternativamente, il Giudice dello Stato membro ove la controparte è domiciliata, oppure quello del luogo di consegna delle merci oggetto del contratto.
È quindi molto importante stabilire con chiarezza il luogo di consegna delle merci. I termini di resa Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, tra i vari aspetti, individuano anche il luogo di consegna della merce.
Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia UE si è già espressa sul punto, con le note sentenze del 25.2.2010 (causa C-381/08, nota come “Car Trim”) e del 9.6.2011 (causa C-87/10, nota come “Electrosteel Europe”), affermando che la determinazione contrattuale del luogo di consegna della merce può avvenire anche tramite l’accettazione di una clausola Incoterms® Ex Works.
Soltanto nel caso in cui il luogo di consegna non sia stato determinato contrattualmente, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. b) primo trattino, Regolamento Bruxelles Ibis, ha giurisdizione il giudice dello Stato membro del luogo di destinazione (effettiva) della merce (ossia, luogo in cui “l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni”).
In proposito, si rinvia all’articolo “Vendita internazionale di beni: efficacia degli Incoterms per determinare la giurisdizione”. In particolare, con la sentenza Car Trim la Corte ha chiarito che “in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita”.
Successivamente, la pronuncia Electrosteel Europe ha precisato che, “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice adito deve tener conto di tutti i termini e le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale [..]”.
Sebbene la Corte di Giustizia abbia reso le predette sentenze con riguardo all’art. 5, punto 1, lett b) primo trattino del regolamento 44/2001 e con riferimento agli Incoterms® 2000, le medesime conclusioni valgono anche con riferimento alle norme attuali, ossia l’art. 7, punto 1, lett. b) primo trattino e la versione attualmente in vigore degli Incoterms® 2020, che sono sostanzialmente identiche a quelle oggetto di valutazione nei precedenti richiamati.
Suprema Corte
Dopo alcune pronunce in senso contrario (cfr. Cass. 15891/2022; Cass. 17566/2019; Cass. 32362/2018; Cass. 24279/2014), l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 11346/2023 dello scorso 2 maggio 2023, resa nell’ambito di una controversia tra una società venditrice italiana e una azienda acquirente francese, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di un importante quantitativo di merce, dovendo decidere circa il difetto di giurisdizione sollevato dal compratore francese nell’ambito del giudizio dallo stesso instaurato in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore italiano, la Cassazione si è uniformata all’orientamento adottato dalla Corte di Giustizia UE nei casi Car Trim e Electrosteel, attribuendo alle clausole Incoterms® EXW un ruolo determinante ai fini del radicamento della giurisdizione.
Sentenza in commento
La Suprema Corte ha affermato che “In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms® Ex Works (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna”. Nella specie, la Suprema Corte ha affermato che la clausola "Ex Works" - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente (venditrice italiana), sia negli ordini provenienti dall'acquirente francese - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna.
Arianna Ruggieri