1 aprile 2008

L'obbligo di non concorrenza

di lettura
L'art. 23 della Legge Comunitaria 23/12/2000 ha modificato le norme italiane sul contratto di agenzia, aggiungendo un secondo comma all'art. 1751-bis del codice civile relativo all'obbligo di non concorrenza postcontrattuale. 

L'eventuale obbligo dell'agente di non svolgere attività concorrente dopo la fine del contratto darà luogo al pagamento di un'indennità. 

La norma che introduce tale modifica dice di attuare la direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio. Si tratta però di un'affermazione inesatta, non essendo previsto alcun obbligo in tal senso nella direttiva: la direttiva europea è stata usata come pretesto per poter far passare la nuova norma all'interno della legge comunitaria.

La portata essenziale della nuova disposizione è che, ove l'agente accetti un patto di non concorrenza postcontrattuale, il preponente dovrà poi corrispondergli, in occasione della cessazione del rapporto, una indennità di natura non provvigionale. Si tratta quindi di un obbligo che presuppone l'esistenza di un patto di non concorrenza.

Ora, trattandosi di un patto eventuale, è evidente che se le parti nulla hanno previsto in merito (come accade nella maggior parte dei casi) non vi è alcun obbligo di non concorrenza dopo la fine del contratto, e non sorge quindi neppure alcun obbligo di indennità ai sensi dell'art. 1751-bis c.c.

Ove invece sia previsto un obbligo di non concorrenza postcontrattuale, l'agente avrà diritto ad un indennizzo. Ma come calcolarlo? 

L'entità dell'indennizzo

La nuova norma chiarisce che tale determinazione è affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. Quindi, fino a quando non ci saranno accordi economici in materia, le parti sono libere di concordare qualsiasi criterio di calcolo.

Ove, però, le parti non vi provvedano, l'indennità sarà determinata dal giudice in via equitativa tenendo conto dei seguenti parametri:

  • la media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto e la loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo
  • le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • l'ampiezza della zona assegnata all'agente
  • l'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (agente monomandatario).

Le precauzioni da prendere

Prima di inserire nel contratto di agenzia una clausola di non concorrenza postcontrattuale, occorre domandarsi se ne valga veramente la pena. A questo proposito occorrerà valutare se l'impedire all'agente di operare per un certo periodo dopo la fine del contratto per dei concorrenti nella stessa zona comporti per il preponente vantaggi rilevanti e, in caso affermativo, se sia possibile far valere efficacemente tale pretesa (e se si è in grado di accertare e provare eventuali violazioni e se si riescono a mettere in opera misure dissuasive efficaci in caso di violazione).

Ove si giunga alla conclusione che la clausola è opportuna (e sempreché l'agente sia disposto ad accettarla) si tratterà di negoziarne la remunerazione, concordando dei criteri di calcolo che portino ad una indennità compatibile con i vantaggi derivanti dall'assunzione dell'obbligo in questione. Assolutamente da evitare la soluzione consistente nel pattuire l'obbligo di non concorrenza postcontrattuale senza fissare i criteri di calcolo, in quanto si rischia che essa venga determinata dal giudice in base ai criteri, molto elastici, previsti dalla norma.

I contratti in corso

La nuova norma è entrata in vigore il 1° giugno 2001. Ciò significa che le clausole di non concorrenza postcontrattuale contenute in contratti stipulati dopo tale data sono soggette alla nuova disciplina.

Per quanto riguarda i contratti con agenti stranieri, la nuova disciplina è applicabile nella misura in cui il contratto sia assoggettato alla legge italiana.
In questo caso, infatti, non è possibile evitare l'applicazione della norma, il cui carattere imperativo è fuori discussione. Ove invece il contratto sia soggetto alla legge di un altro paese (ad es. quello dell'agente), si tratterà di verificare il regime applicabile sotto tale legge.

Una terza possibilità, che però non appare di regola consigliabile, in quanto troppo macchinosa, è quella di sottoporre il contratto di agenzia nel suo complesso alla legge italiana e di sottoporre, però, alcune materie, tra cui l'obbligo di non concorrenza, alla legge di un altro paese, che non preveda una remunerazione per l'obbligo di non concorrenza postcontrattuale.

Fabio Bortolotti

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