Per i rapporti nati prima di tale data, continueranno ad essere applicate le norme antecedenti. Il nuovo provvedimento rientra nel più ampio progetto di riforma organica del Codice Civile che, intervenendo a più riprese a partire dalla fine del 2012, ha apportato numerose modifiche tese al ravvicinamento dell’ordinamento russo agli ordinamenti occidentali in merito al diritto societario, ai contratti e ai rapporti tra operatori di diritto russo e operatori stranieri.
La nuova legge cerca di disciplinare i rapporti giuridici tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi, ove l’elemento di estraneità influisce sulla disciplina applicabile alle singole fattispecie.
Per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed alle obbligazioni extracontrattuali il Legislatore russo ha preso spunto dai Regolamenti Comunitari conosciuti come “Roma I “e “Roma II”. Anche in passato il Codice Civile Russo, per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aveva preso spunto dalla Convenzione di Roma del 1980, facendo propri, agli artt. 1210 e 1211 del Codice, sia il principio della libera scelta tra le parti, sia il principio cosiddetto del “collegamento più stretto” (e della prestazione caratteristica).
Orbene, così come il Regolamento 593/2008 (Roma I) è intervenuto per regolamentare in maniera più dettagliata la materia (nello specifico intervenendo con l’elencazione di molteplici fattispecie all’art. 4), allo stesso modo sembra essere orientato il riformato art. 1211 del Codice Civile Russo. La legge non è intervenuta soltanto in merito alla disciplina di dettaglio, ma ha chiarito alcuni concetti chiave della materia del Diritto internazionale privato, quali, a titolo di esempio la distinzione tra norme imperative e norme di applicazione necessaria e la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e principi di “ordine pubblico internazionale”.
Per quanto riguarda invece la legge applicabile alle obbligazioni di natura extracontrattuale si segnalano in particolare gli aspetti riguardanti gli illeciti civili e i casi di arricchimento senza causa.
Di seguito verranno illustrate le disposizioni ritenute più incisive e rilevanti per le imprese straniere che si troveranno ad operare sul territorio della Federazione Russa.
Disposizioni Generali di Diritto Internazionale privato
Fermo restando il principio della libera scelta della legge applicabile, è stato introdotto e ben chiarito il concetto di “norme di applicazione necessaria”. Il riformato art. 1192 del Codice Civile Russo evidenzia questa particolare categoria di norme che, come ben noto negli ordinamenti occidentali, costituiscono un limite al principio di autonomia contrattuale delle parti e trovano applicazione a prescindere dalla scelta effettuata dalle Parti. In passato nell’ordinamento non era molto chiara invece la distinzione tra norme imperative in genere, previste in diversi articoli del Codice (a titolo esemplificativo art. 422, art. 1212, 1223) e le norme da considerarsi appunto di applicazione necessaria, definizione quest’ultima più volte precisata dalla giurisprudenza russa che in più occasioni aveva chiarito che non tutte le norme imperative devono essere considerate di applicazione necessaria e pertanto inderogabile. Ovviamente bisognerà attendere nuove pronunce basate sulle nuove norme prima di poter affermare l’effettiva portata dell’introduzione di questa nuova categoria di norme nell’ordinamento russo.
Per quanto riguarda invece la distinzione tra principi di “ordine pubblico interno” e “ordine pubblico internazionale” il riformato art. 1193 del Codice Civile Russo afferma che, nell’interpretare il concetto di ordine pubblico, deve necessariamente tenersi conto dell’elemento di “estraneità” presente nel rapporto giuridico considerato, con la conseguenza che, in presenza di tale elemento, l’interprete dovrà considerare il concetto di “ordine pubblico” non come inteso in ambito domestico, bensì nella diversa accezione di “principio di ordine pubblico internazionale”. Non essendo questa la sede opportuna per chiarire la differenza tra la natura dei due diversi principi, si rimanda alla ormai sopita disputa che è stata oggetto di analisi in passato anche tra i paesi Ue.
Lex Contractus
La vecchia formulazione dell’art. 1210, pur contenendo il principio della libertà di scelta delle parti sulla legge applicabile ad un contratto, aveva creato numerosi dubbi interpretativi in merito al comma 5 dello stesso articolo, laddove stabiliva che, nonostante la scelta operata dalle parti, qualora la legge del paese con il quale il contratto avesse il collegamento più stretto contenesse norme imperative, queste ultime avrebbero comunque trovato applicazione.
La nuova formulazione del comma 5 cerca invece di restringere il campo di applicazione della norma, stabilendo che tali implicazioni riguardanti le norme imperative troveranno applicazione soltanto nel caso in cui, al momento della scelta operata dalle parti, tutti gli elementi sostanziali del contratto siano riconducibili ad un solo Paese (diverso ovviamente da quello prescelto dalle Parti).
Non meno importante è la riforma dell’art. 1211 che stabilisce un sistema più articolato e preciso per determinare la legge applicabile ad un contratto nel caso in cui le parti non abbiano proceduto alla scelta, prevedendo un elenco al pari di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 593/2008 (Roma I) che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 all’interno dell’UE.
Secondo tale articolo il giudice dovrà partire dall’applicazione dei criteri stabiliti nei commi da 1 a 8 dell’articolo in esame. Tale elenco tuttavia non è da ritenere tassativo, in quanto il giudice, eccezionalmente, può discostarsi dai criteri summenzionati qualora accerti che effettivamente i termini essenziali, le condizioni stabilite dalle parti, le circostanze del caso, fanno desumere chiaramente che il collegamento più stretto è con la legge di un paese diverso da quello riconducibile all’elenco contenuto nell’articolo 1211.
È da notare inoltre che l’elenco di cui all’art. 1211 ha introdotto nuove fattispecie che prima erano considerate in misura meno rilevante, quali ad esempio:
- il franchising (l’art. 1211 c.6 stabilisce che, in mancanza di scelta, si applicherà la legge del paese del Franchisor)
- i contratti di licenza (secondo l’art. 1211 c.8 risulterà applicabile la legge del paese sul cui territorio il licenziatario utilizza effettivamente i diritti di licenza, ma se i paesi oggetto di licenza sono molteplici la legge che troverà applicazione sarà quella del paese della sede del Licenziante).
Altri casi
Vengono stabilite inoltre alcune regole che risultano in Ue ormai consolidate, quale ad es. la legge applicabile nel caso in cui si tratti di immobili (la legge applicabile è quella dove l’immobile si trova), piuttosto che nei contratti con i consumatori (in questo caso la legge applicabile è inderogabilmente quella del paese del consumatore).
Ulteriori ipotesi che in questa sede si menzionano soltanto ai fini di completezza, riguardano la legge applicabile ai contratti di mandato, nonché ai contratti che prevedono una surrogazione (si pensi ad esempio al caso di un fideiussore che abbia assolto agli obblighi del debitore principale).
Ulteriore menzione merita infine un caso particolare, che riguarda la legge applicabile agli accordi interni tra i soci di una società. Si pensi ad esempio al caso in cui tra soci di una società di diritto russo, aventi residenza o sede legale in diversi Paesi, vengano stipulati dei patti parasociali. In virtù delle intervenute modifiche il patto parasociale (da considerarsi accordo, quindi contratto, tra i soci di diversa nazionalità) potrebbe essere soggetto ad una legge diversa da quella russa.
Obbligazioni extracontrattuali
Le nuove norme introdotte espandono in maniera significativa la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile anche nel caso di obbligazioni sorte da un illecito contrattuale piuttosto che nel caso di obbligazioni derivanti da indebito arricchimento.
In conclusione il legislatore russo sembra continuare nel percorso di rinnovamento del diritto civile, tenendo conto non soltanto degli orientamenti interni (dettati dalla giurisprudenza), ma anche della dottrina maggioritaria e della prassi in essere nei principali ordinamenti occidentali. Gli studiosi del diritto in Russia affermano che sono necessarie altre riforme, ma allo stesso tempo si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti con le recenti riforme.
Alessandro Russo