9 aprile 2008

Modello di contratto di vendita internazionale

di lettura
I modelli della Camera di Commercio Internazionale cercano di realizzare un ragionevole compromesso tra le esigenze delle due parti che possono fare affidamento, in linea di principio, sul fondamentale equilibrio del testo contrattuale.

I modelli di contratto della Camera di Commercio Internazionale vengono elaborati da un gruppo di lavoro composto da giuristi di vari paesi. Ciò ha permesso di realizzare un testo che unisce un alto livello qualitativo alla massima concretezza.

La Camera di Commercio Internazionale ha già elaborato, nel contesto della Commissione delle pratiche commerciali internazionali, due modelli aventi per oggetto rispettivamente l'agenzia commerciale e la concessione di vendita (importazione esclusiva), disponibili in inglese, francese e italiano (l'edizione trilingue è pubblicata dalla Sezione italiana dalla CCI), che rappresentano uno strumento essenziale per l'operatore che debba mettere a punto un contratto internazionale di questo tipo.

Il nuovo modello di contratto di vendita della CCI è stato predisposto per disciplinare la vendita di prodotti manufatturati destinati alla rivendita.
Ciò significa che si è inteso escludere da un lato la vasta gamma delle materie prime, prodotti agricoli, ecc., per i quali già esistono numerose condizioni generali settoriali, e dall'altro la vendita di macchinari ed impianti (di solito venduti direttamente all'utilizzatore finale) per i quali si presentano problemi particolari di cui già tengono conto altri modelli.

I "manufactured goods intended for resale", oggetto del modello della CCI, coprono un campo amplissimo (che spazia dai televisori alle scarpe, dalle magliette al personal computer) per il quale l'esigenza di un modello contrattuale è particolarmente sentito.

Questo modello contrattuale offre all'utilizzatore una vera e propria guida alle differenti opzioni che un simile contratto comporta. Ciò viene realizzato suddividendo il contratto in due parti:

  • la prima parte contiene una sezione da riempire, scegliendo tra le varie possibili soluzioni suggerite ed inserendo i dati specifici del contratto (tipo di prodotto, quantità, termine di consegna, ecc.)
  • la seconda parte contiene le vere e proprie "condizioni generali", organizzate in modo da integrare quanto scelto dagli interessati nella prima parte.

Ad esempio, per quanto riguarda le modalità di trasporto, il riquadro A-3 della parte speciale indica i vari termini commerciali (Incoterms), invitando le parti a barrare la casella del termine prescelto ed indicare il nome del vettore.

Ove nessuna scelta venga effettuata, è previsto espressamente nelle condizioni generali che la vendita sarà "Ex Works". Con questa tecnica si intende aiutare le parti a scegliere l'opzione migliore (anche rinviando all'introduzione che illustra vantaggi e svantaggi delle varie opzioni), fornendo però comunque un "paracadute", cioè una soluzione standard applicabile automaticamente nel caso in cui le parti omettano di effettuare una scelta. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle modalità di pagamento.

Il riquadro A-7 della parte speciale prevede quattro azioni:

  • pagamento dopo la consegna (con possibilità però di prevedere che venga aperta a copertura dello stesso una garanzia bancaria: "payment on open account backed by bank guarantee")
  • pagamento anticipato
  • pagamento contro documenti
  • pagamento mediante lettera di credito.

Per ciascun tipo di pagamento si indica poi una serie di ulteriori opzioni a cui le parti potranno far riferimento. Anche qui è stata utilizzata la tecnica consistente nel prevedere nella seconda parte del contratto una soluzione "paracadute" che scatta ogni qualvolta le parti non abbiano effettuato la loro scelta, utilizzando le caselle previste dalla parte speciale.
Ad esempio se le parti optano per il pagamento mediante credito documentario, senza ulteriori precisazioni, l'Art. 5,3 delle condizioni generali stabilisce espressamente che dovrà trattarsi di un credito irrevocabile emesso da una banca di buona reputazione, notificato al venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna.

Un'altra caratteristica innovativa del modello è costituita dalla scelta di sottoporre il contratto alla legge uniforme delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale, prevista dalla convenzione di Vienna del 1980.
In altri termini, nel costruire le regole contenute nel modello ci si è basati sulla normativa internazionale della convenzione, invece che su norme interne di un singolo ordinamento.

Naturalmente tale impostazione comporta l'esigenza di sottoporre il contratto alla disciplina uniforme di Vienna, in modo da garantire il massimo coordinamento tra le condizioni generali e la disciplina di legge applicabile al contratto. Di qui la scelta, contenuta nell'Art. 1.2 delle condizioni generali, di richiamare espressamente le norme della Convenzione 1980 sulla vendita internazionale. In questo modo la disciplina uniforme di Vienna viene ad applicarsi, per espressa scelta delle parti, anche in una serie di situazioni in cui si sarebbe altrimenti fatto riferimento ad una legge "interna" sulla vendita, in particolare quando la legge altrimenti applicabile sarebbe stata quella di uno Stato non aderente alla Convenzione di Vienna.

Fabio Bortolotti

Il modello di contratto di vendita internazionale della CCI è in edizione trilingue (italiano, inglese, francese).

Informazioni:
Sezione italiana CCI 
Tel. 06 42034301
Fax 06 4882677
mail          
link

Tag dell'informativa
Manufatti destinati alla rivendita
Contrattualistica
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.
Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
15 maggio 2023 Novità in arrivo per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n.19, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
11 aprile 2023 Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: tre criticità
Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice.
Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
13 marzo 2023 Franchising internazionale immateriale: strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa innanzitutto rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più, per il partner commerciale che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.