Prova ne è che dopo i ben noti e acclamati BRICS un nuovo termine è stato coniato da illustri economisti per indicare le nuove economie emergenti: MINT (Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia).
L’imprenditore che vuole approcciare questo mercato a seconda del grado di rischio che vuole assumersi dovrà decidere tra investimento diretto e investimento indiretto.
1. Investimento indiretto
L’investimento indiretto sicuramente rappresenta il grado più basso di rischio: con un investimento limitato ed una buona conoscenza del mercato, sarà possibile operare in Turchia senza prevedere la costituzione di una stabile organizzazione. Ebbene, gli strumenti legali tipici per questo tipo di ingresso “light” sono sicuramente rappresentati dai contratti di distribuzione ovvero di agenzia. Una volta che l’imprenditore ha quindi individuato la formula più idonea (distribuzione o agenzia), deve risolvere il problema della scelta della legge applicabile al rapporto: sarà la legge italiana ovvero quella turca a disciplinare il contratto?
Contratto di distribuzione
E’ prassi che chi effettua l’investimento voglia giocare con le proprie regole. Tuttavia, oltre a doversi scontrare con una diversa cultura, non è detto che le proprie regole siano sempre le più vantaggiose. Come noto, il contratto di distribuzione costituisce una forma atipica di contratto che non trova una regolamentazione tipizzata nel nostro ordinamento essendo un contratto a causa mista. Tale forma di contratto troverà pertanto la propria fonte primaria nella libertà contrattuale riconosciuta alle parti, libertà che sarà limitata dalle disposizioni del legislatore nazionale e comunitario in materia di regolamentazione del mercato.
Lo stesso vale per l’imprenditore che decida di far regolare il rapporto dalla legge turca. Anche secondo l’ordinamento locale il contratto di distribuzione si presenta come un contratto a causa mista dove le parti sono libere di determinarne il contenuto, tenendo però in considerazione le disposizioni regolamentari dell’Antitrust.
Contratto di agenzia
Discorso diverso invece per la normativa sui contratti di agenzia. La circostanza che la Turchia non sia membro della Comunità Europea, consente alla stessa di sottrarsi ai rigidi meccanismi normativi impartiti dal legislatore Europeo e quindi alla Direttiva Comunitaria 86/653 nonché ai relativi Accordi Economici Collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio.
I contratti di agenzia trovano la loro fonte normativa nel codice delle obbligazioni e nel nuovo codice del commercio Turco (artt. 102 e segg) che riservano un trattamento di maggior favore nei confronti della società preponente visto che:
- non sussistono delle norme che vietano il c.d. star del credere
- non sussistono dei meccanismi tipizzati di determinazione dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto per fatto diverso dalla colpa dell’agente
- è riconosciuta una piena libertà del preponente nel determinare e modificare la c.d. clientela direzionale.
2. Investimento diretto
L’investimento diretto può assumere diverse forme esplicitandosi, ad esempio, in una Joint Venture societaria o commerciale ovvero in entità individuali con un grado di autonomia giuridica variabile (minima nel caso di ufficio di rappresentanza – massima per le persone giuridiche i.e. società di capitali). Le forme giuridiche più utilizzate negli investimenti diretti in Turchia sono: ufficio di rappresentanza, filiale, società a responsabilità limitata, società per azioni.
Ufficio di rappresentanza (liaison office)
E’ la forma giuridica in assoluto meno onerosa per l’investitore visto che la stessa non gode di autonomia ed indipendenza giuridica rispetto alla società madre (parent company). L’ufficio di rappresentanza si presenta come trasposizione sul territorio Turco dell’entità giuridica straniera, avente il fine principale di “esplorare il mercato”. Proprio per la sua natura, l’Ufficio di Rappresentanza:
- non può svolgere alcuna attività commerciale limitandosi a fungere da “finestra” sul mercato
- non ha personalità giuridica
- non ha un capitale sociale proprio
- non è soggetto attivo IVA, ma solo centro di costo per la parent company.
L’apertura dell’Ufficio di Rappresentanza presuppone una serie di adempimenti che vanno dalla richiesta di un’apposita licenza (di durata non superiore a 3 anni, rinnovabili) alla nomina di un rappresentante legale, che dovrà ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro, all’obbligo di svolgere un’attività di reportistica da trasmettere alle competenti autorità locali con cadenza semestrale.
Filiale (branch office)
Figura ibrida che si pone a metà strada tra l’ufficio di rappresentanza e le società di capitali, si potrebbe paragonare – volendo guardare al sistema italiano – alla sede secondaria di società estera ex art. 2508 c.c.
La branch, infatti, al pari dell’ufficio di rappresentanza non gode di autonomia patrimoniale ed indipendenza giuridica, ricadendo sulla parent company ogni responsabilità per gli atti compiuti e le obbligazioni assunte sul territorio Turco. Tuttavia, a differenza dell’ufficio di rappresentanza la stessa potrà svolgere attività di impresa ossia commerciale in nome e per conto della parent company.
Discussa, invece, la questione se la branch abbia autonomia patrimoniale visto che - al momento della registrazione - viene richiesta l’indicazione ed allocazione di un fondo da destinare alla stessa. E’ opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che tale fondo non costituisca requisito per la determinazione dell’autonomia patrimoniale, avendo bensì una funzione di natura tributaria in quanto parametro per la determinazione dei costi di registrazione della branch. Da ultimo, così come per l’ufficio di rappresentanza, anche la branch dovrà nominare un proprio legale rappresentante munito dei necessari permessi di soggiorno e di lavoro.
Società a responsabilità limitata (Limited Liability Company)
La Società a Responsabilità Limitata è un’entità che presenta, diversamente dalla precedenti forme, tutti i requisiti di autonomia patrimoniale e personalità giuridica. La società a responsabilità limitata di diritto turco ha molte similitudini con quella di diritto italiano, sia per la struttura partecipativa (compagine societaria), sia per la governance della stessa. Tuttavia, alcune sono le peculiarità che la contraddistinguono.
Innanzitutto vediamo come la società a responsabilità limitata possa essere anche unipersonale ossia costituita da un unico socio, persona fisica o persona giuridica. Il capitale sociale minimo richiesto è di 10.000 Lire Turche: ¼ dell’importo dovrà essere versato al momento della costituzione, mentre la rimanente parte entro 24 mesi.
Nel silenzio dell’atto costitutivo tutti i soci hanno anche il potere gestorio. Ad ogni modo, sarà possibile sia avere un amministratore unico sia avere un organo ad hoc (consiglio di amministrazione). In questo caso, però, la normativa turca prevede che ad un socio sia sempre conferita la rappresentanza legale della società.
Società per Azioni (Joint Stock Company)
La Società per Azione è, al pari della società a responsabilità limitata, una società di capitali. Tra le società di capitali è quella maggiormente utilizzata per gli investimenti che prevedono l’utilizzo di veicoli societari ad hoc, adatti a permettere di meglio regolare i rapporti interni in caso di azionariato diffuso. La società per azioni, la quale potrà essere anch’essa unipersonale, ha un capitale sociale minimo di 50.000 Lire Turche (¼ del capitale dovrà essere versato al momento della costituzione mentre la rimanente somma entro 24 mesi). L’amministrazione della stessa potrà essere affidata sia ad un amministratore unico, che potrà essere persona fisica ovvero giuridica, sia ad un consiglio di amministrazione. In quest’ultimo caso, però, non sussiste alcun obbligo di avere almeno un socio tra i componenti del consiglio di amministrazione con il potere di rappresentanza legale.
Da notare che, a differenza di quanto previsto nell’ordinamento italiano, non esiste un organo di controllo quale il collegio sindacale se non per alcune società per azioni che operano in mercati regolamentati.
Corporate Veil
Una tipicità dell’ordinamento turco che lo allontana dagli “standard” giuridici è costituita dall’assenza di un pieno ed efficace corporate veil. Sia per le Società a Responsabilità Limitata sia per le Società per Azioni sussistono delle eccezioni al principio dell’autonomia patrimoniale:
Nel caso delle società a responsabilità limitata, per i debiti societari avverso le autorità tributarie (i.e. previdenza sociale, tributi etc.) saranno responsabili con il proprio patrimonio anche i soci della società, fermo però l’obbligo di escussione preventiva del patrimonio sociale. Per le società per azioni tale responsabilità ricade sull’organo amministrativo. Pertanto, gli amministratori saranno chiamati a rispondere dei debiti tributari della società qualora il patrimonio della stessa non sia in grado di soddisfare tali obbligazioni.
Avv. Rosario Sapuppo
Docente al Corso Executive NIBI “Business in Turchia” che inizierà il 26 giugno 2014.