La maggior parte dei paesi ammette la possibilità per le parti di un contratto internazionale di scegliere a priori la legge contrattuale applicabile che più rispecchi le necessità del caso di specie. Questa scelta è di evidente importanza nel caso in cui nell’esecuzione del contratto sorgano controversie.
In Italia la questione è regolata dall’art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” che rinvia alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
L’art. 3 della Convenzione di Roma prevede che, in linea di principio, le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro contratto.
Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento CE n. 593/2008 (Roma I) che è andato a sostituire la Convenzione di Roma, ma la citata disposizione dell’art. 3 è rimasta invariata.
Secondo un’analisi pubblicata dalla Camera Internazionale di Commercio e commentata da Gilles Cuniberti (The International Market for Contracts, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 34, 2014, di futura pubblicazione) è emerso che alcune leggi, in particolare quella inglese e quella svizzera, si rivelano particolarmente attrattive e vengono scelte dai contraenti in misura di gran lunga maggiore rispetto alle altre, anche laddove le parti contrattuali non siano svizzere o inglesi.
In particolare lo studio rileva che le cinque leggi che vengono scelte maggiormente sono in ordine decrescente:
- inglese
- svizzera
- statunitense
- francese
- tedesca.
All’interno di questa classifica vi è però un notevole distacco fra le prime due e le altre, in quanto preferite alle restanti in misura di almeno tre volte superiore. Sembra dunque che le parti optino per una legge che, a torto o a ragione, considerino “superpartes”.
Ma quali sono le caratteristiche di queste leggi che le rendono così attrattive per l’operatore e in cosa si differenziano rispetto alla legge italiana?
Legge inglese
La legge inglese appartiene al sistema di Common law. La principale differenza tra questo sistema e quello di Civil law, al quale l’Italia aderisce, è che mentre in civil law la legge si base su un sistema di codici scritti, in common law invece vige il sistema del precedente vincolante.
Nel sistema di common law quando i giudici si trovano a decidere su un caso, sono normalmente tenuti a conformarsi alle decisioni prese in passato su casi analoghi e questo può essere reputato dall’operatore una garanzia di certezza. Il sistema di common law è inoltre diffuso nelle ex colonie inglesi e quindi gli operatori di questi paesi possono essere portati a scegliere la legge inglese in quanto questa non viene percepita come totalmente straniera.
La legge inglese è reputata più facilmente adattabile ai bisogni del commercio internazionale, in quanto in presenza di una nuova pratica commerciale i giudici inglesi hanno un potere creativo di adattamento ai bisogni del caso di specie sconosciuto invece ai colleghi di civil law, che debbano rimanere aderenti al testo di legge.
Nel momento in cui le parti si trovano a scegliere la legge applicabile devono tenere presente la valutazione del modo in cui il contratto verrà eseguito. Le parti potrebbero, ad esempio, preferire una legge che non permetta alle Corti di riscrivere in qualche modo le previsioni contrattuali.
- In questo la legge inglese è considerata “formalista” in quanto attribuisce una grande importanza all’accordo scritto delle parti attraverso un mantenimento oggettivo del testo redatto.
- Viceversa, il codice civile italiano prevede delle possibilità per il giudice di intervenire e modificare le stesse statuizioni contrattuali delle parti, come ad esempio la facoltà di ridurre la clausola penale quando il suo ammontare sia manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.), ovvero di interpretare il contenuto di clausole non immediatamente chiare ed univoche nel loro significato.
Dal momento che la scelta della legge applicabile ad un contratto internazionale determina anche la modalità con cui lo stesso verrà interpretato, è importante che l’operator tenga conto anche di quale sarà l’approccio interpretativo secondo la legge che viene preferita.
La legge inglese favorisce un’interpretazione letterale del documento senza quindi prendere in considerazione, per determinare il significato delle clausole contrattuali, il comportamento delle parti prima e dopo l’esecuzione dell’obbligazione.
La differenza con la legge italiana è evidente in quanto, com’è noto, il nostro codice civile all’art. 1362 prevede che “nell’interpretare il contratto si debba indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole” e che “per determinare la comune intenzione delle parti si debba valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Legge svizzera
Un argomento che, seppur forse non in maniera decisiva, potrebbe influenzare l’operatore nella scelta della legge svizzera è quello per cui questa viene percepita come terza per definizione.
Il codice delle obbligazioni svizzero, infatti, contiene al suo interno principi derivanti da differenti sistemi legali e può quindi portare contraenti di differenti nazionalità, specie francesi o tedeschi, a scegliere la legge svizzera per la familiarità che ritrovano con alcune sue regole.
Sempre in virtù del suo “multiculturalismo” la legge svizzera risulterebbe attrattiva per il fatto che è disponibile in più lingue e quindi sarebbe comprensibile ad un maggior numero di contraenti.
Gli avvocati svizzeri portano come argomento a favore della scelta del proprio sistema legislativo il fatto che il codice delle obbligazioni svizzero sia breve, conciso e quindi facilmente accessibile, ma soprattutto che questo contenga meno regole imperative di quelle presenti in altri sistemi. Quest’ultimo dato è evidentemente significativo in quanto le parti contraenti possono ritenere più confacente alle proprie esigenze un sistema liberale che non proibisca l’utilizzo, ad esempio, di alcuni tipi di clausole.
La legge svizzera si differenzia notevolmente dalla legge inglese in quanto decisamente meno formalista di quest’ultima. Così come previsto anche dalla legge italiana, infatti, anche per la legge svizzera il contratto deve essere interpretato verificando quale sia stata la comune intenzione delle parti.
L’accordo scritto è quindi soltanto uno degli elementi che vengono presi in considerazione, ma non di certo l’unico perché potrà anche sicuramente essere esaminato il comportamento delle parti durante la negoziazione o l’esecuzione del contratto e da quest’esame il giudice potrebbe anche arrivare alla conclusione che l’accordo scritto non rifletta la reale intenzione delle parti.
Infine un’altra importante differenza con la legge inglese è che la legge svizzera, così come la legge italiana all’art. 1375 c.c., prevede il dovere di esecuzione delle obbligazioni secondo buona fede. Questo comporta ovviamente dei doveri aggiuntivi per le parti e questi possono anche derivare per la legge svizzera dai giudici, che in presenza di cambiamenti delle circostanze possono attraverso l’interpretazione modificare le obbligazioni contrattuali.
Conclusioni
Perché dunque si rivelano quasi ugualmente attrattive per le parti contrattuali delle leggi che presentano contenuti così differenti? La risposta si trova nelle diverse esigenze che ciascun operatore ricerca nel singolo caso.
In contratti a breve termine, ad esempio, le parti potrebbero preferire un sistema che dia grande peso al dato letterale dell’accordo, mentre viceversa in contratti a lungo termine l’interpretazione letterale potrebbe rivelarsi eccessivamente restrittiva e le parti potrebbero preferire un sistema che dia alle corti il potere di adattare le obbligazioni iniziali ai cambiamenti di circostanze.
In definitiva, non esiste una legge che si possa considerare a priori la scelta migliore, ma sono le specifiche caratteristiche di ciascun sistema legislativo che possono adattarsi meglio alle esigenze di ogni singola stipulazione contrattuale.
Quale che sia la scelta legislativa operata dalle parti, è comunque importante che questa sia presa consapevolmente, attraverso un attento esame delle conseguenze che da una tale scelta possono derivare.
Molto spesso invece le parti semplicemente non scelgono, a volte perché ignorano la possibilità di una scelta di questo tipo, altre volte perché non riescono a mettersi d’accordo e rimettono così la scelta al giudice che dovrà determinare la legge applicabile sulla base delle norme di diritto internazionale privato.
Infine è importante che venga effettuata anche una scelta consapevole di quello che sarà il giudice o l’arbitro, che deciderà la controversia secondo la legge scelta dalle parti o sulla base delle norme di diritto internazionale privato.
La scelta del giudice competente va tenuta ben distinta dalla scelta della legge applicabile ed è da evitare qualsiasi tipo di confusione tra le due scelte.
Accade sovente, infatti, che le parti pensino di aver scelto il giudice competente, mentre hanno soltanto indicato la legge applicabile e viceversa.
Cristina Martinetti e Violetta Zancan