25 febbraio 2025

LC : il funzionamento delle tolleranze

di lettura

Definizione di Lettera di Credito (o Credito Documentario)

LC : il funzionamento delle tolleranze

Prima di analizzare le dinamiche relative alle tolleranze, è utile chiarire preliminarmente il concetto di Lettera di Credito (o Credito Documentario).

La definizione più accurata e puntuale di Lettera di Credito si trova nell’articolo 2 della normativa UCP 600 ICC, che recita: "Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation”. Tradotto, una Lettera di Credito è un impegno irrevocabile, indipendentemente dalla sua denominazione o descrizione, che rappresenta un obbligo da parte della banca emittente di onorare una presentazione conforme.

Lo stesso articolo 2 fornisce anche la definizione di “Complying Presentation”: "Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice." Dunque, una “Presentazione Conforme” è quella che rispetta i termini e le condizioni del credito, le disposizioni applicabili della normativa UCP 600 e le prassi bancarie internazionali uniformi.

Per ottenere le prestazioni previste dalla banca, il beneficiario di un Credito Documentario deve preparare i documenti richiesti, rispettando rigorosamente, in ordine gerarchico:

  • Le condizioni specifiche del credito.
  • Le disposizioni della normativa UCP 600 ICC.
  • Le prassi bancarie internazionali uniformi, parzialmente codificate nella pubblicazione ISBP 821 ICC.

Tolleranze nell’ambito del Credito Documentario: Articolo 30 UCP 600 ICC

L’articolo 30 della normativa UCP 600 ICC, intitolato “Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices”, disciplina le tolleranze ammesse nei crediti documentari. Esaminiamo i punti principali e analizziamo le tre tipologie di tolleranze previste.

Prima tipologia di tolleranza: Art. 30°

Il sub-article 30a stabilisce:

"The words 'about' or 'approximately' used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer."

In pratica, i termini “about” o “approximately”, se utilizzati in relazione all’importo, alla quantità di merce o al prezzo unitario specificati nel credito, consentono una tolleranza del ±10% su tali valori.

Esempi pratici:

  • Importo del credito:

Se il credito indica un importo di “about” 100.000,00 Euro, il beneficiario, in caso di presentazione conforme, potrebbe incassare una somma compresa tra 90.000,00 e 110.000,00 Euro.

  • Quantità di merce:

Se la descrizione merce riporta ““approximately 100 pcs”, il beneficiario potrà spedire una quantità variabile tra 90 e 110 pezzi.

Seconda tipologia di tolleranza: Art. 30b

Il sub-article 30b stabilisce:
"A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit."

Questa disposizione consente una tolleranza del ± 5% sulla quantità di beni, applicabile automaticamente se la quantità è espressa in unità di misura (ad esempio, tonnellate o metri) piuttosto che come “singoli articoli” o “unità di imballaggio”.

Esempi pratici:

  • Se il credito specifica 100 tonnellate di marmo o 1.000 metri di filo di rame, è ammessa una tolleranza del ± 5% sulla quantità;
  • Tuttavia, se la quantità è espressa come 100 blocchi di marmo o 1.000 coils di filo di rame , non è consentita alcuna tolleranza.

È importante comprendere come viene gestita la tolleranza sulla quantità quando nel credito è indicata, per esempio, la quantità totale di 1.000 tonnellate metriche di una determinata merce (per es. acciaio) e sono specificate voci individuali (items) di 500 tonnellate metriche, 250 tonnellate metriche e 250 tonnellate metriche.

La tolleranza di ±5% si applica a ciascuna voce individuale (500 MT, 250 MT, 250 MT) anziché alla quantità totale di 1.000 MT. Pertanto:

  • 500 MT diventa da 475 MT a 525 MT per l’item 1;
  • 250 MT diventa da 237,5 MT a 262,5 MT per l’item 2;
  • 250 MT diventa da 237,5 MT a 262,5 MT per l’item 3.

Dunque, spedire per esempio le seguenti quantità 550 MT dell'item 1, 250 MT dell'item 2 e 250 MT dell'item 3, per un totale di 1050 MT, costituirebbero una difformità pur rientrando, teoricamente, nella tolleranza del 5%. Se l'intenzione fosse che la tolleranza si applicasse esclusivamente alla quantità totale, il credito dovrebbe esplicitamente indicarlo.

Si precisa infine che il riferimento per valutare la quantità spedita è il peso netto, non il peso lordo.

Problemi operativi sulla quantità

In ambito pratico, possono sorgere difficoltà nella preparazione della fattura, specialmente per beni difficili da misurare con precisione.
Ad esempio, se una LC, emessa per un importo di 100.000 €, prevede la vendita di 100 tonnellate di marmo, senza tolleranza sull’importo, e il beneficiario spedisce 105 tonnellate, si possono verificare tre scenari:

  1. Fattura eccedente l’importo del credito
    • Se il prezzo unitario è di 1000 €/tonnellata, il valore totale della spedizione sarebbe di 105.000 €, superiore ai 100.000 € previsti dal credito.
    • In assenza di tolleranza sull’importo, la fattura verrebbe considerata non conforme.
  2. Accettazione discrezionale da parte della banca
    • L’art. 18b UCP 600 stabilisce che una banca (A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank)  può accettare una fattura con un importo superiore, a condizione che l'importo effettivamente pagato non superi il limite del credito.
    • Questa decisione, tuttavia, è discrezionale e non garantita.
  3. Impostazione della fattura con importo separato

Per evitare problemi, si può strutturare la fattura come segue:

Value of shipped goods:        EUR 105.000,00 

Amount payable outside LC: EUR     5.000,00-

===================================== 

Amount due under LC:           EUR 100.000,00 

In tal caso, la fattura verrebbe considerata conforme.

Terza tipologia di tolleranza: Art. 30c

Il sub-article 30c prevede:
"Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30 (b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30 (a).”

Questa disposizione consente una riduzione massima del 5% sull’importo totale della fattura, a patto che:

  • La quantità totale delle merci specificata nel credito venga spedita integralmente.
  • Il prezzo unitario indicato nel credito non venga ridotto.
  • o che il sottoparagrafo 30 (b) non è applicabile.

La riduzione si applica principalmente a costi accessori, come l’assicurazione o le spese di trasporto.

Tabella riassuntiva delle tolleranze disponibile sul seguente link: http://bit.ly/3CgZgmb

 

A cura di:
Domenico Del Sorbo
LIBF Qualified Trade Finance Specialist

 

Contrattualistica
Coprire il rischio di credito: Lettera di Credito, Payment Guarantee o Standby LC?
25 febbraio 2025 Coprire il rischio di credito: Lettera di Credito, Payment Guarantee o Standby LC?
Strumenti finanziari per mitigare il rischio di credito nelle compravendite internazionali: Lettere di Credito, Standby LC, Payment Guarantee e BPO.
LC : il funzionamento delle tolleranze
25 febbraio 2025 LC : il funzionamento delle tolleranze
Definizione di Lettera di Credito (o Credito Documentario)
I termini incoterms® nei trasporti internazionali
I termini incoterms® nei trasporti internazionali
Nel contesto dell’internazionalizzazione, risulta fondamentale identificare con precisione i costi e i rischi legati ai trasporti sia nazionali che internazionali.
Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
12 novembre 2024 Ex Works: impatto sulla giurisdizione e considerazioni pratiche
Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che la clausola Incoterms ® Ex Works (franco fabbrica) può essere utilizzata per radicare la giurisdizione in Italia, facilitando il recupero crediti e le controversie contro gli acquirenti stranieri.
Clausola No re-export to Russia
10 aprile 2024 Clausola No re-export to Russia
ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).
Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
18 settembre 2023 Ordinanza Cassazione 11346/2023: clausole Ex Works determinanti per la giurisdizione
La sentenza pubblicata il 2 maggio 2023 afferma che la scelta di un termine di resa Incoterms® che preveda la consegna dei beni in Italia (ad esempio EXW), ove accettata dall’acquirente, è determinante per radicare la giurisdizione davanti al giudice italiano.
Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
13 settembre 2023 Emirati Arabi Uniti: nuova legge sulle agenzie commerciali
La Legge Federale n. 23 del 2022 sulle agenzie commerciali - che introduce importanti cambiamenti al regime delle agenzie commerciali degli Emirati Arabi Uniti - è entrata in vigore il 15 giugno 2023.
Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
21 luglio 2023 Sanzioni contro la Russia: suggerimenti contrattuali
Come gestire il rapporto contrattuale dal punto di vista dell’esportatore italiano a fronte del continuo inasprimento delle misure restrittive e delle sanzioni contro la Russia?
L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
13 giugno 2023 L’Italia attua la direttiva Omnibus: D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023
Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.
Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
13 giugno 2023 Sentenza Corte di giustizia europea 13 ottobre 2022: subagente e indennità fine rapporto
Nel procedimento C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di giustizia europea ha deciso in merito al diritto di un subagente di ricevere l'indennità di fine rapporto dal suo preponente.