12 aprile 2018

La limitazione di responsabilità nei contratti internazionali

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Nelle condizioni di vendita spesso si inseriscono clausole di esclusione o di limitazione di responsabilità che mirano a tutelare l'azienda dal rischio di pagare cospicui risarcimenti. Le responsabilità dell'azienda sono infatti assicurabili solo per quanto concerne i danni alle cose dei terzi e alle persone (responsabilità civile). 

La limitazione di responsabilità nei contratti internazionali

I danni da inadempimento contrattuale e alcuni danni connessi alla stessa responsabilità civile del produttore non sono infatti assicurabili e costituiscono un rischio che l'azienda potrebbe dover sopportare senza rimedio. 

Nonostante le previsioni di esclusione o limitazione di queste responsabilità contenute nelle loro condizioni contrattuali, le aziende potrebbero scoprire che la clausola di tutela su cui contavano è in realtà invalida. Il problema riguarda sia il diritto italiano sia i diritti stranieri. L'invalidità è più probabile se la limitazione o l'esclusione è contenuta in condizioni generali di contratto non sottoscritte (a volte le condizioni generali sono inviate con l'offerta o addirittura in fase di conferma d'ordine, prassi da evitare assolutamente) oppure non negoziate.

In caso di previsioni che riducono la responsabilità, la volontà negoziale delle parti, anche se confermata dalla sottoscrizione, potrebbe non prevalere in caso un contraente eccepisca l'invalidità della previsione. Sarà pertanto possibile che la clausola sia riesaminata e modificata (o annullata) da un tribunale. 

I limiti alla libertà di utilizzare clausole di limitazione o esenzione di responsabilità  (limitation  o exemption clauses) sono internazionalmente previsti a tutela della buona fede e dell'equilibrio contrattuale. 

Questo criterio si può manifestare all'estero con varie definizioni, quali i concetti di ingiusta discriminazione di una parte (Germania) o di contratto one-sided negli USA. Nei Paesi ispirati al diritto islamico, inoltre,  il giudice ha il potere di riequilibrare il contratto rivedendo eventuali esoneri o limiti all'indenizzo, quando il contratto appare sbilanciato sotto questo aspetto.

Sarà quindi possibile escludere o limitare contrattualmente la responsabilità per inadempimento, ma si dovrà procedere con particolare accuratezza nel redigere la previsione, dato che non esiste una regola valida per tutto il mondo: in ogni Paese troveremo delle differenti prescrizioni e limitazioni,  così come dei requisiti formali. 

Tra questi, uno dei più diffusi è costituito dalla necessità di provare che c'è stata negoziazione del contratto. In altri casi potrebbe essere previsto l'obbligo di rispettare una particolare forma (ad esempio, scrittura in stampatello) a pena di invalidità della pattuizione. 

In ogni caso varrà il principio per cui una clausola che renda arbitraria l'esecuzione del contratto sarà da considerarsi comunque invalida. Pertanto non potremo contare su previsioni che esimano di fatto dalla responsabilità il venditore che non adempia il contratto per ragioni che dipendono dalla sua volontà o dalla sua capacità di organizzarsi.

Linee guida per la redazione di clausola di esclusione o di limitazione del risarcimento in un contratto internazionale

Nel redigere una clausola di esclusione o di limitazione del risarcimento in un contratto internazionale si potrà ricorrere ad alcune linee guida:

L'esclusione di responsabilità e la finalità ragionevole

L'esclusione di responsabilità è facilmente considerata invalida dai tribunali ed è ammessa solo nei casi in cui tuteli una finalità ragionevole.
Ad esempio, si può considerare valida l'esclusione di responsabilità per vizi dovuti al mancato rispetto di istruzioni tecniche specifiche o per eventi che dipendano da terzi e che costituiscano un rischio contrattuale (ad esempio ritardata consegna per guasti all'impianto di produzione), purché tali ipotesi siano circoscritte ed identificate chiaramente nel contratto. Diversa sarebbe invece l'esclusione di responsabilità per rifiuto o incapacità di riparare il prodotto viziato.
L'esclusione di responsabilità per dolo o colpa grave è ritenuta sempre invalida. La limitazione di responsabilità per negligenza lieve invece è validamente pattuibile, ma se ammessa é richiesto che la relativa clausola sia frutto di negoziazione (quindi non sia contenuta in condizioni predisposte da una parte, moduli o formulari).

Limitazione di responsabilità e indennizzo simbolico o sproporzionato

La limitazione di responsabilità ha maggiori  possibilità di essere pattuita validamente se non comporta una determinazione dell'indennizzo talmente modesta da divenire simbolica o comunque manifestamente sproporzionata. Molto dipende anche dalla tipologia di contratto e di rischio. Nei contratti di appalto, ad esempio, le limitazioni dei risarcimenti e le ripartizioni dei rischi sono ammesse con maggiore condiscendenza, dato che il danno potrebbe superare i valori di bilancio dell'appaltatore. 

Limitazione di responsabilità e contratto con i consumatori

In ogni caso le limitazioni ed esclusioni di responsabilità per inadempimento nei contratti con i consumatori difficilmente sono ritenute valide. Le clausole di esonero o limitazione con i consumatori quindi si considerano come non scritte nell'UE mentre negli USA varranno se incorporate nel contratto e visibili. Se incorporate in una frase troppo lunga potrebbero però non essere considerate "visibili". In ogni caso, il fatto che il consumatore abbia avuto la possibilità di negoziare il contratto può influire sulla validità della clausola.

Limitazione di responsabilità e tipologie di danni

Vi sono varie tipologie di danni: alcuni tipi di danni citati nei contratti internazionali appartengono al sistema giuridico di common law e non sempre corrispondono ai nostri stessi concetti. Non sempre quindi le esclusioni relative a incidental, exemplary o punitive damages potranno essere utili a un giudice non americano per  stabilire l'entità del danno risarcibile. I modelli di contratto che si copiano dal sistema americano in questo caso possono creare confusione. 

Limitazione di responsabilità, danni diretti e indiretti

Le clausole di limitazione di responsabilità nei contratti internazionali spesso distinguono i danni diretti dai danni indiretti. Tale definizione tuttavia non è uguale in tutti i Paesi. Nel codice civile italiano non si distinguono danni diretti e indiretti, ma danni patrimoniali e non patrimoniali. In altri Paesi la distinzione esiste, ma in certi ordinamenti il danno indiretto è risarcibile solo se ciò risulta pattuito, mentre in altri esso fa parte normalmente dell'indennizzo. 

Nel nostro sistema, così come per altri Paesi di civil law, il danno da risarcire include sempre il mancato guadagno. Non è così nei sistemi di common law, dove il loss of profit è considerato danno indiretto e non è risarcito qualora esso sia contrattualmente escluso. Per essere più precisi, però, non tutti i  loss of profit rientrano nel danno indiretto. Sono inoltre riconosciuti come danni indiretti i costi che non sarebbero stati sostenuti se vi fosse stato adempimento. Le generiche esclusioni contrattuali del danno indiretto non permettono pertanto di identificare con certezza le voci che lo compongono. 

I criteri per la validità della determinazione del risarcimento

Nella redazione della clausola di limitazione del risarcimento si dovrà  procedere alla quantificazione di un importo o di un criterio di calcolo che possa rispondere all'esigenza di determinare una cifra non sproporzionata rispetto al potenziale danno. Sarà pertanto possibile accettare che il danno risarcibile sia limitato al valore del contratto, quando l'importo potrebbe corrispondere almeno a una significativa percentuale del danno. È inoltre possibile limitare l'indennizzo a una percentuale del valore del contratto laddove siano forniti beni di valore rilevante per cui l'importo così calcolato possa costituire un risarcimento non irrisorio. 

Infine è necessario conoscere gli orientamenti giurisprudenziali dei Paesi di destinazione del prodotto, dove non è da escludere una revisione del contratto e delle sue condizioni in materia di esclusione o limitazione dei risarcimenti.

Limitazione di responsabilità e prodotto difettoso

In merito alla responsabilità da prodotto difettoso va ricordato che l'assicurazione riguarda solo i danni patrimoniali ai terzi, per cui le aziende sono esposte al rischio di dover provvedere a proprie spese per il risarcimento di altri danni, quali, ad esempio, i danni all'immagine del cliente a seguito di un danno (es. calo di clientela in un locale pubblico che venda un prodotto avariato), che in caso di responsabilità da prodotto difettoso potrebbero essere di notevole entità e che normalmente non rientrano nei rischi assicurabili né tra quelli per cui si può pattuire di escludere la responsabilità del fornitore. 

Dal punto di vista della redazione, infine, quali le formalità per redigere validamente la clausola in questione? 

Per evitare errori sarà necessario procedere con l'esame dei requisiti formali richiesti dalle normative applicabili, in quanto non sempre la scrittura in stampatello o in grassetto è considerata idonea a sanare la limitazione. Infatti, anche le clausole di esclusione di responsabilità scritte "all'americana" in  maiuscolo o in grassetto, benché molto diffuse nei contratti internazionali, non sono idonee a sanare la validità della previsione in qualunque Paese.

In conclusione, una clausola idonea a limitare la responsabilità validamente e in modo affidabile  richiede uno studio molto accurato che analizzi i potenziali danni considerati risarcibili anche nel Paese di controparte. Le esclusioni generiche da qualsiasi responsabilità rischiano quindi di non tutelare affatto chi le predispone. 

Avv. Vartui Kurkdjian 

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