Le disposizioni della precedente direttiva 1999/44/CE sono state recepite da tempo in Italia e sono attualmente contenute negli articoli da 129 - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (c.d. Codice del Consumo).
Lo scopo della nuova direttiva 2019/771 è migliorare il quadro esistente tenendo conto, da un lato, dello sviluppo del commercio elettronico e di un’economia sempre più guidata dalla tecnologia e, dall'altro, armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE.
La direttiva si applica solo ai contratti di vendita tra un venditore ed un consumatore (B2C) relativi a beni mobili materiali (ricompresi anche a quelli interconnessi con un contenuto o servizio digitale: i c.d. beni con elementi digitali, come vedremo infra) e si applica sia alla vendita online che a quella offline. Non si applica invece ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale.
Definizioni
Una delle principali novità è rappresentata dal fatto che con la direttiva in commento, si introducono nuove definizioni, rispetto a quelle già previste dalla precedente direttiva 1999/44/CE.
In particolare la definizione di “bene” ricomprende non solo “qualsiasi bene mobile materiale”, ma anche qualsiasi bene mobile materiale che necessita di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare (“beni con elementi digitali”)”. Sono inserite anche le definizioni di “contenuto digitale” (cioè i dati prodotti o forniti in formato digitale) e di “servizio digitale”
- un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale
- un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati
nonché quelle di “compatibilità” (capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software), di “funzionalità” (la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo), “interoperabilità” (la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo).
Requisiti di conformità
L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Ai sensi della nuova direttiva i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme esistenti ma vengono distinti in due categorie: requisiti soggettivi e oggettivi. Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.
Requisiti soggettivi art.6
- Corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità nonché alle altre caratteristiche (funzionalità, compatibilità, interoperabilità) previste in contratto
- Essere idoneo a ogni uso speciale voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore
- Essere fornito insieme agli accessori e alle istruzioni previsti nel contratto
- Essere fornito degli aggiornamenti previsti nel contratto
Requisiti oggettivi art.7
- Essere idoneo agli scopi per cui beni dello stesso tipo vengono normalmente utilizzati
- Possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore
- Essere fornito degli accessori e delle istruzioni che il consumatore può aspettarsi di ricevere
- Possedere la qualità e le caratteristiche normali di un bene dello stesso tipo o che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi
La nuova direttiva si occupa poi espressamente di indicare i requisiti da rispettare in caso di Beni con elementi digitali.
Per tali beni, oltre ai requisiti di cui sopra, la direttiva stabilisce che il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo:
- che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale;
- se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).
Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, la direttiva ripete quanto già previsto dalla direttiva 1999/44 e dall'art. 129 del nostro Codice del Consumo: qualsiasi difetto di conformità risultante da un'installazione errata del bene deve essere considerato un difetto di conformità, quando l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è altresì responsabile quando l'installazione, pur essendo stata effettuata dal consumatore, risulta errata a causa di carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore (o dal fornitore, per i beni con elementi digitali).
Diritti del consumatore - Rimedi
In caso di difetto di conformità, i rimedi posti a tutela del consumatore sono il ripristino della conformità del bene (ossia, la riparazione o la sostituzione), o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
In linea di massima, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Le disposizioni relative a tali rimedi rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto dalla direttiva 1999/44 e dall’attuale art. 130 del Codice del Consumo. In particolare, ovviamente, resta fermo il principio secondo cui il ripristino deve essere effettuato dal venditore senza spese per il consumatore.
Con riguardo alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto di vendita, la nuova direttiva 2019/771 stabilisce che tali rimedi possono essere pretesi dal consumatore nei seguenti casi:
- quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni;
- quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;
- quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
- quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto, se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore).
Pluralità di beni
Una nuova disposizione della direttiva 2019/771 riguarda i contratti di vendita di più beni; nel caso in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
Responsabilità del venditore, onere della prova e denuncia
Il venditore, così come già previsto dalla precedente direttiva 1999/44/Ce e dal Codice del Consumo, continua ad essere responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna.
E’ confermato il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma è stato esteso il termine di presunzione: infatti, in base alla nuova direttiva 2019/771, qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 1 anno dal momento della consegna si presume come già esistente al momento della consegna (con possibilità per gli Stati membri di allungare il periodo fino a 2 anni), mentre ai sensi della direttiva 1999/44 e delle attuali norme del Codice del Consumo (art. 132), tale periodo di presunzione è limitato a sei mesi dalla consegna.
Resta la disposizione che consente agli Stati membri di prevedere che grava sul consumatore, per l’esercizio dei suoi diritti, l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un periodo di (almeno) due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.
Beni di seconda mano
La direttiva prevede espressamente che, per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano, le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a un anno.
Garanzia convenzionale
Ai sensi della direttiva 2019/771, la garanzia convenzionale, definita “garanzia commerciale”, se fornita, deve essere fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.
La dichiarazione di garanzia commerciale deve includere espressamente i seguenti elementi:
- una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;
- il nome e l'indirizzo del garante;
- la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale;
- la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; e) le condizioni della garanzia commerciale. Gli Stati membri possono inoltre stabilire norme su altri aspetti relativi alle garanzie commerciali che non sono regolate dalla direttiva 2019/771.
Va altresì tenuto presente che, se le condizioni stabilite nella garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore, rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola il venditore secondo quanto previsto nella pubblicità
Conclusioni
La direttiva in commento si fonda sul principio della “massima armonizzazione”, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni ivi previste, ad eccezione di taluni aspetti in cui è concesso ai singoli Stati di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose a tutela dei consumatori.
Gli Stati avranno ora tempo fino al 1° luglio 2021 per recepire le misure necessarie per conformarsi alla nuova direttiva, che saranno quindi applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che tali norme hanno natura imperativa. Pertanto, non appena la direttiva sarà attuata nella legislazione nazionale, le imprese che vendono ai consumatori dovranno adeguare i propri testi contrattuali (ad es. le condizioni generali di vendita) alle nuove disposizioni.
Avv. Arianna Ruggieri