19 luglio 2016

Kuwait: nuova legge per agenti, distributori e franchisee

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In molti Paesi del Medio Oriente e del Golfo per poter condurre stabilmente gli affari è necessario servirsi esclusivamente di agenti o distributori locali. Anche le società che abbiano ad oggetto l’attività di agenzia o distribuzione in genere devono essere possedute per almeno il 51 per cento da cittadini locali.

Kuwait: nuova legge per agenti, distributori e franchisee

Questi soggetti godono di tutele inderogabili previste dalle loro norme nazionali. Per poter affrontare questi mercati senza sorprese è pertanto necessario conoscere bene quali sono gli obblighi di ciascuna parte, con particolare riferimento ai doveri che incombono all’azienda straniera quando termina il contratto.

In alcuni Paesi dell’area si dimostra particolarmente critica la questione della registrazione del contratto così che agenti e distributori non possono rivolgersi ai tribunali se il contratto non è registrato. Tuttavia la giurisprudenza locale a volte non applica queste previsioni, per cui gli agenti possono far valere i loro diritti ugualmente.

Il Kuwait ha approvato la legge n. 13 del 6 marzo 2016 in materia di contratti di agenzia che si applica anche ai contratti di distribuzione e al franchising. Tuttavia molte previsioni della precedente legge n. 36 del 1964 sono state lasciate invariate dalla riforma. 

Normativa precedente

Storicamente la normativa in materia di agenzia commerciale del 1964 stabiliva che la registrazione del contratto di agenzia fosse un requisito fondamentale per accordare a un agente la tutela di un tribunale kuwaitiano. Tuttavia, il codice di commercio che è stato approvato successivamente ha implicitamente abolito questo requisito, specificando che i contratti di agenzia devono essere provati per scritto mentre i contratti di distribuzione possono essere provati con ogni mezzo.  La Corte Suprema ha successivamente chiarito che la registrazione non è necessaria per reclamare l'indennità di termine del contratto (sentenza nel caso 19 del 2002, emessa in data 31 maggio 2003). 
Ai distributori esclusivi è stata accordata la protezione conferita agli agenti di commercio per quanto concerne il diritto di chiedere l'indennità di termine del contratto quando questa avviene senza giusta causa o per mancato rinnovo, a condizione che il distributore non sia stato inadempiente e abbia promosso le vendite con successo aumentando la notorietà del prodotto (artt. 281 e 282 del codice di commercio).

Modifiche introdotte dalla riforma

Con la riforma è stato reintrodotto l’obbligo di registrare il contratto sia per gli agenti sia per i distributori esclusivi. Tuttavia non è ancora certo se le corti decideranno di applicare retroattivamente questa norma, estendendola ai contratti conclusi prima della sua approvazione.
La nuova legge conferma il principio per cui agli agenti di commercio (e ai distributori per analogia) spetta un’indennità quando il preponente termina il contratto senza giusta causa o rifiuta di rinnovare il contratto alla scadenza senza una prova di inadempimento da parte dell’agente. L’art. 6 della nuova legge prevede però che solo gli agenti che hanno provveduto alla registrazione tempestiva del contratto possano accedere alle corti locali. I giudici quindi saranno obbligati a respingere la domanda in caso manchi la registrazione del contratto. 

La registrazione del contratto deve essere fatta esclusivamente dall’agente entro due mesi dalla data della sua sottoscrizione. La domanda deve essere accompagnata da:

  • copia del contratto e relativa traduzione in arabo;
  • copia delle licenze commerciali dell’agente;
  • copia di un documento che attesti la nazionalità (kuwaitiana) dell’agente;
  • certificato di registrazione del Ministero del Commercio Estero.

Se il contratto è stato firmato all’estero l’originale deve essere legalizzato al consolato del Kuwait del Paese in cui risiede il preponente. Se firmato in Kuwait deve essere legalizzato da un notaio locale.

L’obbligo di registrazione riguarderà in seguito anche le modifiche al contratto e al termine dello stesso vi è un obbligo di cancellazione che è posto in capo all’agente e che comporta non pochi problemi alle aziende straniere se costui non vi provvede.

E’ stato introdotto a carico di agenti e distributori un obbligo di provvedere a dare assistenza, manutenzione e servizi di riparazione per 6 mesi dopo il termine del contratto o, in caso sia nominato un agente o un distributore nuovo prima di tale periodo, sino alla nomina di quest’ultimo. L’inosservanza di tale dovere è punita con ammende.

Una modifica di rilievo è costituita dalla previsione per cui agli agenti non è più riconosciuto implicitamente un diritto di esclusiva, così che il preponente potrà incaricare più agenti o distributori nello stesso territorio. L’agente o il distributore locale quindi non potranno più citare in giudizio il preponente se un terzo dovesse importare nel loro territorio i prodotti contrattuali. Questa riforma comporta importanti conseguenze, dato che in Kuwait, come negli Emirati e in altri Paesi dell’area, sinora l’agente (o il distributore) ha il potere di impedire l’importazione nel Paese dei prodotti dell’azienda che lo incarica qualora non figuri come consegnatario. 

Un particolare interrogativo si pone poi per quanto concerne il patto di esclusiva con l’agente, o il distributore o il franchisee, cioè quando sia quest’ultimo a doversi impegnare a vendere esclusivamente i prodotti di un preponente/fornitore. L’art. 4 della nuova legge, infatti, pare non autorizzare più un accordo in tal senso, così che i contratti che contengono quest’obbligo dovrebbero essere attentamente monitorati almeno sino a quando saranno emesse le nuove norme di attuazione dal Ministero del Commercio e Industria o si sarà formata sufficiente giurisprudenza su tale materia.

Tra gli articoli di rilievo della vecchia legge spicca la previsione per cui l’agente/distributore ha il diritto di farsi indennizzare dal subentrante qualora l’azienda abbia terminato il contratto senza corrispondergli la rispettiva indennità se il termine avviene senza giusta causa. 
Inoltre, ad oggi, qualora il contratto preveda per l’agente un obbligo di aprire locali commerciali o depositi per stoccare merci, il contratto deve avere una durata di almeno 5 anni. 

Si rammenta infine che il Kuwait ha concluso con l’Italia un accordo di reciproco riconoscimento delle sentenze. Ne consegue che eventuali decisioni favorevoli a un agente o distributore locale possono essere eseguite validamente in Italia.

Avv. Vartui Kurkdjian

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