12 dicembre 2014

L'italian torpedo e le nuove regole UE: le disposizioni del reg. 1215/2012 su litispendenza e clausole di deroga del foro.

di lettura

Il 10 gennaio 2015 entra in vigore il regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sostituisce il precedente regolamento 44/2001 e introduce una novità d’importanza fondamentale per le strategie contrattuali e di gestione di eventuali controversie: l'efficacia di eventuali clausole di scelta del foro, con particolare riferimento al caso in cui la medesima controversia venga proposta davanti a tribunali di diversi Stati.

Nei contratti internazionali è usuale inserire una clausola di scelta del foro, al fine di poter prevedere in anticipo quale giudice sarà competente a decidere eventuali future controversie.
In quest'ottica è normale che l'esportatore inserisca nelle proprie condizioni di vendita o nei contratti di agenzia o di concessione di vendita una clausola che attribuisca ai propri tribunali la competenza esclusiva a decidere eventuali future controversie. Del resto, questa impostazione viene seguita nei modelli bilingui di vendita, agenzia e distribuzione predisposti da Unioncamere Lombardia nell'interesse delle imprese esportatrici lombarde.
Ciò risponde ad un'esigenza evidente. L'esportatore italiano vuole poter citare, in caso di controversia, la controparte straniera davanti ai propri giudici e, soprattutto, evitare di doversi difendere all'estero in una situazione di svantaggio e con costi superiori.

Nei rapporti con controparti di paesi al di fuori dell’Unione Europea (e dell’area EFTA) clausole di questo tipo risulteranno sovente inefficaci, nel senso che in molti casi i tribunali del paese della controparte non saranno tenuti a rispettarle e potranno dichiararsi competenti, nonostante la clausola stessa. In questo contesto, la funzione della clausola non sarà tanto quella di escludere azioni della controparte davanti a propri giudici, quanto piuttosto quella di far sì che l'eventuale sentenza emessa senza rispettare la clausola di deroga del foro in favore dei tribunali italiani, non possa essere riconosciuta nel nostro paese.
All'interno dell'Unione europea, invece, l'efficacia di tale clausola non incontra particolari limiti, per cui, avendo stipulato la clausola nel rispetto dei requisiti di forma (scritta) previsti dal regolamento 44/2001 (e ora reg. 1215/2012) si ha la certezza che la controparte non potrà rivolgersi ad un giudice diverso da quello scelto contrattualmente.

Il problema della litispendenza

Può accadere, però, che l'altra parte promuova un'azione davanti ai propri giudici, nonostante la clausola di scelta del foro.
In alcuni casi, tale scelta sarà del tutto priva di giustificazione: l'avvocato dell'al-tra parte si dimentica semplicemente di menzionare il documento che contiene la clausola di deroga del foro (o, magari, il suo cliente non gli ha fornito la documentazione completa). Di conseguenza, una volta venuto a conoscenza della clausola che attribuisce giurisdizione ad un giudice straniero, è probabile che il giudice adito si convinca dell'esistenza della clausola di scelta del foro e si dichiari incompetente.

Tuttavia, in molti casi, la parte che agisce davanti a propri giudici, (nonostante la clausola di deroga del foro in favore di un giudice diverso), sosterrà che la clausola è invalida o inefficace. Un'ipotesi tipica è quella di una clausola contenuta nelle condizioni generali di una delle parti, quando non è chiaro se tali condizioni siano effettivamente venute a far parte del contratto: in tali circostanze, il giudice adito potrebbe convincersi che la clausola di deroga del foro contenuta nelle condizioni generali non abbia formato oggetto di un accordo tra le parti e che quindi egli non sia tenuto a rispettarla.

Reg. 44/2001

Nel contesto del precedente regolamento 44/2001, il fatto di iniziare una causa davanti ad un giudice diverso da quello indicato nella clausola di deroga del foro aveva l'effetto di bloccare l'azione davanti al giudice designato contrattualmente, almeno finché il giudice adito per primo non si fosse dichiarato incompetente. Infatti, secondo le norme sulla litispendenza del regolamento 44/2001 se una parte iniziava prima l'azione davanti al proprio giudice, e poi l'altra parte si rivolgeva al giudice designato dalla clausola, il secondo doveva sospendere il procedimento, finché l'altro giudice non si fosse dichiarato incompetente.
Ora, questo meccanismo è stato oggetto di pesanti critiche, in quanto permetteva alla parte che avesse iniziato una causa davanti alla giurisdizione di un paese in cui la giustizia è particolarmente lenta, di bloccare per anni la causa davanti al giudice designato contrattualmente dalle parti e quindi di eludere la clausola di foro competente.

Reg. 1215/2012

Il nuovo regolamento intende neutralizzare questa pratica (chiamata "Italian torpedo" con evidente riferimento alle cause promosse nel nostro paese), stabilendo all'art. 31(2) che, nel caso in cui sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale una clausola di deroga del foro abbia conferito una competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro eventualmente adita deve sospendere il procedimento, fino a quando l'autorità giurisdizionale designata nella clausola di scelta del foro dichiari di non essere competente in base alla clausola in questione.
Ciò significa quindi che, in presenza di una clausola di scelta del foro, è il giudice designato ad essere l'unico a decidere se la clausola è valida o meno e tale decisione verrà presa sulla base della legge del suo paese.

Conseguenze per le strategie contrattuali degli esportatori

Vediamo allora come si presenti la situazione sotto il nuovo regolamento e quali conseguenze se ne possano trarre.
Una prima considerazione da fare è che la nuova disciplina rafforza l'efficacia delle clausole di scelta del foro.

Esempio
Immaginiamo che il nostro esportatore abbia inserito nelle proprie condizioni generali di vendita la clausola secondo cui, per eventuali controversie, saranno esclusivamente competenti i tribunali della propria sede. Benché, di fatto, potrà non risultare chiaro se tali condizioni generali siano effettivamente venute a far parte del contratto tra le parti e/o se siano state accettate dall’acquirente nelle forme prescritte dal regolamento, il nostro esportatore partirà avvantaggiato sapendo che la questione della validità ed efficacia della clausola di scelta del foro andrà decisa dai propri giudici.

Il caso delle condizioni generali di vendita è ovviamente quello che si presta maggiormente a discussioni sulla validità ed esistenza della clausola di scelta del foro. Tuttavia, la questione si presenta anche per altri contratti.
Pensiamo ad esempio alla clausola, frequentissima dei contratti di agenzia e distribuzione, che prevede la competenza dei giudici del preponente/concedente riservando però a quest'ultimo (ma solo a lui) la facoltà di adire i tribunali dell'agente/concessionario. La validità di clausole di questo tipo ha formato oggetto di dibattito negli ultimi anni e non si può escludere che un tribunale di un altro Stato dell'Unione europea ne dichiari la nullità.
Ora, in base al regolamento 1215/2012 la questione andrà decisa esclusivamente dal tribunale italiano scelto dall'esportatore, il che ne rafforzerà sensibilmente l'efficacia.

Effetti sulle strategie processuali: cause in prevenzione

Una situazione che si presenta con una certa frequenza è quella in cui la parte i-taliana che teme una causa all'estero, desideri anticipare il contraente straniero iniziando una causa davanti ai propri giudici. Un caso tipico è quello del compratore italiano che contesta dei vizi del prodotto acquistato dal venditore di un altro paese dell'Unione e che vorrebbe far accertare eventuali difetti dai propri giudici.
Se, come spesso accade, le condizioni generali di vendita del fornitore straniero contengono una clausola di deroga del foro, vi sarà normalmente spazio per contestarne la validità (ad es. perché manca l'accettazione scritta della parte italiana).
Ora, sotto il regolamento 44/2001 l'acquirente italiano poteva portare in giudizio il venditore straniero sulla base dell'art. 5.1 di tale regolamento, (purché dimostrasse che il luogo di consegna era in Italia), anche in presenza di una clausola di deroga del foro in favore dei giudici del venditore (invocando  l’invalidità o l’inefficacia della stessa). Con il nuovo regolamento, invece, questa strategia non è più proponibile, in quanto sarà il giudice del venditore ad avere la competenza esclusiva per decidere se la clausola di scelta del foro sia stata conclusa validamente e il giudice italiano dovrà sospendere il giudizio finché non abbia deciso il giudice straniero. 
Resta infine aperta la questione di vedere cosa succeda quando le condizioni ge-nerali di entrambe le parti contengano una clausola di deroga del foro e ciascuna ne invochi l’inefficacia davanti ai propri giudici, situazione che, peraltro, dovrebbe presentarsi abbastanza raramente.

 Prof. Avv. Fabio Bortolotti

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