12 novembre 2014

L'indennità di scioglimento del rapporto secondo il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore industria

di lettura

Il 30 luglio 2014 è stato stipulato tra le associazioni rappresentative dei preponenti e degli agenti del settore industriale e della cooperazione un nuovo Accordo Economico Collettivo, che sostituisce quello precedente del 20 febbraio 2002. La principale novità introdotta dall’Accordo riguarda sicuramente l’indennità di scioglimento del rapporto ed in particolare l’indennità meritocratica.

La questione interessa anche le imprese esportatrici in quanto ci si deve domandare se convenga ancora seguire, per i contratti con agenti stranieri, la prassi di richiamare la disciplina dell’AEC per il calcolo dell’indennità di scioglimento. Prima di rispondere a questa domanda, vediamo brevemente in che cosa consistano le modifiche apportate con l’AEC 2014.

Entrata in vigore

La maggior parte delle previsioni contenute nell’AEC 2014 sono entrate in vigore il 1° settembre 2014, mentre sono state previste decorrenze diverse per le norme concernenti l’indennità di scioglimento del contratto. Infatti, le nuove disposizioni sull’indennità (artt. 10 e 11 dell’AEC 2014) non si applicheranno ai contratti già in corso di esecuzione al 30/7/2014 e stipulati prima del 1/1/2014, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016. Ciò significa, in buona sostanza, che i preponenti che recedano da contratti in corso prima del 30 marzo 2017 potranno calcolare l'indennità sulla base del regime dell'AEC del 2002.
Ovviamente, invece, le nuove disposizioni sull’indennità si applicano ai contratti stipulati dopo il 1 settembre 2014.

La nuova disciplina dell’indennità meritocratica

Il nuovo AEC lascia sostanzialmente inalterati il FIRR e l'indennità suppletiva ed incrementa invece sensibilmente l'indennità "meritocratica", che negli AEC del 2002 aveva un valore puramente simbolico.
L'art. 11 del nuovo AEC introduce un sistema di calcolo estremamente complesso che prevede come base di calcolo la differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali (considerando, a seconda della durata del rapporto, periodi più o meno lunghi per tale raffronto: un anno, due anni, tre anni). Questa differenza (incremento) viene presa come base per un complesso calcolo ispirato al sistema utilizzato dalla giurisprudenza tedesca, ma poi in realtà applicato in maniera non conforme allo stesso.
Infatti, nel sistema tedesco la base di calcolo è costituita dal valore dei nuovi clienti apportati dall’agente (sulla base delle provvigioni dell’ultimo anno relative a tali nuovi clienti), mentre l’AEC considera l’incremento provvigionale in sé e per sé, senza distinguere tra clienti apportati e non.
Tale calcolo, da effettuarsi secondo parametri che variano a seconda della durata del rapporto (meno di 5 anni, da cinque a dieci anni, più di dieci anni), porta ad individuare l’indennità meritocratica.
Se l'indennità meritocratica così calcolata supera l’ammontare spettante ex art. 1751, essa sarà uguale a tale somma.
Per determinare poi l’indennità spettante all’agente si deve dedurre dalla meritocratica il FIRR e la suppletiva e si ottiene il valore dell’indennità meritocratica da utilizzare per il calcolo dell’indennità di scioglimento, che si aggiunge al FIRR e alla suppletiva.
Ciò significa, in buona sostanza, che nel caso in cui la meritocratica sia pari o inferiore alla somma di FIRR + suppletiva essa sarà pari a zero, l’agente avrà diritto solo alle due indennità tradizionali, mentre nel caso in cui la meritocratica sia superiore, essa sostituirà FIRR e suppletiva.

Con l’intento di consentire una migliore comprensione del complesso sistema di calcolo adottato dal nuovo AEC e sopra descritto, è stato predisposto un esempio di calcolo basato sull’ipotesi di un contratto durato 11 anni con un incremento medio delle provvigioni nel corso di tale periodo.

Scarica e consulta l’esempio

La portata concreta del nuovo sistema di calcolo

Per poter fare una valutazione dell’impatto della nuova disciplina collettiva dell’indennità occorre effettuare delle simulazioni applicando la nuova disciplina ad una serie di situazioni concrete, distinguendo tra rapporti di diversa durata (brevi, medi, lunghi) e immaginando per ciascuno diverse modalità di crescita (crescita lenta con provvigioni basse; crescita lenta con provvigioni alte; crescita media con provvigioni basse; crescita media con provvigioni alte e crescita rapida) (V. Tabella n. 1 - Riassunto delle indennità spettanti in diverse situazioni e relativo commento).

Indicazioni desumibili dalle simulazioni


Le simulazioni relative alla indennità spettanti in diverse situazioni di cui alla Tabella 1 ci danno alcune indicazioni di carattere generale.
Su rapporti di breve durata con crescita bassa ambedue gli AEC riconoscono delle cifre minime, non facendo scattare l'indennità meritocratica che presuppone una maggior differenza tra provvigione iniziale e finale. Questo risultato è ragionevole (e corrisponde alla ratio dell'art. 1751 c.c.) ove la clientela iniziale sia stata messa a disposizione del preponente. Ove però sia stato l'agente ad apportare la clientela, l'art. 1751 c.c. gli permetterebbe di ottenere una cifra molto superiore. In situazioni di questo tipo, quindi, il sistema dell'AEC comporta una deroga a svantaggio dell'agente.

In caso di crescita media o alta su un breve periodo l'AEC del 2014 riconosce invece un'indennità sensibilmente più elevata rispetto all'accordo precedente.
Anche per i rapporti di media durata l'AEC del 2014 riconosce cifre decisamente più elevate rispetto all'AEC precedente in presenza di una crescita media o elevata, grazie al maggior peso dell'indennità meritocratica (che invece non opera in caso di crescita lenta).
Nei rapporti di lunga durata, poi, il sistema degli AEC permette di ottenere indennità molto elevate anche senza l'indennità meritocratica, grazie al maggior peso di FIRR e suppletiva. In un caso relativo ad un rapporto durato 32 anni è risultata un'indennità largamente superiore al massimo dell'art. 1751 c.c. sulla base delle sole indennità tradizionali (FIRR + Suppletiva).
Per poter trarre delle prime conclusioni dai risultati delle simulazioni riportate occorre innanzitutto tenere presente che l'indennità che potrebbe essere riconosciuta all'agente ex art. 1751 c.c. non corrisponde necessariamente al massimo della media provvigionale degli ultimi cinque anni.
Anzi, la giurisprudenza oscilla tra il valore di 0 (ove l'agente non abbia provato l'apporto di clienti e di vantaggi per il preponente) e il 100%. Un elenco di sentenze più recenti in materia può servire a dare un quadro della situazione attuale (V. Tabella n. 2).
Ciò significa che in molti casi (ed in particolare quando l'agente non sia in grado di provare di aver sviluppato sensibilmente la clientela) il preponente sarà in grado di negoziare – nel contesto dell'art. 1751 c.c. – delle cifre inferiori al massimo.

Vediamo allora quali indicazioni di carattere generale si possano trarre dalla nuova disciplina, cercando in particolare di rispondere ai seguenti interrogativi:

  • La soluzione adottata è efficace? Si tratta cioè di una alternativa al sistema di calcolo dell'art. 1751 c.c. che gli agenti sono tenuti a rispettare?
  • La soluzione in questione è vantaggiosa per i preponenti rispetto alla pura e semplice applicazione dell'art. 1751 c.c.?

Efficacia della nuova indennità

Sulla questione della legittimità degli AEC è intervenuta a suo tempo la Corte di Giustizia europea con la sentenza del marzo 2006 nel caso Honyvem c. De Zotti.
Tale sentenza ha stabilito che un sistema alternativo di calcolo, come quello degli AEC, è compatibile con l'art. 19 della direttiva europea 86/653/CEE (e quindi con l'art. 1751 c.c. che ha dato attuazione a tale norma) solo se garantisce sistematicamente all'agente, alla luce di tutti i rapporti giuridici che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale, un’indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 17 della direttiva.
In altri termini, l'indennità dell'AEC, per essere conforme alla legge, deve sempre garantire all'agente un importo non inferiore a quello che gli potrà essere riconosciuto in applicazione dell'art. 1751 c.c.

Ora, dal momento che l'ammontare dell'indennità ex art. 1751 c.c. si può conoscere solo alla fine del rapporto, mentre la valutazione della compatibilità degli AEC con tale norma va effettuata ex ante, solo un sistema di calcolo collettivo che riconosca sempre il massimo dell'indennità può in linea di principio considerarsi legittimo alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Nonostante l’art. 10 dell'AEC 2014 dichiari di voler "...dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 cod. civ, anche in riferimento all’art. 17 della direttiva CEE n. 86/653", non sembra che il nuovo regime dell’indennità possa considerarsi conforme ai criteri affermati nella sentenza Honyvem. Infatti, come si può desumere dalla tabella riassuntiva riportata nell’allegato, in molti casi l’indennità riconosciuta dall’AEC è inferiore al massimo previsto dall’art. 1751.
Certo, non è detto che l'applicazione dell’art. 1751 c.c. avrebbe portato, nel caso concreto, a riconoscere tale massimo (che dipende da una serie di circostanze come, ad. es., nuovi clienti apportati, possibili vantaggi per il preponente, ecc.): in molti casi i tribunali riconoscono delle cifre inferiori o addirittura nulla. Tuttavia, il fatto che la cifra da riconoscere in concreto ex art. 1751 cod. civ. potrebbe in teoria essere superiore a quella risultante dall’applicazione dell’AEC fa sì che il sistema introdotto dall’AEC 2014 non sia conforme all’art. 1751 c.c.
Ciò significa che l'indennità dell'AEC 2014 può solo avere valore di una proposta che l'agente potrà accettare - se la ritiene conveniente -, ma che non gli impedirà di pretendere l'applicazione dei criteri di legge se ritiene di poter ottenere, per tale via, una cifra più elevata. Questa situazione potrà verificarsi in particolare quando l'agente abbia sviluppato una clientela significativa in periodi relativamente brevi.

Incidenza economica della nuova indennità

Il sistema di calcolo introdotto dall'AEC del 2014 ha l'indubbio merito di portare al riconoscimento di indennità più sostanziose agli agenti, e quindi più vicine al massimo dell'art. 1751 c.c., pur nel contesto di un sistema di calcolo puramente "meccanico", basato esclusivamente su un dato certo, quello della remunerazione pagata all'agente nel corso del rapporto. Con questo sistema non interessa sapere quanti nuovi clienti abbia apportato l'agente, né quali vantaggi possano derivarne al preponente dopo la fine del rapporto e quindi l'agente non è tenuto a provare nulla: basta conoscere l'ammontare delle provvigioni nel corso del rapporto.
Tutto ciò costituisce un indubbio vantaggio per l'agente, che non è tenuto a dimostrare l'apporto di clientela. Inoltre, esso consente al preponente una più facile previsione delle somme dovute alla fine del rapporto, facilitando quindi eventuali accantonamenti.
Al tempo stesso, però, il sistema di calcolo dell'AEC 2014 non tiene conto dell'apporto di clientela, ma solo dell'incremento del fatturato, il che può comportare conseguenze negative tanto per gli agenti che per i preponenti.

Per quanto riguarda gli agenti, il sistema dell'AEC non premia adeguatamente l'agente che abbia sviluppato una notevole clientela in tempi brevi. Se ad es. l'agente ha apportato una certa clientela all'inizio e poi non l'ha incrementata, l'AEC gli riconoscerà un'indennità minima, che non tiene conto del fatto che pur avendola incrementata poco, essa è tutta merito suo (e quindi sarebbe giustificato l'importo massimo). Mentre nel caso di uno sviluppo medio su tempi relativamente brevi il criterio meccanico dell'AEC non riesce a garantire il massimo, che sarebbe giustificato nel caso in cui tutta la clientela sia stata apportata dall'agente.

Per quanto riguarda i preponenti si presenta il problema opposto.

Nei casi in cui l'agente non abbia apportato alcun cliente, in quanto il preponente gli ha messo a disposizione la clientela esistente, e tale clientela si sviluppi lentamente senza particolari meriti dell'agente, il sistema dell'AEC gli riconoscerà un'indennità maggiore di quella che sarebbe giustificata applicando l'art. 1751 c.c..
In altri termini, l'AEC porta in molti casi a riconoscere somme superiori a quelle che il preponente potrebbe negoziare invocando i criteri di spettanza dell'indennità previsti dalla norma del codice.

Conclusioni

La nuova disciplina dell'indennità degli agenti introdotta con l'AEC Industria del 2014, comporta modifiche rilevanti per le imprese che richiedono un'attenta considerazione delle future strategie.
Considerando l'entrata in vigore ritardata del nuovo regime per i contratti in corso, è opportuno che le imprese preponenti approfondiscano le implicazioni della nuova disciplina, in particolare verificando il possibile impatto sui contratti in corso, in modo da prendere tempestivamente i provvedimenti più opportuni.

Per quanto riguarda i rapporti con gli agenti stranieri, va precisato che ad essi non si applicano in linea di principio gli AEC. Essi si applicheranno solo se espressamente richiamati nel contratto. Nel modello di contratto internazionale di agenzia di Unioncamere Lombardia si era scelto di richiamare espressamente le norme dell’AEC 2002 per il calcolo dell’indennità di scioglimento del rapporto, ritenendo che ciò comportasse nella maggior parte dei casi un esborso minore per il preponente italiano, rispetto al massimo previsto dall’art. 1751 c.c. Ora, in seguito alle modifiche introdotte con l’AEC del 2014 ciò non avviene più e quindi si è ritenuto di menzionare unicamente l’art. 1751 c.c. senza alcun riferimento all’accordo economico. In tale contesto, si consiglia ai preponenti italiani, al momento dello scioglimento del contratto, di accertare preventivamente l’apporto di clientela da parte dell’agente ed i possibili vantaggi per il preponente, in modo da poter negoziare con l’agente un ammontare ragionevole dell’indennità.

Fabio Bortolotti

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