Corte Giustizia CE: Incoterms® rilevanti per individuare il giudice

di lettura

Per verificare se, in caso di vendita intracomunitaria, il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto dei termini e delle clausole che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi gli Incoterms®.

Chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento (CE) 44/2001, lo scorso 9 giugno 2011 la Corte di Giustizia CE ha stabilito (sentenza Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa, causa C-87/10) che: “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms® («International Commercial Terms») elaborati dalla Camera di commercio internazionale”.

Il principio enunciato dalla Corte di Giustizia sembrerebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, secondo cui l’indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma NON ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce.

Regolamento CE 44/2001: determinazione del giudice competente

In ambito comunitario, il Regolamento (CE) n. 44/2001 stabilisce una regola generale secondo cui, in assenza di scelta delle parti, la competenza spetta al giudice dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, la propria sede.

Tra le eccezioni a tale regola generale vi è la competenza speciale di cui all’art. 5, punto 1, lettera a), in virtù della quale, in materia contrattuale, la controversia può essere radicata “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.

Per stabilire se detta deroga possa o meno trovare applicazione in un determinato caso occorre dunque chiedersi che cosa si intenda per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

La questione, in passato sovente oggetto di controversia in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968, è oggi di più agevole soluzione grazie alle disposizioni contenute nellalettera b) dell’art. 5, punto 1, Regolamento 44/2001, secondo cui “il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

Da quanto sopra esposto deriva pertanto che, in caso di controversia relativa a una compravendita di beni intracomunitaria, l’azione giudiziaria potrà indifferentemente essere iniziata:

  • presso i giudici del luogo in cui il convenuto è domiciliato
  • oppure presso i giudici del luogo di consegna dei beni stabilito in base al contratto.

Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano i requisiti della clausola che individua il luogo di consegna e cosa accada nell’eventualità in cui il contratto non ne contenga alcuna.

Sentenze Corte di Giustizia CE

I problemi interpretativi derivanti dall’assenza di una pattuizione contrattuale circa il luogo di consegna dei beni sono stati affrontati dalla Corte di Giustizia CE in una sentenza del 25 febbraio 2010 (Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl, causa C-381/08). In tale occasione la Corte ha stabilito che, ogniqualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale luogo dovrà intendersi quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.

Con la sentenza Electrosteel Europe del 9 giugno 2011, la Corte di Giustizia CE ha invece avuto occasione di chiarire quali siano gli elementi di cui il giudice deve tenere conto al fine di verificare se il luogo di consegna possa o meno ritenersi determinato in base al contratto.

In proposito, chiamata a pronunciarsi sul significato della clausola «Resa: Franco ns. [nostra] sede», la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale valutare se detta clausola corrisponda all’Incoterm® «Ex works» oppure ad un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.

In particolare, secondo la Corte, nel compiere detta valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le clausole e di tutti i termini del contratto di compravendita che siano idonei a identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms®. Ove non risulti possibile determinare così il luogo di consegna, tale luogo sarà quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.

Conclusioni

In contrasto con la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione italiana (si veda, ad esempio, Sezioni Unite 27 settembre 2006, n. 20887 e 20 giugno 2007, n. 14299), secondo cui l’indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma non ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce, la Corte di Giustizia CE ha inteso dare ampio rilievo agli usi del commercio internazionale e agli Incoterms®.

E’ dunque opportuno che gli operatori economici che effettuano compravendite intracomunitarie tengano conto di tali sviluppi e valutino se occorra o meno modificare le loro prassi commerciali. In particolare, i venditori in ambito comunitario dovranno tenere conto che, in mancanza di adeguata pattuizione, all’insorgere di una controversia l’acquirente straniero potrebbe iniziare una causa davanti ai giudici del proprio Stato. Essi potranno però cautelarsi, prevedendo espressamente negli accordi contrattuali il luogo di consegna presso la loro sede (o comunque all’interno dei confini italiani).

A tal proposito pare senz’altro consigliabile l’utilizzo – e soprattutto l’esatta citazione all’interno del testo contrattuale – degli Incoterms® 2010 attualmente in vigore.

Francesco Vazzana

Contrattualistica
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più per il partner commerciale, che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta di Direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Un'azienda straniera non ha bisogno di creare una presenza stabile in Arabia Saudita allorché le sue merci sono importate per la vendita o la rivendita attraverso un distributore, un agente commerciale, o a seguito di un contratto di franchising.
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, si è espressa circa l’importanza dell’espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore.
Imposizione  unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Imposizione unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Le problematiche concernenti i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori italiani o esteri determina, a cascata, problemi per le aziende che non riescono ad assemblare i propri impianti e a consegnare in base a contratti già stipulati, determinando problematiche che possono sfociare nell’applicazione di penali o nella risoluzione del contratto di vendita col cliente finale.
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sulle intese verticali n. 2022/720 che sostituisce il Regolamento 2010/330 e le nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali.
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980 (Convenzione di Vienna).
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Il 23 aprile il parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raggiunto un accordo sul testo della proposta di Regolamento UE sui servizi digitali, il Digital Services Act (DSA).
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Con D.lgs. dell’8 novembre 2021 n. 198 è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che ha abrogato l’art.