Chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento (CE) 44/2001, lo scorso 9 giugno 2011 la Corte di Giustizia CE ha stabilito (sentenza Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa, causa C-87/10) che: “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms® («International Commercial Terms») elaborati dalla Camera di commercio internazionale”.
Il principio enunciato dalla Corte di Giustizia sembrerebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, secondo cui l’indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma NON ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce.
Regolamento CE 44/2001: determinazione del giudice competente
In ambito comunitario, il Regolamento (CE) n. 44/2001 stabilisce una regola generale secondo cui, in assenza di scelta delle parti, la competenza spetta al giudice dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, la propria sede.
Tra le eccezioni a tale regola generale vi è la competenza speciale di cui all’art. 5, punto 1, lettera a), in virtù della quale, in materia contrattuale, la controversia può essere radicata “davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Per stabilire se detta deroga possa o meno trovare applicazione in un determinato caso occorre dunque chiedersi che cosa si intenda per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
La questione, in passato sovente oggetto di controversia in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968, è oggi di più agevole soluzione grazie alle disposizioni contenute nellalettera b) dell’art. 5, punto 1, Regolamento 44/2001, secondo cui “il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
Da quanto sopra esposto deriva pertanto che, in caso di controversia relativa a una compravendita di beni intracomunitaria, l’azione giudiziaria potrà indifferentemente essere iniziata:
- presso i giudici del luogo in cui il convenuto è domiciliato
- oppure presso i giudici del luogo di consegna dei beni stabilito in base al contratto.
Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano i requisiti della clausola che individua il luogo di consegna e cosa accada nell’eventualità in cui il contratto non ne contenga alcuna.
Sentenze Corte di Giustizia CE
I problemi interpretativi derivanti dall’assenza di una pattuizione contrattuale circa il luogo di consegna dei beni sono stati affrontati dalla Corte di Giustizia CE in una sentenza del 25 febbraio 2010 (Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl, causa C-381/08). In tale occasione la Corte ha stabilito che, ogniqualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale luogo dovrà intendersi quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.
Con la sentenza Electrosteel Europe del 9 giugno 2011, la Corte di Giustizia CE ha invece avuto occasione di chiarire quali siano gli elementi di cui il giudice deve tenere conto al fine di verificare se il luogo di consegna possa o meno ritenersi determinato in base al contratto.
In proposito, chiamata a pronunciarsi sul significato della clausola «Resa: Franco ns. [nostra] sede», la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale valutare se detta clausola corrisponda all’Incoterm® «Ex works» oppure ad un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.
In particolare, secondo la Corte, nel compiere detta valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le clausole e di tutti i termini del contratto di compravendita che siano idonei a identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms®. Ove non risulti possibile determinare così il luogo di consegna, tale luogo sarà quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.
Conclusioni
In contrasto con la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione italiana (si veda, ad esempio, Sezioni Unite 27 settembre 2006, n. 20887 e 20 giugno 2007, n. 14299), secondo cui l’indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma non ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce, la Corte di Giustizia CE ha inteso dare ampio rilievo agli usi del commercio internazionale e agli Incoterms®.
E’ dunque opportuno che gli operatori economici che effettuano compravendite intracomunitarie tengano conto di tali sviluppi e valutino se occorra o meno modificare le loro prassi commerciali. In particolare, i venditori in ambito comunitario dovranno tenere conto che, in mancanza di adeguata pattuizione, all’insorgere di una controversia l’acquirente straniero potrebbe iniziare una causa davanti ai giudici del proprio Stato. Essi potranno però cautelarsi, prevedendo espressamente negli accordi contrattuali il luogo di consegna presso la loro sede (o comunque all’interno dei confini italiani).
A tal proposito pare senz’altro consigliabile l’utilizzo – e soprattutto l’esatta citazione all’interno del testo contrattuale – degli Incoterms® 2010 attualmente in vigore.
Francesco Vazzana